“CESSIONE DEL QUINTO” ANTE 2010: Nessun rimborso dei costi accessori in caso di estinzione anticipata

PROCEDIMENTO PATROCINATO DA DE SIMONE LAW FIRM

LE MASSIME          

In tema di riduzione del costo del credito connessa all’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione o delegazione di quote di stipendio/pensione, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB (introdotto dal D.Lgs. 141/2010) deve farsi applicazione della disciplina prevista dall’art. 125 TUB previgente (D.lgs. 385/1993), che regolava le conseguenze giuridiche dell’estinzione anticipata statuendo unicamente il diritto all’”equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.

Non essendo, peraltro, mai intervenuto il CICR a dare attuazione a quanto disposto dal suddetto precetto normativo, ha continuato a trovare applicazione il DM Tesoro 8.7.1992, il cui art. 3 stabiliva il diritto del consumatore all’adempimento anticipato mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo; normativa che precorreva la distinzione tra costi up front, attinenti la fase preliminare e formativa del regolamento negoziale e non rimborsabili e costi recurring, cioè relativi alla fase esecutiva del contratto e ricorrenti per la durata del contratto, che sono rimborsabili.

Pertanto, in applicazione della normativa vigente ratione temporis (art. 125 TUB), deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo una riduzione del credito consistente nella non debenza degli interessi scalari residui, atteso che solo con l’introduzione dell’art. 125 sexies TUB riformato è stato riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente agli interessi ed ai costi dovuti per la durata residua del credito.

Neppure può scrutinarsi di vessatorietà ex art. 33 comma I e II Cod. Consumo la clausola di rinuncia al rimborso dei costi accessori, sottoscritta doppiamente dal cliente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., dal momento che è il consumatore ad avere esercitato il recesso. 

LA DECISIONE

Così si è espresso il Giudice di Pace di Milano, in persona della Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli, con sentenza n. 2665 del 22 aprile 2021, confermando una linea giurisprudenziale ormai granitica: per i contratti di prestito ai consumatori (ed in particolare quelli da rimborsarsi contro cessione/delegazione del quinto dello stipendio/pensione) stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB, introdotto con D.Lgs. 141/2010, in caso di estinzione anticipata continua ad avere rilievo la sola nozione di “equa riduzione del costo del credito” prevista dal “vecchio” art. 125 TUB.

Nel contesto normativo accennato, è pertanto pienamente legittima la clausola che esclude convenzionalmente il diritto al rimborso di oneri accessori ulteriori rispetto agli interessi residui non maturati.

La pronuncia in commento si aggiunge alle tante decisioni conformi, ma assume peculiare rilievo nell’attuale fervido dibattito sul caso “Lexitor”: poiché l’art. 125 sexies TUB non viene affatto in rilievo, deve concludersi che per i contratti stipulati ante 2010 il tema della incidenza della pronuncia interpretativa della CGUE resta del tutto assorbito.

Trattandosi, infatti, di decisione avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 (giustappunto recepita nel nostro Ordinamento dall’art. 125 sexies TUB), essa non può influire su fattispecie formatesi sotto la vigenza della precedente direttiva 87/102 (recepita il Italia con il previgente art. 125 comma 2 TUB, tant’è che lo stesso art. 30 della dir. 2008/48, rubricato “Misure transitorie”, espressamente prevede che “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”).

Sull’argomento è possibile consultare i seguenti contributi pubblicati su questa Rivista:

“LEXITOR”: IRRILEVANTE PER I RAPPORTI DI MUTUO ANTE 2010

Va esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 125 sexies TUB. Valida ed efficace la “clausola di non ripetibilità”. 

Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani | 26.01.2021 | n.128

“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI

Il nuovo contenzioso “seriale” tra incertezze interpretative, incompatibilità della normativa nazionale e potenziali rischi “sistemici”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020

I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE

Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori

Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020

INDEBITO BANCARIO: per la determinazione della competenza è necessario far riferimento anche al valore del contratto

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

La domanda risarcitoria e/o restitutoria che si fondi sull’asserita nullità di una clausola contrattuale implica un giudicato idoneo ad incidere sulla validità del titolo contrattuale non potendo da tanto prescindere la formulata domanda di restituzione somme. 

Sussistendo in tal caso un cumulo di domanda, ai fini della determinazione della competenza del giudice adito sarà necessario far riferimento anche al complessivo valore del contratto, non potendosi ritenere bastevole il contenimento formulato alla sola domanda di restituzione.

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Buccino, Giudice Rosaria Izzi, con l’ordinanza del 15 febbraio 2021.

Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca al fine di accertare l’indeterminatezza del TAEG di cui al contratto di mutuo fondiario con richiesta restituzione a titolo risarcitorio o, in subordine, per l’effetto della sostituzione del tasso contrattuale con i tassi BOT ex art 117 TUB, della somma quantificata comunque in euro 5.000,00, con espressa rinuncia all’esubero.

Si costituiva in giudizio la Banca eccependo preliminarmente l’incompetenza per valore del Giudice adito argomentando che la domanda giudiziale con cui si chiede la restituzione di somme pagate e asseritamente non dovute a causa della nullità, seppur parziale, della clausola determinativa degli interessi applicati al rapporto non può prescindere dall’accertamento della predetta nullità.

Tale decisione, con effetto di giudicato, andrebbe quindi ad incidere sulla stessa validità del titolo contrattuale, con possibilità del mutuatario di poter introdurre azioni collegate contro l’ente finanziatore, di carattere risarcitorio e/o restitutorio.

Concludeva, quindi, la convenuta che in ragione del complessivo valore del contratto – euro 50.000- era preclusa al giudice onorario la possibilità di pronunciarsi sulla validità dell’obbligazione principale e, conseguentemente, sulla richiesta risarcitoria avanzata dall’attore a nulla rilevando la limitazione di valore dallo stesso indicata con la dicitura “Contenendo il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito con espressa rinuncia all’eccedenza.”

Il Giudice, aderendo alla tesi espressa dalla Banca, ha quindi rilevato che rilevato che le contestazioni sollevate implicavano un giudicato idoneo ad incidere sulla validità del titolo contrattuale non potendo da tanto prescindere la formulata domanda di restituzione somme, chiarendo che nello specifico doveva ritenersi sussistente un cumulo di domanda il cui valore eccedeva il limite massimo della competenza del giudice adito, non potendosi ritenere bastevole il contenimento formulato alla sola domanda di restituzione per la determinazione della competenza.

In ragione di tali rilievi il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza affermando competente il Tribunale di Salerno innanzi al quale ha rimesso le parti, assegnando loro il termine di legge per la riassunzione.