Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Nel caso in cui sia richiesta la consegna di documenti ex art. 119 TUB ai fini dell’esperibilità del procedimento cautelare ex art.700 c.p.c, è necessario che il periculum in mora – che potrebbe derivare da un’eventuale ritardo della consegna documentazione – sia specifico e provato e non genericamente dedotto.
Il procedimento cautelare previsto ex art. 700 c.p.c., quale strumento di tutela residuale, è adoperabile solo qualora non si possa utilizzare un altro strumento processuale, quale ad esempio il giudizio sommario di cognizione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante con l’ordinanza del 28.06.2017.
Nella fattispecie in esame la curatela di un fallimento promuoveva ricorso ex art. 700 c.p.c chiedendo la consegna ex art. 119 TUB della documentazione attestante i rapporti intercorsi con la suddetta società.
In particolare, la curatela asseriva che la ritardata consegna della documentazione stesse aggravando il rischio di grave ed irreparabile pregiudizio per il buon esito della procedura fallimentare ritardandone la definizione.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la società di leasing che, pur producendo la documentazione richiesta, contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea eccependo, in particolare, l’improprio utilizzo dello strumento cautelare.
Il Giudice adito, in merito alla domanda avanzata dalla curatela ha ritenuto di non poter accogliere il ricorso presentato ai sensi dell’art.700 c.p.c. rilevando l’assenza della dimostrazione del periculum in mora atteso che il ricorrente aveva omesso di specificare il pregiudizio che la procedura fallimentare avrebbe subito per effetto del protrarsi del ritardo nella consegna della documentazione richiesta, limitandosi a sostenere, genericamente, l’esistenza di “un pregiudizio per il buon esito della procedura fallimentare”.
In particolare, il Giudice ha osservato che nel caso di richiesta documentazione ex art. 119 TUB ai fini dell’esperibilità del procedimento cautelare – ex art. 700 c.p.c. – è necessario che il periculum, sia specifico e provato, atteso che in mancanza di un concreta prova attestante la specificità di quest’ultimo, il medesimo risultato ben potrebbe ottenersi utilizzando lo strumento di cui all’art. 702 bis c.p.c., precisando che l’azione cautelare appresenta uno strumento di tutela residuale, adoperabile esclusivamente in assenza di mezzi processuali alternativi.
Alla luce delle argomentazioni esposte il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere rigettando per la parte residua il ricorso e ponendo a carico del ricorrente il pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
IL FALLIMENTO DEVE SPECIFICAMENTE PROVARE IL PERICULUM IN MORA, POTENDO PROPORRE LO STRUMENTO ORDINARIO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER LA CONSEGNA
Ordinanza | Tribunale di Roma, G.I. dott. Francesco Crisafulli | 13.02.2013 |