USURA: inattendibile perizia econometrica su TEMO. Condanna alle spese € 13.430,00

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Gli interessi moratori non vengono rilevati dalla legge in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall’inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all’erogazione del credito. 

È inattendibile la perizia econometrica con riferimento alla pretesa di determinare un tasso effettivo di mora, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore. 

È’ destituita di fondamento ed arbitrario l’operazione di ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di rapportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata non pagata tempestivamente. 

La pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora non ha alcuna base normativa ed è assolutamente priva di attendibilità in quanto la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori è priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, con la sentenza n.1169 del 26.04.2018.

Nella fattispecie processuale esaminata due Clienti agivano in giudizio contro una Banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo rispetto al quale lamentavano l’applicazione di interessi usurari, nonché l’indeterminatezza dell’ISC.

Resisteva la Banca che chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice.

In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che le parti svolgevano il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo a causa della mancata partecipazione della Banca, la quale non forniva alcuna motivazione per giustificare la sua assenza.

Nel merito il Giudice ha sottolineato l’esigenza di fornire una corretta interpretazione della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, che la parte attrice richiamava a sostegno della propria pretesa, invero con la suddetta pronuncia la Corte chiariva che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, ma tale accertamento non può derivare dalla sommatoria di tassi.

Sul punto, l’applicazione congiunta dei tassi nel medesimo periodo temporale è esclusa, in quanto gli interessi convenzionali e moratori sono tra loro ontologicamente differenti e incompatibili anche in ordine alla diversa funzione remuneratoria e sanzionatoria che assolvono.

Peraltro, anche le istruzioni della Banca d’Italia escludono i tassi di mora nel calcolo del TEG, in quanto diversamente opinando si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei, posto che gli interessi moratori sono obbligazioni pecuniarie eventuali destinati ad operare solo in caso di inadempimento del mutuatario.

Pur tuttavia, se è vero che anche gli interessi moratori sono suscettibili di usurarietà il legislatore non ha ancora disciplinato un tasso soglia specifico, tale vuoto normativo, in attesa di uno specifico intervento, è stato colmato dalla Banca d’Italia con la nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.13 ha precisato che la soglia a cui raffrontare i tassi previsti per gli interessi di mora deve venire calcolata in base ai criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione di 2,1 punti percentuali.

Inoltre, la parte attrice deduceva il superamento del tasso soglia anche in relazione al solo tasso effettivo di mora (cd. T.E.MO.), a prescindere cioè dal tasso nominale di mora contrattualmente convenuto.

Sul punto, ai fini del calcolo del tasso effettivo occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati, che non è evidentemente possibile in caso di mora, essendo un costo eventuale e incerto del quale non si conosce né la base di calcolo, né la durata. 

Più nello specifico, la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora non aveva alcuna base normativa e risultava inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore. 

Tenuto conto delle suddette argomentazioni, il Giudice ha rilevato che le pattuizioni contrattuali risultavano lecite non sussistendo alcun superamento del valore soglia.

Quanto all’indeterminatezza dell’ISC e alla censura di parta attrice secondo cui sarebbe stato applicato un tasso diverso rispetto a quello pattuito, il Tribunale ha precisato che un’eventuale difformità non comporta l’applicazione dell’art. 117 co. 7 lett. a) TUB.

Più nello specifico, l’ISC non costituisce un costo da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi.

In altri termini, l’ISC costituisce un mero elemento informativo e non una regola di validità da cui deriverebbe la nullità del contratto.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha rigettato la domanda dei Clienti con condanna alle spese di lite, nonché condanna della Banca al versamento all’entrata del bilancio dello Stato per non aver partecipato al procedimento di mediazione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA: NON È POSSIBILE CALCOLARE UN TAEG CHE COMPRENDA ANCHE GLI INTERESSI DI MORA (CD. TEMO)

NELL’ATTUALE ASSETTO NORMATIVO UN SIMILE VALORE NON È NORMATO, NÉ RILEVATO.

Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi | 11.01.2018 | n.220

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-non-e-possibile-calcolare-un-taeg-che-comprenda-anche-gli-interessi-di-mora-cd-temo 

USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI

È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-infondata-la-pretesa-di-sommare-interessi-corrispettivi-e-moratori 

USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO

LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevanti-gli-interessi-moratori-la-mancanza-un-valido-termine-raffronto

RIMBORSO ONERI: escluso per i contratti stipulati ante 2010

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Il novellato art. 125 sexies TUB non è suscettibile di applicazione retroattiva, pertanto rispetto ai contratti definiti e risolti anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli Istituti di Credito e di finanziamento, perché, diversamente, si violerebbe il principio di cui all’art. 11 preleggi.

La clausola contrattuale che prevede l’esclusione del diritto al rimborso dei costi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, ove formulata in modo chiaro ed inequivoco, è pienamente legittima e non vessatoria.

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Pasqualina Martone con la sentenza n.2936 del 08.01.2018.

Nella fattispecie processuale esaminata un cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di prestito, rispetto al quale chiedeva di accertare e dichiarare la vessatorietà di una clausola che escludeva il diritto del contraente al rimborso delle commissioni e del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del contratto, nonché la condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamento riscosso.

Resisteva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.

Il Magistrato onorario si è soffermato sul diritto dell’attore ad ottenere il rimborso degli oneri assicurativi, sottolineando che in riferimento alle polizze assicurative stipulate nell’ambito di un contratto di credito, non si applicava la prescrizione breve prevista dal c.c. in materia di assicurazioni, in quanto nel caso di estinzione anticipata del credito e della successiva richiesta di rimborso del premio assicurativo, rilevavano diritti derivanti da un contratto di credito.

In altri termini, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.

Nel caso di specie il diritto che l’attore esercitava non era prescritto, ma la sua richiesta di rimborso non poteva trovare fondamento nel novellato art. 125 TUB, in quanto il contratto di finanziamento era stato sottoscritto nel 2003 ed estinto nel 2007, pertanto l’art. 125 TUB applicabile ratione temporis era quello precedente alla riforma del D.lgs. 141/2010, entrata in vigore il 19.09.2010, che nella sua formulazione originaria prevedeva che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.

Sul punto, il Giudice di Pace ha affermato che il novellato art. 125 sexies TUB non è suscettibile di applicazione retroattiva, pertanto rispetto ai contratti definiti e risolti anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli Istituti di Credito e di finanziamento, perché, diversamente, si violerebbe l’art. 11 delle Preleggi secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Ciò posto, il giudicante ha riportato integralmente le argomentazioni esposte nella sentenza del Tribunale di Torino n. 1823 del 04.04.2017, secondo cui le commissioni spettanti al mediatore creditizio, alla quale la cedente si è rivolta a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito, non sono da ritenersi rimborsabili, trattandosi di compensi maturati per attività definitivamente esauritesi al momento della stipulazione del contratto di finanziamento e quindi da conteggiare una tantum al momento della stipulazione del contratto.

Altresì, è escluso anche il rimborso pro quota delle “commissioni previste a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito“.

Infine, in merito alla dedotta vessatorietà, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola contrattuale prevedente l’esclusione del diritto al rimborso dei detti costi, il Giudice di Pace ha precisato che la prevista pattuizione, in quanto formulata in modo chiaro ed inequivoco, doveva ritenersi pienamente legittima e non vessatoria e quindi sanciva, in concreto, il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore.

Per questi motivi nella fattispecie de qua, essendo intervenuta l’estinzione anticipata del credito prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies T.U.B., il Magistrato onorario ha ritenuto legittima la restituzione dei soli interessi scalari residui.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea compensando le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RIMBORSO ONERI: NON PUÒ ESSERE APPLICATO L’ART. 125 SEXIES TUB AI CONTRATTI STIPULATI ANTE 2010 IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI

ESCLUSO IL RIMBORSO PER I FINANZIAMENTI ESTINTI ANTE LEGGE 221/2012

Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 18.09.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-non-puo-applicato-lart-125-sexies-tub-ai-contratti-stipulati-ante-2010-virtu-del-principio-irretroattivita-delle-leggi

RIMBORSO ONERI: ESCLUSA RIPETIZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER CONTATTI CONCLUSI ANTE L.221/2012

LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI

Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese | 15.11.2017 | n.3786

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-esclusa-la-ripetizione-premio-assicurativo-contatti-conclusi-ante-l-2212012

RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER CONTRATTI ESTINTI ANTE 2010

L’ART. 125-SEXIES T.U.B. NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA

Sentenza | Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Giovanna Cellini | 05.02.2018 | n.1443

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-escluso-contratti-estinti-ante-2010


 

PROCEDURA: contraria alla lealtà processuale l’esecuzione da parte dell’appellato della sentenza ultrapetita

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

La provvisoria esecutività della sentenza di condanna resa a fronte di una domanda di mero accertamento del dare /avere formulata in primo grado, in quanto ultrapetita, va sospesa. 

La condotta dell’appellato che ponga in esecuzione un capo della sentenza che sia prima facie non conforme alle domande formulate in primo grado, è contrario a lealtà processuale ed inoltre rende plausibile il pericolo di possibili condotte volte a rendere difficoltoso il recupero delle somme che fosse eventualmente condannato a restituire alla banca in caso di accoglimento dell’appello. 

Sussiste l’interesse pubblico di evitare il dispiego di attività processuale in azioni esecutive che, ad una sommaria analisi, appaiono non sostenute da un titolo valido, al fine di garantire la ragionevole durata del processo.

Questi i principi espressi dalla Corte D’Appello dell’Aquila, Pres. Rel. Nicoletta Orlandi in data 22/05/2018.

Nella fattispecie considerata, un cliente agiva in danno di un intermediario per ottenere l’accertamento la differenza fra quanto da questi versato a titolo di interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti e quanto da lui dovuto mediante applicazione dei tassi previsti dall’art. 117 TUB, previa compensazione con i canoni ancora non versati.

Il Tribunale erroneamente accoglieva la domanda, disponendo la condanna dell’intermediario al pagamento della somma oggetto di accertamento.

Successivamente l’intermediario proponeva appello, chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, rilevando la violazione del principio di cui all’ art 112 c.p.c.

Nelle more della discussione il cliente iniziava una esecuzione forzata.

La Corte ha ritenuto che prima facie non appariva infondata la deduzione dell’appellante di nullità per ultrapetizione del capo di condanna della sentenza impugnata, alla luce delle conclusioni formulate dal cliente in primo grado, aventi ad oggetto la domanda di accertamento delle partite di dare/avere relative al rapporto intercorso con la controparte e non già di condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Nel contempo ha ritenuto come contrario al principio di lealtà processuale da parte dell’appellato l’aver posto in esecuzione un capo della sentenza che, ad una prima lettura, sembra non conforme alle domande formulate in primo grado.

La Corte ha ben sottolineato che sussiste sempre l’interesse pubblico di evitare il dispiego di attività processuale in azioni esecutive che, ad una sommaria analisi, appaiono non sostenute da un titolo valido, al fine di garantire la ragionevole durata del processo.

Alla luce di tali argomentazioni il Collegio si ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.


 

USURA-MUTUO: la clausola di salvaguardia per il tasso di mora esclude ogni profilo di illegittimità

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

La cd. clausola contrattuale di salvaguardia per la determinazione del tasso di mora che prevede espressamente la riduzione automatica al tasso soglia elide sin dall’origine ogni profilo di usura.

Ove, al momento della promissio, la misura degli interessi di mora sia superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 7/3/1996 n. 108, la clausola di salvaguardia li riduce automaticamente al limite soglia.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, con la sentenza n.1425 del 22.05.2018.

Nella fattispecie processuale esaminata un Cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario rispetto il quale lamentava l’applicazione di interessi usurari e per l’effetto chiedeva la restituzione dell’indebito.

Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Più nello specifico, il Cliente deduceva l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario, in quanto sommando tutti i costi (TAEG+ MORA+ PENALI) risultava un TEG contrattuale superiore al tasso soglia, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 secondo comma c.c.

Sul punto, il Tribunale ha osservato che la tesi attorea che postulava la cd. sommatoria di tassi risultava erronea, in quanto gli interessi di mora non sono considerati ai fini dell’individuazione del tasso medio praticato, vale a dire che sono esclusi dalla base di calcolo della soglia d’usura.

A tal riguardo, il TEG rappresenta un indice del costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario, tra questi non vi rientrano gli interessi di mora che, viceversa, trovano applicazione nell’eventualità in cui il mutuatario non paghi le rate di ammortamento.

In altri termini, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente.

In termini ancor più espliciti il Magistrato ha rilevato che il tasso di mora indicato in contratto avrebbe inciso per l’intero nel TEG solo nell’ipotesi limite in cui il mutuatario fosse stato inadempiente sin dal primo giorno della prima rata, per tutte le rate seguenti e per l’intero periodo di ammortamento.

Applicando tali principi al caso in esame, il tasso di mora del 6,40 % che la parte attrice indicava nell’atto introduttivo avrebbe inciso per l’intero sul TEG solo nel caso di inadempimento totale del contratto.

Sul punto, il Tribunale ha avuto cura di precisare che l’impostazione da lui accolta non risultava in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta in quanto l’usurarietà dipenderebbe dall’illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all’epoca della conclusione del contratto.

L’unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto ex ante, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

In virtù di tali considerazioni l’impostazione metodologica seguita dall’attore non risultava corretta neanche con riguardo alla penale di estinzione anticipata che non costituisce un corrispettivo del mutuate per la messa a disposizione del denaro, bensì la remunerazione per il minor guadagno dovuto all’esercizio del diritto potestativo del mutuatario di estinguere anticipatamente il rapporto.

Ebbene, mentre il mutuatario risulta sin dall’inizio obbligato al pagamento degli interessi corrispettivi e degli altri oneri connessi all’erogazione del credito, che in quanto costi sono inclusi nel TEG, la penale di estinzione anticipata si applica solo qualora il mutuatario scelga di avvalersi dell’opzione di estinguere anticipatamente il rapporto.

Ne consegue che anche tale clausola non può essere inclusa nel TEG, identificandosi come elemento accidentale ed eventuale del rapporto contrattuale.

Neppure risultava meritevole di pregio la deduzione formulata da parte attrice secondo cui nel caso di specie sarebbe stato lo stesso regolamento contrattuale a prevedere una sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora.

Invero, dal momento dell’inadempimento della rata le due originarie obbligazioni pecuniarie di capitale ed interessi si trasformano in un unico debito su cui operano gli interessi di mora.

Peraltro, nel caso di specie il regolamento contrattuale prevedeva una clausola volta ad elidere ogni possibile addebito illegittimo.

Più nello specifico l’art. 6 del contratto di mutuo statuiva che la misura degli interessi di mora, al momento della promissio, non poteva mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 7/3/1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura si riduceva automaticamente al limite soglia.

In altri termini, il contratto di mutuo controverso prevedeva una clausola di salvaguardia che evitava ab origine l’applicazione di interessi di mora usurari.

Inoltre, i criteri di matematica finanziaria utilizzati dalla parte attrice erano privi di valenza normativa riferendosi a costi fittizi ed ipotetici, non verificabili nel caso di specie, pertanto se ne deduceva la carenza dell’impianto probatorio, che neppure poteva essere colmato attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio di carattere meramente esplorativo.

Il Tribunale ha poi rilevato che la parte attrice non aveva neppure provato la sussistenza dell’usura soggettiva, infatti, nessuna deduzione o prova veniva fornita in ordine alla sussistenza di condizioni di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice con condanna alle spese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CHE PREVEDE LA RICONDUZIONE INTRA – SOGLIA DEI TASSI DI MORA CONVENUTI

COSÌ STRUTTURATA LA PATTUIZIONE NON VIOLA LA RATIO DELLA L. 108/1996

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.02.2018 | n.1476

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-valida-la-clausola-di-salvaguardia-che-prevede-la-riconduzione-intra-soglia-dei-tassi-di-mora-convenuti

USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREDISPOSTA NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO

LA NULLITÀ DI CUI ALL’ART. 1344 C.C. OPERA SOLO NEL CASO PATTUIZIONE TESA AD ELUDERE DIVIETO DELLA L. 108/96

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott. Laura Cortellaro | 21.03.2017 | n.494

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-valida-la-clausola-salvaguardia-predisposta-nella-stipula-un-contratto-mutuo

USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA

LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO

Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14.03.2015 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-clausola-di-salvaguardia-contiene-in-automatico-gli-interessi-entro-il-tasso-soglia

 


 

LEASING: inammissibile la tutela cautelare per la sospensione della vendita del bene locato

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

E inammissibile per difetto del periculum in mora un ricorso di urgenza sul presupposto che la vendita del bene avrebbe pregiudicato il diritto dell’utilizzatore ad ottenere il riscatto, in vista di una futura azione di merito atteso che la tutela cautelare è ammissibile solo per i diritti assoluti minacciati da pregiudizio grave ed irreparabile e non per quelli di natura esclusivamente patrimoniale, pacificamente suscettibili di reintegrazione per equivalente.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi con l’ordinanza resa in data 21.05.18.

Nella fattispecie in disamina nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria risoltosi per inadempimento dell’utilizzatore, lo stesso agiva in via d’urgenza chiedendo che fosse sospesa la procedura di vendita dell’imbarcazione oggetto del contratto, in quanto “lesiva delle proprie legittime pretese” in vista del giudizio per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il riscatto del natante.

Si costituiva la Concedente eccependo la mancata individuazione e l’insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, essendosi il ricorrente limitato a denunciare il pericolo di una lesione delle proprie legittime pretese senza nemmeno procedere alla loro individuazione.

Il Giudice, concordando con le prospettazioni della resistente, ha rilevato che in punto di periculum in mora, nessun elemento era stato prospettato in ricorso, essendosi limitato a dedurre l’istante che la vendita del natante avrebbe pregiudicato il proprio diritto ad ottenere il riscatto della imbarcazione, in vista di una futura azione di merito, unitamente a quella di tipo risarcitorio, che avrebbe proposto, con evidente riferimento a diritti di natura esclusivamente patrimoniale, pacificamente suscettibili di reintegrazione per equivalente.

In proposito il Tribunale ha specificato che la tutela cautelare è ammissibile solo a tutela di diritti assoluti minacciati da pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio ordinario e mai a tutela di diritti di credito o di natura obbligatoria in senso ampio, con la conseguenza che la tutela d’urgenza volta ad impedire l’inadempimento contrattuale, rimane sempre ipotesi derogatoria, riconosciuta dalla giurisprudenza di merito in riferimento a casi del tutto particolari ove all’inadempimento si ricolleghino effetti peculiari quali, ad esempio, l’insolvenza o una seria sofferenza di un’eventuale attività imprenditoriale, o ancora l’importante entità delle somme coinvolte, ma solo nel caso in cui l’importo elevato della somma in contestazione ed il protrarsi dell’insoddisfazione possano creare un eccessivo scarto tra danno subito e danno effettivamente risarcito.

Tale ultima evenienza, ha sottolineato il Giudicante, quand’anche specificamente dedotta non è comunque configurabile nel caso, come quello di specie, in cui la controparte sia un intermediario finanziario, posto che in tale ipotesi ben può essere risarcito l’eventuale danno integrale laddove accertato.

In virtù delle suesposte considerazioni, e rilevato che nessuna delle richiamate evenienze era stata dedotta ed allegata, il Giudice si è pronunciato per l’integrale rigetto del ricorso.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

PROCEDIMENTI CAUTELARI: ESCLUSO PERICULUM IN MORA IN CASO DI PROLUNGATA INERZIA DEL RICORRENTE

Inesistente ove nel tempo intercorso il giudizio di merito si sarebbe definito

Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 08.03.2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/procedimenti-cautelari-escluso-periculum-in-mora-in-caso-di-prolungata-inerzia-del-ricorrente


 

MANIPOLAZIONE EURIBOR: esclusa in re ipsa l’illiceità dell’indice

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

L’applicazione del tasso euribor non implica, ex se, alcuna violazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, bensì il processo di fraudolenta alterazione dei tassi interbancari ai quali viene scambiato il denaro, di talché la clausola contrattuale che rinviasse all’indice euribor per la determinazione del saggio degli interessi corrispettivi è valida ad esclusione del caso in cui venga comprovata l’intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento. 

Nel calcolo del tasso effettivo globale del mutuo possono essere incluse soltanto le spese della polizza assicurativa obbligatoria, prevista nel contratto quale condizione cui è subordinata la concessione del finanziamento, configurandosi le stesse, in tal caso, come una parte del corrispettivo collegato all’erogazione del credito. Dovranno pertanto essere escluse le spese relative alla polizza cd. facoltativa come quella versata contro il rischio del decesso, priva del carattere dell’obbligatorietà.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, giudice Alessandro Brancaccio, con l’ordinanza del 19.10.2017.

Nella fattispecie processuale esaminata, un cliente proponeva opposizione all’esecuzione avviata da una Banca, contestando il diritto della creditrice di procedere ad espropriazione forzata, deducendo l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario, nonchè l’illegittimità degli interessi pattuiti, per essere stato il parametro dell’euribor oggetto di indebita manipolazione.

Il Giudice ha rilevato che il processo genetico di emersione e di calcolo dell’euribor, caratterizzato da obblighi e regole di condotta imposti in ambito comunitario, non determina, ex se, alcuna violazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, ciò in quanto detto tasso viene pubblicato quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea sulla base di una mera media matematica dei dati comunicati all’agenzia Reuters Ltd da almeno dodici tra gli istituti di credito aventi il maggior volume d’affare dell’area Euro (vale a dire, tra le cosiddette “banche di riferimento”), con esclusione dal computo dei valori ricompresi entro la fascia minima e massima del 15% degli indici applicati.

Soltanto qualora tra gli istituti di credito di riferimento si instaurasse un’intesa finalizzata ad incrementare artificiosamente il tasso euribor e a lucrare un ingiusto profitto in danno della clientela, sarebbe configurabile un accordo anticoncorrenziale idoneo ad inficiare la legittimità del parametro di indicizzazione per l’intero periodo temporale della sua manipolazione; pertanto ad essere illecito non sarebbe giammai l’euribor in quanto tale, ma il processo di fraudolenta alterazione dei tassi interbancari ai quali viene scambiato il denaro, di talché la nullità della clausola contrattuale che rinviasse all’indice in oggetto per la determinazione del saggio degli interessi corrispettivi potrebbe essere dichiarata soltanto ove venisse comprovata l’intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento.

Per tali motivi il Tribunale ha rigettato l’opposizione, e con essa la richiesta di sospensione dell’esecuzione spiegata dall’opponente.

Per altri precedenti si veda:

MANIPOLAZIONE EURIBOR: RESPINTA LA TESI DELL’ESISTENZA DI UNA INTESA RESTRITTIVA DEL MERCATO

MEDIA ARITMETICA DI TASSI DI INTERESSE DELLE BANCHE OPERANTI NELL’EUROZONA

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Marangoni | 09.01.2017 | n.111

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-respinta-la-tesi-dellesistenza-intesa-restrittiva-del-mercato

MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA SE MANCA LA PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E DELLA CONNESSIONE CON IL CONTRATTO

L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA È SOTTRATTO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 33 L. 287/1990

Sentenza | Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti | 17.01.2017 | n.37

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-esclusa-manca-la-prova-dellintesa-restrittiva-della-concorrenza-della-connessione-contratto

MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA ALTERAZIONE ATTRAVERSO UN ACCORDO DI CARTELLO

IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA PIENAMENTE IL REQUISITO DELLA DETERMINABILITÀ

Sentenza | Tribunale Milano, Dott. Francesco Matteo Ferrari | 12.12.2016 | n.13562

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-esclusa-in-difetto-di-prova-alterazione-attraverso-un-accordo-di-cartello

USURA SOPRAVVENUTA: negata la ripetizione di interessi divenuti successivamente usurari

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Va negata la configurabilità dell’usura sopravvenuta non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari. 

Deve inoltre essere ulteriormente esclusa, in base alla pretesa applicazione del criterio di buona fede ex art 1375 c.c., l’illiceità ex se della condotta dell’istituto bancario di pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell’usura come determinata al momento del pagamento stesso, in quanto tale pretesa corrisponde ad un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi con la sentenza n. 958 del 10.05.2018.

Nella fattispecie in disamina un mutuatario conveniva in giudizio la Banca al fine di accertare l’applicazione al contratto di mutuo dallo stesso stipulato con l’istituto di credito di interessi superiori alle soglie usura.

Si costituiva in giudizio la Banca contestando nel merito la domanda sostenendo l’irretroattività della legge 108/96, posto che il rapporto era sorto in data precedente all’entrata in vigore della normativa in tema di usura, ed eccependo la prescrizione del diritto.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile nella quale veniva accertato il superamento del “tasso soglia” fissato ai sensi dell’art. 2 della l. 108/1996 solo a decorrere dal primo trimestre del 1999 e sino all’estinzione del rapporto.

Il Tribunale, concordando con le prospettazioni della convenuta, ha rilevato che il contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa era stato stipulato nel marzo del 1997, ossia in data anteriore all’entrata effettiva in vigore della legge 108/96, avvenuta in data 2 aprile 1997, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.m. del 22 marzo 1997, contenente la prima rilevazione dei tassi medi, ex art. 2 della legge ed ha quindi ritenuto di dover aderire all’orientamento che nega la configurabilità della cd. “usura sopravvenuta” per in contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa.

In particolare il Giudice ha richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n.24675 del 19.10.2017 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rileva-unicamente-il-momento-della-pattuizione) ed ha chiarito che la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari, precisando ulteriormente che la valutazione di usurarietà del contratto va effettuata con esclusivo riferimento al momento della pattuizione, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla legge n. 108 del 1996, imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1..

Il Tribunale, ha quindi specificato che è perfettamente lecita la condotta dell’istituto bancario di pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell’usura come determinata al momento del pagamento stesso, in quanto corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto. 

Tale condotta, non può essere considerata ex se illecita, neanche invocando il disposto di cui all’art. 1375 c.c. in quanto a violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sè di diritti scaturenti dal contratto, dovendosi necessariamente avere riguardo alle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che risultino appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha quindi integralmente rigettato le domande di parte attrice, condannandola altresì alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE

VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI

Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rileva-unicamente-il-momento-della-pattuizione

USURA SOPRAVVENUTA: RILEVANO UNICAMENTE I TASSI CONVENUTI AL MOMENTO DELLA STIPULA

IL TRIBUNALE DI ROMA FA PROPRIO IL DICTUM DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U. N. 24675/17

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3565

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rilevano-unicamente-i-tassi-convenuti-al-momento-della-stipula

RAPPORTI BANCARI: ESCLUSA OGNI RILEVANZA DELLA CD. USURA SOPRAVVENUTA

IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI USURA VA VERIFICATO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marco Cirillo | 26.01.2018 | n.1846

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rapporti-bancari-esclusa-ogni-rilevanza-della-cd-usura-sopravvenuta


 

PROCESSO ESECUTIVO: si conclude con l’emissione dei mandati di pagamento del cancelliere

 Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Il momento conclusivo del processo esecutivo corrisponde allo stadio equipollente a quello che l’art. 2945, comma 2, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Esso corrisponde all’attuazione concreta del diritto del creditore procedente e che si realizza non nell’ordinanza che conclude il processo espropriativo di approvazione del progetto di distribuzione, ma alla concreta attuazione del provvedimento giudiziale che conclude il processo esecutivo, mediante l’intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i cosiddetti mandati di pagamento.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi con la sentenza n. 836 del 03.05.2018.

Nel caso di specie i mutuatari si opponevano all’ingiunzione di pagamento che il Tribunale di Avellino avevo emesso nei loro confronti, a titolo di restituzione delle rate del mutuo concesso dalla Banca, eccependo la inidoneità dei documenti depositati a corredo del ricorso monitorio ai fini della emissione del decreto, la prescrizione, l’anatocismo, l’usura.

La Banca aveva avviato il procedimento monitorio chiedendo il pagamento dell’importo residuo a titolo di rate impagate di un mutuo fondiario, non essendo stato satisfattivo il ricavato della espropriazione immobiliare già posta in essere in danno degli debitori.

L’eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti secondo cui dal giorno in cui la procedura esecutiva si era conclusa e la data della prima missiva di costituzione in mora erano trascorsi oltre dieci anni; ha offerto l’occasione al Giudice di merito per soffermarsi sugli effetti prescrizionali degli atti della procedura esecutiva.

In particolare, il Giudice ha distinto l’effetto prescrizionale interruttivo istantaneo del precetto che, “non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, che si protrae anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l’intimato abbia proposto opposizione; e l’efficacia interruttiva permanente e sospensiva della prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli art. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., tipica invece dell’atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, che si protrae sino a quando la procedura esecutiva possa dirsi conclusa.

Lo stadio di chiusura della procedura esecutiva, secondo il Tribunale di Avellino, corrisponde al “momento equipollente a quello che l’art. 2945, comma 2, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”. Tale momento corrisponde allo stadio in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva del suo diritto.

Occorre, dunque, individuare tale momento concreto ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva possa dirsi conseguita e soddisfatta.

Orbene, secondo il Tribunale di Avellino: “tale momento non può semplicisticamente individuarsi nell’ordinanza di approvazione del piano di riparto del ricavato dalla vendita forzata, ma va ricondotto al momento in cui il creditore è stato soddisfatto e, dunque, le somme sono state riscosse distinguendo il momento conclusivo del processo espropriativo che si individua nell’approvazione del progetto di distribuzione, dal momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo esecutivo, attuazione che si realizza mediante l’intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i cosiddetti mandati di pagamento” (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l’ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l’emissione dei mandati di pagamento).

Il Giudice aderisce alla linea seguita dalla dottrina che ammette l’astratta ed estrema conseguenza della revocabilità del progetto di distribuzione fino a che non abbia avuto esecuzione, ex art. 487 cod. proc. civ., vale a dire fino a che il cancelliere non abbia emesso i mandati di pagamento e questi non siano stati riscossi: infatti, “l’ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare, segue l’approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione”.

Il Tribunale affronta un altro argomento di estrema importanza e cioè quello relativo alla applicabilità della legge antiusura ai contratti stipulati in epoca antecedente all’entrata in vigore della normativa L.108/1996 ossia dell’emanazione del primo D.M. emanato il 22.03.1997 ed ha ritenuto che tale conflitto vada risolto aderendo all’impostazione ormai confermata dalla Corte di Cassazione per cui la “legge antiusura che non conosce applicazione retroattiva” (Cass. sez. un.24675 del 2017).

Ad analoga conclusione perviene il Tribunale quanto all’anatocismo, secondo cui “se il mutuo è successivo al decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, non è mai legittima la richiesta e/o il calcolo di interessi anatocistici”.

Alla luce delle suesposte articolate argomentazioni il Tribunale di Avellino, sebbene abbia ritenuto opportuno revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso per un maggiore importo, ha condannato i debitori al pagamento di quanto dovuto ed alla rifusione in favore dell’opposta dei 2/3 delle spese di lite.