Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara con la sentenza n.799 del 23 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca al fine di accertare l’usurarietà degli interessi applicati nell’ambito del contratto di mutuo ipotecario.
Si costituiva l’istituto di credito, eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 in quanto parte attrice non aveva provveduto ad avviare la procedura di mediazione né prima dell’introduzione del giudizio né nel termine assegnato all’uopo dal Giudice istruttore.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che il procedimento era stato istaurato solo in data successiva al termine assegnato, con la conseguenza che l’attore aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità, ciò in conformità al richiamato principio secondo cui “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice”.
Sulla base di tali rilievi, il Giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità della domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tardiva ove l’eccezione è sollevata con le note conclusionali
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956
L’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione non può di per sé comportare la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo | 18.09.2020 | n.1279
CONTRATTI BANCARI: OBBLIGATORIO ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
LA MANCANZA DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO, A PENA DI DECADENZA, O RILEVATA D’UFFICIO DAL GIUDICE, NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli | 23.07.2019 |