FIDEIUSSIONE: è “contratto autonomo di garanzia” se prevede la rinuncia alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano debitore principale

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

A prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Tale contratto, dunque, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore. Da tutto ciò deriva che per distinguere tali figure contrattuali non sia decisivo l’impiego di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia. 

Per poter qualificare un rapporto quale “contratto autonomo di garanzia”, pertanto, sarà necessaria l’espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.

La pretestuosità ed assoluta genericità delle deduzioni e delle domande del fideiussore, che non adoperi la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione e agisca senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per avvedersi della totale carenza di fondamento della opposizione, giustifica la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, III c., c.p.c.. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni con la sentenza n. 712 del 22 aprile 2021.

Nella vicenda esaminata un fideiussore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno da parte della Banca, deducendo che il contratto di conto corrente cui la fideiussione era riferita fosse affetto da nullità insanabile per violazione della normativa antitrust e che, pertanto, anche le garanzie prestate dovessero ritenersi nulle.

Si costituiva in giudizio l’opposta deducendo l’assoluta genericità delle contestazioni e avverse e la loro infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice ha chiarito che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Pertanto, non è decisivo l’impiego di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia e per poter qualificare un rapporto quale “contratto autonomo di garanzia”, sarà necessaria l’espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.

Ciò posto il Tribunale ha rilevato che la garanzia contestata conteneva esplicita pattuizione relativa all’obbligo del fideiussore di pagare “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole, rimossa sin d’ora ogni eccezione e/o opposizione”, sicchè nel caso di specie, le parti contraenti non si sono limitate a stabilire che il fideiussore debba pagare alla banca “a semplice richiesta scritta”, ma hanno altresì preveduto che tale pagamento debba essere immediato e ciò anche in caso di opposizione della debitrice principale, escludendosi, quindi, esplicitamente per il garante la facoltà di opporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, dovendosi qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia.

Quanto all’allegazione dell’opponente circa la nullità del contratto di conto corrente per violazione della legge n. 287/1990, il Giudice ha rilevato l’assoluta genericità della stessa, non avendo giammai indicato il fideiussore specificamente i profili di invalidità del contratto bancario a fronte della disciplina antitrust.

Stante la chiarezza della previsione contrattuale, ed in conseguenza della evidente pretestuosità ed assoluta genericità delle deduzioni e delle domande del formulate dal garante, il Tribunale bergamasco ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della condanna di responsabilità aggravata per abuso del processo.

Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha rigettato l’opposizione, condannando il fideiussore al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore sanzione ex art 96, III c., c.p.c.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI CONFIGURA IL CONTRATTO COME AUTONOMO DI GARANZIA

IL DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFE È MOTIVO DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA

Sentenza | Tribunale Di Velletri, Dott. Daniele D’angelo | 22.06.2016 | N.2061

FIDEIUSSIONE – ABI: LA CLAUSOLA DI PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” NON VIOLA LA DISCIPLINA ANTITRUST

DEVE ESSERE DIMOSTRATA L’ESSENZIALITÀ DELLE MEDESIME EX ART. 1419 C.C., CON CONSEQUENZIALE INVALIDITÀ DELL’INTERA GARANZIA

Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 28.11.2020 | n.1708

FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” È SUFFICIENTE PER QUALIFICARE UN CONTRATTO AUTONOMO

NON RILEVA LA MANCANZA DELL’ULTERIORE SPECIFICAZIONE “SENZA ECCEZIONI”

Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice | 09.10.2020 | n.1373

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: se esperita oltre il termine assegnato dal giudice, determina l’improcedibilità del giudizio

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice. 

Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara con la sentenza n.799 del 23 marzo 2021.

Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca al fine di accertare l’usurarietà degli interessi applicati nell’ambito del contratto di mutuo ipotecario.

Si costituiva l’istituto di credito, eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 in quanto parte attrice non aveva provveduto ad avviare la procedura di mediazione né prima dell’introduzione del giudizio né nel termine assegnato all’uopo dal Giudice istruttore.

Sul punto il Tribunale ha rilevato che il procedimento era stato istaurato solo in data successiva al termine assegnato, con la conseguenza che l’attore aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità, ciò in conformità al richiamato principio secondo cui “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice”.

Sulla base di tali rilievi, il Giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità della domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: l’improcedibilità deve essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza

Tardiva ove l’eccezione è sollevata con le note conclusionali

Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956

MEDIAZIONE: la mancata attivazione del procedimento comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione

L’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione non può di per sé comportare la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo | 18.09.2020 | n.1279 

CONTRATTI BANCARI: OBBLIGATORIO ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

LA MANCANZA DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO, A PENA DI DECADENZA, O RILEVATA D’UFFICIO DAL GIUDICE, NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA

Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli | 23.07.2019 |

USURA: la pattuizione del tasso di mora in una misura percentuale maggiorata non determina sommatoria

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

Nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non sì aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò non implica sul piano, logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo. 

Le metodologie di calcolo del “tasso effettivo di mora” (T.E.M.O.), costruite in analogia con il concetto di TAEG sono sconosciute alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non hanno alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità. 

L’eventuale difformità tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivo giammai può comportare la nullità ex artt. 117 e ss- T.U.B. in quanto l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa; pertanto ritenersi che l’eventuale erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo con la sentenza n. 231 del 28 dicembre 2020. 

Nella vicenda in commento un mutuatario conveniva in giudizio la Banca chiedendo l’accertamento dell’illiceità del contratto di mutuo con la stessa sottoscritto e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Si costituiva in giudizio la Banca contestando analiticamente le doglianze attoree e chiedendo il rigetto della domanda.

Quanto alla dedotta usurarietà del contratto, il Giudice ha rilevato preliminarmente la manifesta erroneità del criterio di determinazione del TEG tramite la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio in quanto nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non sì aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo. Né, come vorrebbe parte attrice, la sommatoria sarebbe imposta dalla applicazione degli interessi moratori sull’intera rata di mutuo comprensiva di interessi in quanto la questione è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., con la sentenza n.26286 del 17 ottobre 2019 con la quale è stato chiarito che “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.

In merito alla denunziata usurarietà del tasso effettivo di mora (T.E.MO.) il Tribunale ha rilevato che tale metodologia di calcolo è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato.

La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Quanto alla doglianza relativa alla asserita rilevanza, ai fini del vaglio di usurarietà della pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, il Giudice ha ritenuto la stessa irrilevante in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà, peraltro sottolineando come l’esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle Istruzioni della Banca d’Italia, nell’aggiornamento dell’agosto 2009, vigente all’epoca della stipula di entrambi i finanziamenti di cui è causa. Sul punto ha altresì rilevato che il principio sotteso all’intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.

In relazione alla questione su quali siano le conseguenze del superamento delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora, il Giudice ha sottolineato come all’orientamento minoritario di merito che riteneva che il mutuo debba considerarsi gratuito si contrappone la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente che ritiene invece che “se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi ” sicchè l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. non comporta la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c..; al riguardo, anche la Corte di Cassazione Civile, sez. III con la sentenza n. 17447 del 28.06.2019 aderisce fermamente all’orientamento che esclude la conversione del mutuo in gratuito in caso di usurarietà del solo tasso di interesse moratorio. In ogni caso, la questione risulta ormai risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione civile che, con la sentenza n.19597 del 18.09.2020 ha chiarito che “Realizzatosi l’inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l’interesse ad agire per l’accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell’usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata”.

Quanto invece l’asserita erronea quantificazione dell’I.S.C./T.A.E.G., il Tribunale ha chiarito che contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la eventuale difformità tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivo risultante dal piano d’ammortamento giammai può comportare la nullità per indeterminatezza delle clausole che determinano il tasso di interesse ai sensi degli artt. 117 e T.U.B. in quanto l’ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Deve pertanto ritenersi in accordo con il succitato orientamento che l’eventuale erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. 

In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla mutuataria condannandola al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA

Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143

L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2

USURA: INATTENDIBILE PERIZIA ECONOMETRICA SU TEMO. CONDANNA ALLE SPESE € 13.430,00

I CALCOLI EFFETTUATI SONO BASATI A MONTE SU PRESUPPOSTI LOGICI E GIURIDICI NON CORRETTI

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 26.04.2018 | n.1169