PROCEDIMENTI CAUTELARI: escluso periculum in mora in caso di prolungata inerzia del ricorrente

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Non può ritenersi sussistente il requisito del “periculum in mora”, necessario ai fini della proposizione del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., nel caso in cui il l’inerzia del ricorrente si sia protratta per un periodo di tempo tale da far ritenere che, in caso di tempestiva proposizione della domanda in via ordinaria, il giudizio sarebbe giunto a definizione.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, con la sentenza dell’08.03.2016.

Una mutuataria depositava ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. col quale chiedeva di ordinare la sospensione della trattenuta di 1/5 della pensione effettuata da un Istituto di previdenza nei suoi confronti e del contratto di mutuo presuntivamente stipulato con la Banca mutuante, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione, lamentando la mancata sottoscrizione del predetto contratto e producendo in giudizio una perizia grafologica a sostegno delle proprie affermazioni.

La ricorrente, peraltro, rilevava che solo quattro anni dopo l’instaurazione del presunto rapporto contrattuale, aveva ricevuto documento di sintesi e di rendiconto con il quale le era stato comunicato il passaggio del credito in contestazione dalla Banca cedente alla Banca cessionaria.

La Banca si costituiva chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, per assenza dei presupposti invocati del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il Tribunale di Napoli, rilevata la colpevole inerzia della ricorrente che, in quattro anni, non si era mai opposta alla detrazione di 1/5 della pensione se non dopo la comunicazione dell’avvenuta cessione del credito nei suoi confronti, né aveva provveduto a disconoscere la documentazione versata in atti dalla Banca cessionaria a sostegno delle proprie ragioni, escludeva la sussistenza degli elementi del periculum in mora e del fumus boni iuris giustificativi del procedimento d’urgenza, rigettando la domanda cautelare e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Secondo il Giudice partenopeo, il requisito del periculum in mora, inteso quale imminente ed attuale pregiudizio al soddisfacimento del diritto soggettivo che si assume leso nell’ipotesi in cui esso rimanesse senza forma di tutela sino alla pronuncia di merito, non sussiste allorquando l’inerzia del ricorrente si sia protratta per un periodo di tempo tale da far ritenere che, in caso di tempestiva proposizione della domanda in via ordinaria, il giudizio di primo grado sarebbe giunto a definizione.

 

 

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: inammissibile in caso di contestazioni in tema di usura

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Il ricorso ad una consulenza tecnica preventiva, quale strumento di composizione della lite, è inammissibile nelle ipotesi in cui l’Istituto di credito neghi in radice la dedotta usurarietà degli interessi applicati in un contratto di mutuo, ovvero quando risulti controverso finanche l’an debeatur; in questi casi, l’instaurazione del giudizio di merito sarebbe necessaria e la c.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. verrebbe a perdere la sua finalità precipua.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi, con l’ordinanza del 29.04.2016.

Nel caso di specie, due ricorrenti, mediante ricorso ex art. 696 bis c.p.c, chiedevano al Tribunale di Cagliari di voler disporre una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare il superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo stipulato con la Banca, con specifico riferimento agli interessi corrispettivi concretamente applicati.

Si costituiva in giudizio la Banca la quale si opponeva al conferimento dell’incarico al CTU eccependo l’inammissibilità dello strumento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite essendo insorte contestazioni in materia di usura.

Il Giudice adito, all’esito dell’esame delle difese svolte dalle parti, preso atto della copiosa rassegna giurisprudenziale versata in atti dalla Banca, ha accolto l’eccezione di inammissibilità dello strumento della consulenza tecnica preventiva avendo l’Istituto di credito negato in radice l’usurarietà degli interessi applicati, ed ha, pertanto, rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese processuali.

Il Tribunale di Cagliari ha aderito, dunque, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui lo strumento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. perde la sua specifica finalità nel caso in cui sorga una contestazione tra le parti in tema di usura e, dunque, risulti controverso non il quantum debeatur ma lo stesso an debeatur; in tali ipotesi, infatti, si rende necessaria, ai fini della definizione della controversia, l’instaurazione di un giudizio di merito.

In senso conforme, si richiamano i seguenti precedenti giurisprudenziali:

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE PER QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE

LA CTP EX ART.696 BIS CPC NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA DOCUMENTALE DELLA PARTE

Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/component/joomd/provvedimenti/items/view/consulenza-tecnica-preventiva-inammissibile-per-questioni-giuridiche-complesse.html

 

ART.696 BIS: INAMMISSIBILE PER ACCERTARE L’INVALIDITÀ ANNOTAZIONI IN C/C

LA VERIFICA DI TASSI DEBITORI ULTRALEGALI E/O DEL TASSO SOGLIA RISULTA ANTICIPATORIO DI UN GIUDIZIO DI MERITO

Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 27-08-2014 n.-

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-696-bis-inammissibile-per-accertare-l-invalidita-annotazioni-in-c-c.html

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE QUANDO LA DECISIONE DELLA CAUSA IMPLICA LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE

TALE STRUMENTO PROCESSUALE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER DARE CONSISTENZA NUMERICA A SEMPLICI E GENERICHE ALLEGAZIONI, SUSCETTIBILI DI ESAME IN SEDE DI GIUDIZIO DI MERITO

Ordinanza Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella 21-07-2014

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/consulenza-tecnica-preventiva-inammissibile-quando-la-decisione-della-causa-implica-la-soluzione-di-questioni-giuridiche-complesse.html

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DELL’USURA

IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

Il ricorso per accertamento tecnico preventivo è inammissibile quando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica.

Inammissibile il ricorso ex art. 696 bis cpc quando è finalizzato all’accertamento della nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito della c.m.s. ovvero il superamento dei tassi soglia usura poiché in questi casi appare controverso non solo il quantum ma anche l’an e cioè l’effettiva esistenza dell’obbligazione risarcitoria.

Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/accertamento-tecnico-preventivo-inammissibile-se-finalizzato-all-accertamento-dell-usura.html

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: CASI DI INAMMISSIBILITÀ

E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO

È inammissibile l’istanza di espletamento di un accertamento tecnico preventivo quando risulti diretto all’accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che tuttavia, presupponendo assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali, risulterebbe indebitamente anticipatorio di un giudizio di merito.

Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/accertamento-tecnico-preventivo-casi-di-inammissibilita.html