USURA: la pattuizione del tasso di mora in una misura percentuale maggiorata non determina sommatoria

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

Nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non sì aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò non implica sul piano, logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo. 

Le metodologie di calcolo del “tasso effettivo di mora” (T.E.M.O.), costruite in analogia con il concetto di TAEG sono sconosciute alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non hanno alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità. 

L’eventuale difformità tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivo giammai può comportare la nullità ex artt. 117 e ss- T.U.B. in quanto l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa; pertanto ritenersi che l’eventuale erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo con la sentenza n. 231 del 28 dicembre 2020. 

Nella vicenda in commento un mutuatario conveniva in giudizio la Banca chiedendo l’accertamento dell’illiceità del contratto di mutuo con la stessa sottoscritto e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Si costituiva in giudizio la Banca contestando analiticamente le doglianze attoree e chiedendo il rigetto della domanda.

Quanto alla dedotta usurarietà del contratto, il Giudice ha rilevato preliminarmente la manifesta erroneità del criterio di determinazione del TEG tramite la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio in quanto nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non sì aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo. Né, come vorrebbe parte attrice, la sommatoria sarebbe imposta dalla applicazione degli interessi moratori sull’intera rata di mutuo comprensiva di interessi in quanto la questione è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., con la sentenza n.26286 del 17 ottobre 2019 con la quale è stato chiarito che “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.

In merito alla denunziata usurarietà del tasso effettivo di mora (T.E.MO.) il Tribunale ha rilevato che tale metodologia di calcolo è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato.

La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Quanto alla doglianza relativa alla asserita rilevanza, ai fini del vaglio di usurarietà della pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, il Giudice ha ritenuto la stessa irrilevante in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà, peraltro sottolineando come l’esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle Istruzioni della Banca d’Italia, nell’aggiornamento dell’agosto 2009, vigente all’epoca della stipula di entrambi i finanziamenti di cui è causa. Sul punto ha altresì rilevato che il principio sotteso all’intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.

In relazione alla questione su quali siano le conseguenze del superamento delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora, il Giudice ha sottolineato come all’orientamento minoritario di merito che riteneva che il mutuo debba considerarsi gratuito si contrappone la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente che ritiene invece che “se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi ” sicchè l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. non comporta la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c..; al riguardo, anche la Corte di Cassazione Civile, sez. III con la sentenza n. 17447 del 28.06.2019 aderisce fermamente all’orientamento che esclude la conversione del mutuo in gratuito in caso di usurarietà del solo tasso di interesse moratorio. In ogni caso, la questione risulta ormai risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione civile che, con la sentenza n.19597 del 18.09.2020 ha chiarito che “Realizzatosi l’inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l’interesse ad agire per l’accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell’usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata”.

Quanto invece l’asserita erronea quantificazione dell’I.S.C./T.A.E.G., il Tribunale ha chiarito che contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la eventuale difformità tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivo risultante dal piano d’ammortamento giammai può comportare la nullità per indeterminatezza delle clausole che determinano il tasso di interesse ai sensi degli artt. 117 e T.U.B. in quanto l’ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Deve pertanto ritenersi in accordo con il succitato orientamento che l’eventuale erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. 

In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla mutuataria condannandola al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA

Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143

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