APERTURA DI CREDITO – RECESSO AD NUTUM: legittimo se sussistono segnali di deterioramento del merito creditizio.

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

È legittima la clausola con la quale le parti convengano che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche mediante comunicazione verbale, e con preavviso di un solo giorno, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla, stante, altresì, il tenore letterale dell’art. 1845, co.3, c.c., laddove dispone che ove l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Non si considera arbitrale il recesso ad nutum operato dalla Banca laddove rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare, e se laddove, dalla stessa valutazione si evincono inequivocabili segnali di deterioramento dello stesso merito creditizio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano con la sentenza n.997 del 25.05.2017.

Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione, nonché la società controllante a sua volta fallita, convenivano in giudizio una Banca, e lamentando l’illegittimità della revoca degli affidamenti Bancari concessi.

In particolare parte attrice, eccepiva l’illegittimità del recesso ad nutum esercitato dall’istituto di credito, precisando che a seguito dello stesso, aveva – ex abrupto – perso la possibilità di far fronte agli ulteriori impegni mensili assunti presso altri istituti di credito, generando, in primo luogo, il protesto dei titoli in circolazione e, in secondo luogo, la richiesta da parte degli altri istituti finanziatori di rientrare nelle proprie posizioni debitorie.

Nel merito gli attori chiedevano a) la condanna della Banca al risarcimento del danno sofferto a causa del crollo economico subito a seguito del comportamento assunto dalla stessa creditrice, e b) lamentando l’impossibilità di indicare una somma precisa da imputarsi a risarcimento danni chiedevano al Giudice di pronunciarsi in via equitativa sull’ammontare dell’eventuale danno risarcibile.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle doglianze attoree, asseriva la legittimità del recesso operato dalla stessa, con contestuale prova della previsione contrattuale.

Nel merito, la Banca precisava che il recesso operato dalla stessa costituiva un atto necessario, ovvero naturale, in virtù di inequivocabili segnali di deterioramento del medesimo, in relazione a :a) l’aumento dell’esposizione debitoria delle società; b) i numerosi protestati alle società per il mancato pagamento degli assegni; c) la segnalazione alla CAI della controllata; d) la presenza di iscrizioni ipotecarie a carico della società controllata; e) gli atti dispositivi posti in essere dal garante.

Il Giudicante, relativamente alla doglianza concernente il recesso ad nutum, ha disatteso l’eccezione sollevata dagli attori, confermando quanto sostenuto dalla convenuta, ovvero la legittimità della clausola con la quale le parti hanno convenuto la possibilità per la banca di recedere da contratto di apertura di credito con preavviso di un solo giorno, e prendendo in considerazione le prove documentali prodotte dalla stessa ha escluso che la stressa abbia esercitato il recesso in modo arbitrario e senza alcuna valutazione del merito creditizio.

In particolare, il Giudice ha rilevato che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Inoltre, quanto alla questione relativa alla liquidazione del danno in via equitativa, il Tribunale, ritenendo non esaustivamente ed adeguatamente provato l’an e, soprattutto, il quantum debeatur– in relazione al risarcimento richiesto, ne ha rigettato tale ed ulteriore domanda.

In conformità con il noto orientamento giurisprudenziale formatosi a riguardo, il Giudice ha precisato chiarito che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno.

Alla lue delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato le domande attoree compensando le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

APERTURA DI CREDITO: È LEGITTIMO IL RECESSO SE IL TERMINE DI PREAVVISO È FISSATO IN UN GIORNO

A PATTO CHE IL CONTRATTO SIA STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO E CHE LE PARTI SIANO PROFESSIONISTI

Sentenza | Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera | 24.05.2014 | n.673

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/apertura-di-credito-e-legittimo-il-recesso-se-il-termine-di-preavviso-e-fissato-in-un-giorno

CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMO IL RECESSO OPERATO DALLA BANCA IN CASO DI NOTEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA

IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI

Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-legittimo-il-recesso-operato-dalla-banca-in-caso-di-notevole-esposizione-debitoria


 

USURA – LEASING: gli oneri eventuali (interessi moratori e penale da inadempimento) sono esclusi dal calcolo TAEG

Il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell’usura disegnata dall’art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e anche nella parte finale della norma penale citata è sottolineato il riferimento alle remunerazioni e commissioni collegate alla erogazione del credito.

In virtù della natura la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” devono essere esclusi dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, atteso che risultano soggetti ad una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi

L’introduzione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, comporta l’esclusione dal calcolo del TAEG di eventuali penali per inadempimento, posto che in relazione al nuovo art. 1284, IV co. c.c. che dalla data di proposizione della domanda giudiziale, in assenza di accordi, determina il saggio legale degli interessi di mora in misura pari a quello previsto dalla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), viene ulteriormente ribadita la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” disegnando una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi con la sentenza n.1549 del 18.07.2017.

Con citazione notificata il 10 febbraio 2014, l’UTILIZZATORE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna la SOCIETÀ DI LEASING SPA, e narrava che in data 16 agosto 2008 aveva avuto un sinistro in mare, danneggiando il natante detenuto in forza di leasing così gravemente che la riparazione era stata ritenuta antieconomica e in precedenza aveva incardinato presso il Tribunale di Lecce un giudizio civile, chiedendo la condanna della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE alla copertura del danno, e l’accertamento della illegittimità della condotta della SOCIETÀ DI LEASING, vedendosi peraltro respingere le domande, rispettivamente per difetto di legittimazione attiva, atteso che il contratto di assicurazione prevedeva la clausola di vincolo a favore della concedente, e perché infondata nel merito, atteso che la perdita del natante costituiva motivo di risoluzione di diritto del contratto.

A seguito di tale decisione l’attore aveva meglio verificato la diligenza spiegata dalla società di leasing per ottenere dalla assicurazione la copertura del danno, verificando che dopo la prima richiesta, con nota 29.9.2008 la società non aveva svolto ulteriori attività, cosicché il diritto alla copertura assicurativa si era prescritto, o comunque era maturato un gravissimo ritardo, nella concreta erogazione.

Da ciò era derivato un danno ingente per l’attore: l’art.17 del contratto di leasing consente infatti all’utilizzatore di scegliere se provvedere all’immediato pagamento alla concedente dell’indennizzo dovuto a seguito della risoluzione del contratto per perdita del bene, ovvero attendere che la concedente incassi dalla assicurazione l’indennizzo, così gravandosi però del rischio di dovere corrispondere la differenza tra quanto dovuto alla concedente secondo il contratto di leasing e quanto in concreto versato dalla assicurazione.

Nel caso in esame, l’utilizzatore aveva optato per l’attesa, il che lo esponeva appunto al rischio di dovere corrispondere interessi crescenti, a fronte della mancata diligente coltivazione della pratica, da parte della società di leasing, nei confronti degli assicuratori, oltre che al danno per le spese sostenute per il recupero del relitto, le perizie, e gli oneri conseguenti.

L’UTILIZZATORE contestava, altresì, l’usura bancaria relativamente ai soli interessi moratori per cui chiedeva l’accertamento globale della l’usurarietà del contratto intercorso tra le parti, con accertamento della minor somma di denaro dovute alla SOCIETÀ DI LEASING in seguito alla risoluzione – di diritto – del contratto stante la perdita del natante.

Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la SOCIETÀ DI LEASING che eccepiva, in via preliminare, l’infondatezza della pretesa di parte attrice, precisando che aveva continuativamente richiesto alla COMPAGNIA la liquidazione dell’indennizzo, chiedendo, quindi, l’autorizzazione alla chiamata in causa di quest’ultima; mentre, in via riconvenzionale, faceva valere la risoluzione di diritto del contratto, e il conseguente diritto al pagamento dei canoni impagati e del residuo dovuto.

Disposta la chiamata in causa della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, la stessa non si costituiva, rimanendo contumace.

Il Giudicante quanto all’asserita usurarietà del contratto di leasing per superamento del TSU ha ritenuto priva di pregio la relativa doglianza avuto riguardo che la contestazione si sia basata esclusivamente sugli interessi di mora, e non anche su quelli corrispettivi.

Nel merito, il Tribunale ha articolato la propria decisione ripercorrendo, brevemente, il fondamento normativo della disciplina sull’usura, e osservando come in seguito all’introduzione della legge 108/1996 è stato introdotto un meccanismo di determinazione della soglia della usura, rimettendo al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, l’individuazione trimestrale del limite usura, ha precisato che la tesi secondo cui i tassi, anche di mora, debbono confrontarsi con il tasso soglia deve ritenersi ormai smentita.

Sul punto il Giudice ha, pertanto, dichiarato che il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell’usura disegnata dall’art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e anche nella parte finale della norma penale citata è sottolineato il riferimento alle remunerazioni e commissioni collegate alla erogazione del credito, peraltro, l’introduzione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha escluso dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, ribadendo ulteriormente la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” soggetti ad una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

Infine quanto alle ulteriori questioni sollevate dall’attore circa l’inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulla società di leasing, il Tribunale ha parimenti rigettato ogni questione sollevata, spiegando che la condotta dell’UTILIZZATORE ha creato un conflitto tra aventi diritto, fornendo il destro agli ASSICURATORI per non pagare alla società concedente, titolare del natante andato distrutto, ed effettiva legittimata a riscuotere l’indennizzo.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava integralmente le domande dell’ATTORE, accoglieva la domanda proposta dalla convenuta SOCIETA’ DI LEASING nei confronti della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, terzi chiamati, condannando tanto l’UTILIZZATORE-ATTORE quanto la COMPAGNIA al pagamento di euro 375.824,56, oltre interessi legali dal 01/04/2014 e fino al soddisfo, oltre spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA

TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.

Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-devono-conteggiati-nel-calcolo-del-tasso-soglia

 MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO

È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI

Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-tasso-mora-sostitutivo-non-aggiuntivo-rispetto-al-tasso-corrispettivo

 USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO

LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevanti-gli-interessi-moratori-la-mancanza-un-valido-termine-raffronto

 USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI HANNO FUNZIONE RISARCITORIA E NON RILEVANO AI FINI DELLA L.108/96

LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI

Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-gli-interessi-moratori-hanno-funzione-risarcitoria-e-non-rilevano-ai-fini-della-l-10896

 USURA: INTERESSE MORATORIO IRRILEVANTE IN MANCANZA INADEMPIMENTO

LA VERIFICA VA EFFETTUATA CON RIFERIMENTO A DATI EFFETTIVI E NON MERAMENTE POTENZIALI

Ordinanza | Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Silvia Nastasia | 09.12.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interesse-moratorio-irrilevante-in-mancanza-inadempimento

 USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI

MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA

Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-possono-verificati-tegm-dei-corrispettivi

 USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE

L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-estendere-la-verifica-agli-interessi-moratori-sarebbe-incostituzionale

 

ESECUZIONE FORZATA: e’ inopponibile a creditore ipotecario sentenza di esecuzione in forma specifica ex art 2932 cc

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

 

L’anteriorità di un credito vantato rende inopponibile al creditore ipotecario la sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. ottenuta dalla promittente acquirente, anche nel caso in cui la stessa passasse in cosa giudicata.

In tema di procedura esecutiva immobiliare costituisce un ostacolo alla sospensione della procedura stessa l’anteriorità della iscrizione ipotecaria del creditore pignorante sul bene, poi pignorato, rispetto alla trascrizione della domanda di esecuzione dell’obbligo specifico di concludere la vendita del medesimo bene eseguita dalla reclamante contro l’esecutato.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Pres. De Tullio – Rel. Califano con l’ordinanza del 18.07.2017.

Nella fattispecie in esame un debitore esecutato promuoveva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il Giudice dell’Esecuzione aveva denegato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla banca, quale creditore ipotecario in danno del debitore medesimo, ove vi era la trascrizione di una domanda in forma specifica ex art 2932 cc.

Il Giudice adito ritenendo che il reclamo avanzato dal debitore fosse analoga all’istanza sospensiva già avanzata in precedenza ha dichiarato perciò inammissibile ex art. 669 septies c.p.c. la suddetta richiesta.

Il Tribunale ha chiarito che il punto fondamentale che rende valida la esecuzione intrapresa dalla Banca e che dunque è di ostacolo alla sospensione della stessa è rappresentato dall’anteriorità della iscrizione ipotecaria del creditore pignorante sul bene, poi pignorato, rispetto alla trascrizione della domanda di esecuzione dell’obbligo specifico di concludere la vendita del medesimo bene eseguita dalla reclamante contro l’esecutato.

In particolare il Giudice ha ritenuto che la specificata anteriorità del credito rispetto al quale la Banca creditrice agisce in veste esecutiva rende inopponibile alla stessa, quale creditrice ipotecaria la sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. ottenuta dalla promittente acquirente, anche nel caso in cui la stessa sia passata in cosa giudicata.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato il reclamo, condannando il debitore reclamante al pagamento in favore della Banca delle spese di lite, disponendo altresì in applicazione della norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1bis del medesimo articolo.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:

ESECUZIONE IMMOBILIARE: PUÒ PROSEGUIRE ANCHE IN CASO DI SOSPENSIONE PARZIALE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO

E’ ESPROPRIABILE LA CASA FAMILIARE ATTESO CHE L’ART. 76 D.P.R. N. 602/73 NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE ANALOGICA

Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, dott. Alessandro Paone | 30.05.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-immobiliare-puo-proseguire-anche-in-caso-di-sospensione-parziale-dell-efficacia-esecutiva-del-titolo

ESECUZIONE: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE È SEMPRE INOPPONIBILE AL CREDITORE IPOTECARIO ANCHE SE CON DATA ANTERIORE AL PIGNORAMENTO

IL BENE IPOTECATO DOVRÀ ESSERE VENDUTO COME LIBERO

Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 05.06.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-il-contratto-di-locazione-e-sempre-inopponibile-al-creditore-ipotecario-anche-se-con-data-anteriore-al-pignoramento