RIPETIZIONE INDEBITO: onere del correntista indicare le singole rimesse solutorie

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’azione di ripetizione di indebito presuppone la positiva individuazione dei periodi temporali e delle rimesse solutorie assertivamente non dovute, trattandosi di elementi costitutivi della domanda.

Il cliente ha l’onere di allegare e provare non soltanto l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria.

In caso di una domanda generica (senza quantum singole rimesse solutorie) si verifica una lesione del contraddittori in quanto la Banca non può individuare il termine di decorrenza della prescrizione.

L’azione di ripetizione di indebito non può essere esperita in presenza di un conto ancora aperto, poiché ad essere ripetibili sono le somme indebitamente pagate e non i meri addebiti illegali, né potrebbe dirsi utilmente proposta laddove il rapporto venga chiuso “in corso di giudizio”, poiché si tratterebbe non già di una semplice emendatio libelli, quanto, piuttosto, di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella spiegata nell’atto di citazione.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Giovanna Caso, con sentenza n. 2341 dell’11 luglio 2018.

Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETÀ SRL, con scrittura dell’1.12.2005, e i suoi garanti riconoscevano espressamente il proprio debito nei confronti della BANCA, impegnandosi al rimborso con versamenti mensili.

Successivamente, nel 2007, la suddetta società venne dichiarata fallita, pertanto in virtù di tale ragione di credito la BANCA otteneva decreto ingiuntivo in danno dei garanti, avverso il quale proponevano opposizione i fideiussori, al fine di far dichiarare:

– l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente iniziale e successivi oggetto del rapporto tra parte attrice e la Banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell’anatocismo trimestrale, della commissione di massimo scoperto, delle valute, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, di conseguenza determinare, a mezzo di Ctu, il Costo Effettivo Annuo dell’impugnato rapporto bancario, nonché il T.E.G. (Tasso effettivo Globale);

– accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’invalidità delle clausole di pattuizione contrarie al disposto della legge 108/96, in quanto eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto d’applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale;

conseguentemente condannare la BANCA alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse fin dall’inizio dei rapporti, oltre agli interessi legali creditori in favore dell’istante.

Si costituiva la BANCA eccependo la nullità delle domande, in quanto gli attori avevano omesso di specificare le poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Il Tribunale sulla base delle considerazioni svolte dalla BANCA precisava che era possibile applicare la sanzione della nullità ex art. 164, comma 4, c.c. non avendo gli attori indicato gli elementi costitutivi della domanda, ovvero le rimesse, l’esecuzione delle rimesse su conto scoperto e infine, il quantum delle singole rimesse solutorie.

Il Giudice rilevava, inoltre, che avendo il cliente l’onere di allegare e provare non soltanto l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, la BANCA non era stata oggettivamente posta in condizione di conoscere in maniera chiara ed univoca l’oggetto della controversia e conseguentemente di esercitare il proprio diritto alla difesa; per di più, non era possibile individuare, né da parte della BANCA, né da parte del giudice il termine di decorrenza della prescrizione.

Infine, il Giudicante precisava che la domanda di ripetizione di indebito non può essere recuperata con l’estinzione “in corso di giudizio” del conto corrente, poiché si tratterebbe di una vera e propria modifica della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella formulata nell’atto di citazione.

Per le sopra esposte ragioni il Tribunale rigettava la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE

INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA

Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-di-indebito-se-il-conto-e-aperto-o-viene-chiuso-in-corso-di-causa-lazione-e-inammissibile

RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA

SOLO CON LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È POSSIBILE DETERMINARE LA SUSSISTENZA DI PAGAMENTI IN THESI RIPETIBILI

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarone | 19.03.2018 | n.626

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-se-il-conto-e-aperto-al-momento-della-proposizione-della-domanda

RIPETIZIONE INDEBITO: LA CTU VA REVOCATA QUANDO NON È CONFERENTE E RISOLUTIVA

LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO IMPONE DI NON AGGRAVARE LA CAUSA CON ATTIVITÀ INUTILI ED IRRILEVANTI AI FINI DEL DECIDERE

Ordinanza | Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso | 16.04.2018 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-la-ctu-va-revocata-quando-non-e-conferente-e-risolutiva


 

 

 

 

ATP EX ART. 696 CPC: non è ammissibile per accertare eventuali interessi usurari e anatocistici

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. è un procedimento di natura cautelare, che non ha alcuna funzione conciliativa e richiede l’urgenza causata dal rischio di dispersione delle prove.

Tale procedimento non è ammissibile per i rapporti bancari in quanto non vi è alcun motivo che potrebbe comportare la dispersione di documenti contrattuali in ragione dei relativi obblighi di conservazione da parte della Banca.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Presidente Alessandro Iacoboni, con ordinanza dell’11.06.2018.

Nella fattispecie in esame un cliente proponeva un accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art.696 c.p.c. nei confronti di una Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario al fine di accertare l’applicazione di eventuali interessi usurari e anatocistici.

Sul punto il Magistrato ha osservato che, l’accertamento tecnico preventivo, come si evince dal testo normativo, fa espresso richiamo a specifiche condizioni di urgenza causate dal rischio di dispersione delle prove.

Il Tribunale ha rilevato che non esisteva alcun motivo che avrebbe potuto provocare la dispersione dei documenti, in quanto la Banca aveva precisi obblighi di conservazione dei contratti per cui gli stessi potevano essere acquisiti ed esaminati in qualsiasi momento.

Tale ragione di urgenza non era in alcun modo stata nè dedotta né tantomeno dimostrata dal ricorrente.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il Giudice ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

ATP EX 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE PER LA VERIFICA DI ANATOCISMO O NULLITÀ CONTRATTUALI

TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO LA SOLUZIONE DI QUESITI GIURIDICI CHE NON POSSONO ESSERE DEMANDATI AL CTU

Ordinanza | Tribunale di Genova, Pres. Enrico Ravera | 10.05.2018 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-ex-696-bis-cpc-inammissibile-per-la-verifica-di-anatocismo-o-nullita-contrattuali-2

ATP 696-BIS CPC: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTRASTO SU QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE

L’ACCERTAMENTO VERTENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO NON PUÒ ESSERE DEMANDATO AL CONSULENTE TECNICO

Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri | 16.02.2018 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-696-bis-cpc-inammissibile-in-caso-di-contrasto-su-questioni-giuridiche-complesse

ATP 696-BIS C.P.C.: INAMMISSIBILE PER ACCERTAMENTO USURA O VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA BANCARIA

TRATTASI DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE CHE NON POSSONO ESSERE RISOLTE DAL CTU

Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro | 31.10.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-696-bis-c-p-c-inammissibile-accertamento-usura-violazione-della-trasparenza-bancaria

ATP: INAMMISSIBILE PER VERIFICARE ISC DIVERGENTE SU MUTUO

NON È POSSIBILE DEVOLVERE AL PERITO VALUTAZIONI DI NATURA GIURIDICA RELATIVE A INTERPRETAZIONE NORMATIVA T.U.B.

Ordinanza | Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli | 07.06.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-inammissibile-per-verificare-isc-divergente-su-mutuo

 

 

PROCEDURA: contraria alla lealtà processuale l’esecuzione da parte dell’appellato della sentenza ultrapetita

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

La provvisoria esecutività della sentenza di condanna resa a fronte di una domanda di mero accertamento del dare /avere formulata in primo grado, in quanto ultrapetita, va sospesa. 

La condotta dell’appellato che ponga in esecuzione un capo della sentenza che sia prima facie non conforme alle domande formulate in primo grado, è contrario a lealtà processuale ed inoltre rende plausibile il pericolo di possibili condotte volte a rendere difficoltoso il recupero delle somme che fosse eventualmente condannato a restituire alla banca in caso di accoglimento dell’appello. 

Sussiste l’interesse pubblico di evitare il dispiego di attività processuale in azioni esecutive che, ad una sommaria analisi, appaiono non sostenute da un titolo valido, al fine di garantire la ragionevole durata del processo.

Questi i principi espressi dalla Corte D’Appello dell’Aquila, Pres. Rel. Nicoletta Orlandi in data 22/05/2018.

Nella fattispecie considerata, un cliente agiva in danno di un intermediario per ottenere l’accertamento la differenza fra quanto da questi versato a titolo di interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti e quanto da lui dovuto mediante applicazione dei tassi previsti dall’art. 117 TUB, previa compensazione con i canoni ancora non versati.

Il Tribunale erroneamente accoglieva la domanda, disponendo la condanna dell’intermediario al pagamento della somma oggetto di accertamento.

Successivamente l’intermediario proponeva appello, chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, rilevando la violazione del principio di cui all’ art 112 c.p.c.

Nelle more della discussione il cliente iniziava una esecuzione forzata.

La Corte ha ritenuto che prima facie non appariva infondata la deduzione dell’appellante di nullità per ultrapetizione del capo di condanna della sentenza impugnata, alla luce delle conclusioni formulate dal cliente in primo grado, aventi ad oggetto la domanda di accertamento delle partite di dare/avere relative al rapporto intercorso con la controparte e non già di condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Nel contempo ha ritenuto come contrario al principio di lealtà processuale da parte dell’appellato l’aver posto in esecuzione un capo della sentenza che, ad una prima lettura, sembra non conforme alle domande formulate in primo grado.

La Corte ha ben sottolineato che sussiste sempre l’interesse pubblico di evitare il dispiego di attività processuale in azioni esecutive che, ad una sommaria analisi, appaiono non sostenute da un titolo valido, al fine di garantire la ragionevole durata del processo.

Alla luce di tali argomentazioni il Collegio si ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.


 

ART.492 BIS CPC: ove non consentito all’U.G., il creditore può accedere direttamente alle banche dati

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Il creditore procedente può essere autorizzato ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute non solo quando sussiste quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti ma anche quando vi è la mancanza delle condizioni che consentono l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario o della convenzione di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Paola con l’ordinanza del 22.02.2018.

Accadeva che una Banca creditrice presentava istanza per l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c., per l’individuazione di cose e crediti appartenenti al debitore, da sottoporre ad esecuzione.

Tale istanza veniva avanzata perché venisse concessa alla Banca creditrice la detta autorizzazione in ragione della attuale inoperatività delle strutture tecnologiche e delle modalità operative di cui al citato art. 155 quater disp. att. c.p.c. necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati.

Il Giudice, valutati sussistere tutti presupposti codicistici, ha ritenuto che rientrino nella interpretazione letterale dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. tutti i casi di non funzionamento delle strutture, derivante quindi non solo da motivi tecnici ma anche dalla mancanza delle condizioni che consentono l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario o della convenzione di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il Tribunale ha autorizzato la Banca creditrice ad ottenere le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dalla debitrice con istituti di credito e datori di lavori o committenti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE A BANCHE DATI

LA MANCANZA DEI DECRETI ATTUATIVI NON IMPEDISCE LA OPERATIVITÀ

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 06.11.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-pignorare-creditore-puo-accedere-direttamente-banche-dati 

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE IN USO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

ANCHE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ATTE A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: il creditore può accedere direttamente a banche dati

Il creditore che ha notificato preventivo precetto di pagamento ha diritto di essere autorizzato ad esperire diretta richiesta al gestore delle banche dati delle pubbliche amministrazione di acquisire con modalità telematiche, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei beni da pignorare, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committentied, in particolare, di ottenere informazioni afferenti l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Dott.ssa Paola Caserta con il provvedimento del 06.11.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata un creditore, in possesso di titolo esecutivo, notificava atto di precetto di pagamento al suo debitore; tuttavia, stante il mancato pagamento del proprio credito il medesimo istante depositava al Presidente del Tribunale ricorso volto ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare a norma del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. nei confronti del debitore inadempiente.

In particolare il Presidente del Tribunale provvedeva, preliminarmente, alla ricostruzione del quadro normativo vigente:

ART. 492-BIS, COMMA 2, C.P.C.
fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”;
ART. 155-QUATER, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art. 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale… e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice
ART. 155-QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C.
“ Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 quater, primo comma

Esperito un quadro esaustivo della normativa, il Tribunale ha ritenuto applicabili gli artt. 492-bis c.p.c., 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., ed ha evidenziato che sebbene non si è provveduto alla pubblicazione nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia dell’elenco delle banche dati di cui all’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., tale mancanza non è ostativa alla concessione del provvedimento.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha autorizzato il creditore ad avere eccesso diretto alle banche dati telematiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

Nel caso di malfunzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

Anche in caso di non funzionamento delle strutture atte a consentire l’accesso diretto all’ufficiale giudiziario

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html

 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI PADOVA ACCOGLIE L’ISTANZA DEL CREDITORE

E’sufficiente la non operatività dell’accesso telematico da parte dell’ufficiale giudiziario

Decreto | Tribunale di Padova, dott.ssa Maria Antonia Maiolino | 14-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-il-tribunale-di-padova-accoglie-l-istanza-del-creditore.html

APERTURA DI CREDITO – RECESSO AD NUTUM: legittimo se sussistono segnali di deterioramento del merito creditizio.

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

È legittima la clausola con la quale le parti convengano che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche mediante comunicazione verbale, e con preavviso di un solo giorno, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla, stante, altresì, il tenore letterale dell’art. 1845, co.3, c.c., laddove dispone che ove l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Non si considera arbitrale il recesso ad nutum operato dalla Banca laddove rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare, e se laddove, dalla stessa valutazione si evincono inequivocabili segnali di deterioramento dello stesso merito creditizio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano con la sentenza n.997 del 25.05.2017.

Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione, nonché la società controllante a sua volta fallita, convenivano in giudizio una Banca, e lamentando l’illegittimità della revoca degli affidamenti Bancari concessi.

In particolare parte attrice, eccepiva l’illegittimità del recesso ad nutum esercitato dall’istituto di credito, precisando che a seguito dello stesso, aveva – ex abrupto – perso la possibilità di far fronte agli ulteriori impegni mensili assunti presso altri istituti di credito, generando, in primo luogo, il protesto dei titoli in circolazione e, in secondo luogo, la richiesta da parte degli altri istituti finanziatori di rientrare nelle proprie posizioni debitorie.

Nel merito gli attori chiedevano a) la condanna della Banca al risarcimento del danno sofferto a causa del crollo economico subito a seguito del comportamento assunto dalla stessa creditrice, e b) lamentando l’impossibilità di indicare una somma precisa da imputarsi a risarcimento danni chiedevano al Giudice di pronunciarsi in via equitativa sull’ammontare dell’eventuale danno risarcibile.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle doglianze attoree, asseriva la legittimità del recesso operato dalla stessa, con contestuale prova della previsione contrattuale.

Nel merito, la Banca precisava che il recesso operato dalla stessa costituiva un atto necessario, ovvero naturale, in virtù di inequivocabili segnali di deterioramento del medesimo, in relazione a :a) l’aumento dell’esposizione debitoria delle società; b) i numerosi protestati alle società per il mancato pagamento degli assegni; c) la segnalazione alla CAI della controllata; d) la presenza di iscrizioni ipotecarie a carico della società controllata; e) gli atti dispositivi posti in essere dal garante.

Il Giudicante, relativamente alla doglianza concernente il recesso ad nutum, ha disatteso l’eccezione sollevata dagli attori, confermando quanto sostenuto dalla convenuta, ovvero la legittimità della clausola con la quale le parti hanno convenuto la possibilità per la banca di recedere da contratto di apertura di credito con preavviso di un solo giorno, e prendendo in considerazione le prove documentali prodotte dalla stessa ha escluso che la stressa abbia esercitato il recesso in modo arbitrario e senza alcuna valutazione del merito creditizio.

In particolare, il Giudice ha rilevato che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Inoltre, quanto alla questione relativa alla liquidazione del danno in via equitativa, il Tribunale, ritenendo non esaustivamente ed adeguatamente provato l’an e, soprattutto, il quantum debeatur– in relazione al risarcimento richiesto, ne ha rigettato tale ed ulteriore domanda.

In conformità con il noto orientamento giurisprudenziale formatosi a riguardo, il Giudice ha precisato chiarito che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno.

Alla lue delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato le domande attoree compensando le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

APERTURA DI CREDITO: È LEGITTIMO IL RECESSO SE IL TERMINE DI PREAVVISO È FISSATO IN UN GIORNO

A PATTO CHE IL CONTRATTO SIA STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO E CHE LE PARTI SIANO PROFESSIONISTI

Sentenza | Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera | 24.05.2014 | n.673

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/apertura-di-credito-e-legittimo-il-recesso-se-il-termine-di-preavviso-e-fissato-in-un-giorno

CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMO IL RECESSO OPERATO DALLA BANCA IN CASO DI NOTEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA

IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI

Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-legittimo-il-recesso-operato-dalla-banca-in-caso-di-notevole-esposizione-debitoria


 

NOTAIO: responsabile in caso di omessa rilevazione degli usi civici

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Il NOTAIO richiesto della rogazione di un atto di alienazione avente ad oggetto un bene immobile, tra gli oneri accessori indispensabili per il raggiungimento del risultato perseguito dalle parti, ha, di fatto, quello di compiere le visure, in quanto l’omissione è certamente da ricondurre alla vera e propria negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.

La mancata consultazione dell’ufficio usi civici della Regione da parte del NOTAIO è parificata all’omesso espletamento delle visure immobiliari, con diretta responsabilità del professionista per il danno cagionato.

In caso di concessione di mutuo ipotecario la corretta rilevazione della sussistenza di usi civici da parte del NOTAIO può consentire alla BANCA di effettuare una valutazione, non solo in merito all’opportunità di richiedere altre garanzie, ma addirittura di procedere con la stipula del contratto di mutuo.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Rita Di Salvo con sentenza n. 4563 del 19.04.2017.

Nella fattispecie considerata, una BANCA proponeva azione di risarcimento danni da responsabilità professionale nei confronti del Notaio incaricato di redigere un contratto di mutuo ipotecario atteso che il professionista aveva omesso di rilevare l’esistenza degli usi civici gravanti sull’immobile ipotecato, al momento della stipula del contratto.

Si costituiva il NOTAIO contestando la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità.

Il Giudice adito evidenziava le peculiarità della figura del NOTAIO che quale libero professionista esperto in materia, fiscale, successoria ed urbanistica, è tenuto al pari di qualsiasi altro professionista intellettuale ad impiegare la diligenza necessaria ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., nonché tenuto nei confronti delle parti da cui è richiesto, a garantire efficacia giuridica all’atto nel quale ritiene di poter sussumere la fattispecie concretamente prospettatagli e la finalità da queste perseguita.

Circa la natura della responsabilità del NOTAIO, quale esercente un’attività intellettuale, affermava che l’obbligazione alla quale è tenuto il professionista è comunemente qualificata come un’obbligazione di mezzi che, ha ad oggetto, non tanto il raggiungimento di un predeterminato risultato, quanto il massimo sforzo del debitore nel far sì che tale risultato sia raggiunto.

Riteneva, quindi, che il NOTAIO richiesto della rogazione di un atto di alienazione avente ad oggetto un bene immobile, tra gli oneri accessori indispensabili per il raggiungimento del risultato perseguito dalle parti, avesse, di fatto, quello di compiere le visure immobiliari al fine di verificare eventuali pesi gravanti sul bene.

Nel caso di specie, dal momento che la BANCA attrice, aveva incaricato il professionista di verificare l’esistenza di eventuali pregiudizievoli sul bene, lo stesso avrebbe dovuto rilevare la pendenza degli usi civici sull’immobile mediante debita consultazione dell’ufficio usi civici della Regione, attività che, se tempestivamente espletata, avrebbe consentito alla banca di essere informata in merito all’esistenza della formalità pregiudizievole con conseguente valutazione, non solo in merito all’opportunità di richiedere altre garanzie, ma addirittura di procedere con la stipula del contratto di mutuo

Parificava, pertanto, la mancata consultazione dell’ufficio usi civici della Regione all’omesso espletamento delle visure immobiliari, con diretta responsabilità del professionista per il danno cagionato.

Alla luce di dette considerazioni condannava il NOTAIO a risarcire la BANCA dei danni subiti a seguito della perdita della garanzia reale ed al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfendimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti puibblicati in rivista:

MUTUO: USI CIVICI SULL’IMMOBILE IPOTECATO, NOTAIO CONDANNATO

IL PUBBLICO UFFICIALE È NEGLIGENTE SE NON CONSULTA TUTTE LE BANCHE DISPONIBILI

Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Francesco Graziano | 03.10.2016 | n.10660

NOTAIO: RESPONSABILE PER FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI NON RILEVATE

OBBLIGO PROFESSIONALE DI ESEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ PRODROMICHE ALLA STIPULA

Sentenza | Tribunale di Arezzo, dott. Andrea Mattielli | 12.08.2016 | n.942

NOTAIO: RESPONSABILE SE NON SVOLGE LE DOVUTE INDAGINI PER ACCERTARE L’INESISTENZA DI USI CIVICI

LA DILIGENZA PROFESSIONALE IMPONE RISCONTRI PRESSO LA COMPETENTE PA E PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLE PARTI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Avezzano, dott. Francesco Lupia | 30-04-2015

NOTAIO: condannato al risarcimento in via equitativa per aver determinato la perdita del diritto ipotecario

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Testo massima

L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista, nella specie di un notaio, che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
La prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale è decennale, dalla formazione del giudicato.
La liquidazione del danno per perdita della garanzia ipotecaria può avvenire in via equitativa secondo il valore medio dell’immobile in considerazione del fatto che i beni possano essere alienati nell’esecuzione individuale attraverso le successive vendite ad un prezzo anche notevolmente inferiore a quello di mercato.
E’ questo il principio di diritto cristallizzato dal Tribunale di Benevento, in persona del dott. Luigi Galasso, con sentenza n.1751 pronunziata in data 24/09/2013, a seguito dell’azione di responsabilità contrattuale esperita dalla Banca nei confronti di un notaio.
Nel caso di specie, la Banca aveva concluso, mediante atto rogato dal notaio, un contratto di apertura di credito assistito da ipoteca. A seguito del consenso dei garanti, la Banca aveva provveduto all’iscrizione del gravame sull’immobile come se i tre fideiussori fossero comproprietari nella misura di 1/3 ciascuno, quando invece, uno dei tre era nudo proprietario dell’intero e gli altri erano usufruttuari. Pertanto, la Banca citava in giudizio il notaio che, per mero errore materiale dell’atto, aveva determinato la perdita del diritto di ipoteca, essendo nulla l’iscrizione, avendo già ottenuto una declaratoria di responsabilità del professionista con sentenza del Tribunale di Benevento n.990/2002, confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Costituitosi il notaio, eccepiva la prescrizione del diritto della Banca e la circostanza secondo la quale l’istituto di credito, quale operatore professionale nella materia, avrebbe potuto verificare che la garanzia non si era costituita secondo le proprie reali intenzioni.
Ebbene, il Tribunale di Benevento, chiamato a pronunziarsi sulla causa de quo, ha statuito che l’evenienza che un’azione di mero accertamento dell’errore materiale potesse essere instaurata prima che la somma fosse erogata, e prima che maturasse l’inadempimento dei beneficiari dell’apertura di credito, e che essa conducesse la banca ad ottenere la garanzia ipotecaria, doveva essere fatta valere nell’alveo del giudizio sulla responsabilità; e, ove ancora ammissibile, rimane del tutto congetturale: anzi, la prima circostanza doveva essere verosimilmente esclusa, giacchè il creditore, confidando nella bontà dell’attività del notaio, secondo criteri di normalità non ha compiuto ulteriori verifiche.
Quanto poi alla modalità di risarcimento del danno, il giudice, dando seguito ad un precedente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con sentenza n.3657 del 14/02/2013, già oggetto di approfondimento sulla rivista, ha stabilito che nel caso di specie dovesse essere considerato l’an e il quantum del danno, valutando altresì se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione e che pertanto la liquidazione del risarcimento non poteva che seguire in via equitativa ai sensi dell’art.1226 cc.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, ritenuta già accertata la responsabilità del notaio ed accolte le ragioni della Banca, ha condannato il professionista al risarcimento del danno patito dall’Istituto di credito che ha quantificato in euro 145.000,00.
Con tale pronuncia il Tribunale di Benevento ha ben precisato i principi in materia di responsabilità e quelli che regolano la liquidazione del danno.

Testo del provvedimento

BANCARIO: ipoteca errata = notaio condannato

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Testo massima

Il notaio, in virtù del contratto d’opera concluso con il cliente, deve fornire una prestazione che comprende e si estende a tutte le incombenze preliminari e aggiuntive anche preparatorie dell’atto richiesto, tale da preservare l’attitudine del rogito ad assicurare il conseguimento del risultato pratico voluto dagli assistiti e a definire una soluzione sicura utile a tutelarne gli interessi.
Così il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Giuseppe Vinciguerra, con sentenza n. 879 del 21/01/2013, ha condannato un notaio per l’inesatto adempimento della prestazione professionale richiesta da un cliente.
Nel caso di specie, il notaio veniva investito dalla Banca del compito di predisporre il contratto di finanziamento assistito da garanzia reale e, successivamente, in seguito all’inadempimento dei debitori emergeva l’erronea identificazione del cespite gravato dall’ipoteca per aver il notaio “scorrettamente riportato nel testo negoziale i dati distintivi dell’appartamento offerto in garanzia reale dai mutuatari”.
La banca, pertanto, conveniva in giudizio il notaio accusandolo di aver determinato, per l’effetto di detto errore, l’impossibilità per la banca di portare a compimento il procedimento esecutivo di espropriazione forzata intrapreso contro i condebitori morosi,
chiedendo che il professionista venisse condannato al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che l’erronea identificazione del cespite integra una imperfezione dell’attività di facere devoluta alle cure del professionista tenuto, ex artt. 1218 e 2697 cc, a dimostrare la conformità ai canoni di valutazione legali.
Invero, l’inosservanza dell’obbligazione accessoria di controllare, con il necessario approfondimento, la correttezza degli elementi di catalogazione catastale destinati a fornire una  particolareggiata rappresentazione ideale dell’immobile, determina una palese violazione delle regole comportamentali cui si deve attenere l’operatore specializzato del settore impegnatosi a profondere, ex art. 1176 secondo comma cc, nello svolgimento del proprio munus, una diligenza di intensità commisurata alla tipologia, all’importanza e alla delicatezza dell’attività giuridica svolta.
Tra detti compiti, in materia di redazione di una convenzione ipotecaria, rientrano la visura e lo scrutinio delle risultanze dei registri immobiliari e catastali, il cui incompleto o inefficace assolvimento determinano la responsabilità per inadempimento del professionista.
Per tali ragioni il Tribunale ha condannato il notaio al risarcimento del danno sofferto dalla banca atteso che l’errore commesso ha provocato la perdita del diritto potestativo di esercitare la garanzia reale riservata al mutuante.
In materia di responsabilità professionale del notaio, si segnalano le ulteriori pronunce, già oggetto di approfondimento, ed in particolare la sentenza  n.14865  pronunziata dalla Corte di Cassazione in data 13/06/2013, con la quale si è stabilito che il notaio è soggetto a responsabilità contrattuale nei confronti di tutte le parti del contratto che hanno subito dei danni, qualora non abbia adempiuto correttamente alla propria prestazione professionale che comprende anche l’attività preparatoria, inclusa quella riguardante la preventiva acquisizione di visure catastali e ipotecarie, non essendo sufficiente che una sola parte l’abbia esonerato da responsabilità  e la sentenza n.3657  pronunziata dalla Suprema Corte in data 14/02/2013, con la quale è stato affermato che tra gli obblighi incombenti sul notaio incaricato di predisporre la vendita di un immobile rientra quello di effettuare la verifica della libertà e della disponibilità del bene oggetto della vendita, salvo dispensa per concorde volontà delle parti, atteso che l’inosservanza di tale obbligo dà luogo a responsabilità ex contractu del notaio medesimo per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli.

Testo del provvedimento

MUTUO: dati catastali errati, notaio condannato al risarcimento

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Testo massima

Il notaio che stipula un contratto di mutuo ipotecario, limitandosi a richiamare il titolo di provenienza riportante i dati catastali errati, senza procedere ad effettuare una visura catastale storica, è passibile di responsabilità contrattuale, avendo agito in violazione dell’obbligo di assicurare serietà e certezza dell’atto da rogarsi.
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1438 del 30 gennaio 2014 giudice dott. Vincenzo Scalzone, il quale ha accolto la domanda proposta in danno del notaio, condannando il predetto al risarcimento dei danni, attesa la errata identificazione del bene ipotecato.
In particolare, una banca contestava al notaio di essere stato negligente nella stesura del mutuo ipotecario per avere erroneamente identificato il bene ipotecato, tanto che la procedura esecutiva proposta a seguito dell’inadempimento del mutuatario era stata estinta per erronea identificazione dei dati catastali.
Nel corso del processo, il notaio rogante si era difeso eccependo di aver identificato il bene utilizzando i dati catastali indicati nell’atto di provenienza, per cui chiedeva anche l’autorizzazione alla rettifica.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui, in sede di preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare da parte del notaio, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto.
L’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità contrattuale  per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale forma di responsabilità.

Testo del provvedimento