“CESSIONE DEL QUINTO” ANTE 2010: Nessun rimborso dei costi accessori in caso di estinzione anticipata

PROCEDIMENTO PATROCINATO DA DE SIMONE LAW FIRM

LE MASSIME          

In tema di riduzione del costo del credito connessa all’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione o delegazione di quote di stipendio/pensione, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB (introdotto dal D.Lgs. 141/2010) deve farsi applicazione della disciplina prevista dall’art. 125 TUB previgente (D.lgs. 385/1993), che regolava le conseguenze giuridiche dell’estinzione anticipata statuendo unicamente il diritto all’”equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.

Non essendo, peraltro, mai intervenuto il CICR a dare attuazione a quanto disposto dal suddetto precetto normativo, ha continuato a trovare applicazione il DM Tesoro 8.7.1992, il cui art. 3 stabiliva il diritto del consumatore all’adempimento anticipato mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo; normativa che precorreva la distinzione tra costi up front, attinenti la fase preliminare e formativa del regolamento negoziale e non rimborsabili e costi recurring, cioè relativi alla fase esecutiva del contratto e ricorrenti per la durata del contratto, che sono rimborsabili.

Pertanto, in applicazione della normativa vigente ratione temporis (art. 125 TUB), deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo una riduzione del credito consistente nella non debenza degli interessi scalari residui, atteso che solo con l’introduzione dell’art. 125 sexies TUB riformato è stato riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente agli interessi ed ai costi dovuti per la durata residua del credito.

Neppure può scrutinarsi di vessatorietà ex art. 33 comma I e II Cod. Consumo la clausola di rinuncia al rimborso dei costi accessori, sottoscritta doppiamente dal cliente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., dal momento che è il consumatore ad avere esercitato il recesso. 

LA DECISIONE

Così si è espresso il Giudice di Pace di Milano, in persona della Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli, con sentenza n. 2665 del 22 aprile 2021, confermando una linea giurisprudenziale ormai granitica: per i contratti di prestito ai consumatori (ed in particolare quelli da rimborsarsi contro cessione/delegazione del quinto dello stipendio/pensione) stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB, introdotto con D.Lgs. 141/2010, in caso di estinzione anticipata continua ad avere rilievo la sola nozione di “equa riduzione del costo del credito” prevista dal “vecchio” art. 125 TUB.

Nel contesto normativo accennato, è pertanto pienamente legittima la clausola che esclude convenzionalmente il diritto al rimborso di oneri accessori ulteriori rispetto agli interessi residui non maturati.

La pronuncia in commento si aggiunge alle tante decisioni conformi, ma assume peculiare rilievo nell’attuale fervido dibattito sul caso “Lexitor”: poiché l’art. 125 sexies TUB non viene affatto in rilievo, deve concludersi che per i contratti stipulati ante 2010 il tema della incidenza della pronuncia interpretativa della CGUE resta del tutto assorbito.

Trattandosi, infatti, di decisione avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 (giustappunto recepita nel nostro Ordinamento dall’art. 125 sexies TUB), essa non può influire su fattispecie formatesi sotto la vigenza della precedente direttiva 87/102 (recepita il Italia con il previgente art. 125 comma 2 TUB, tant’è che lo stesso art. 30 della dir. 2008/48, rubricato “Misure transitorie”, espressamente prevede che “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”).

Sull’argomento è possibile consultare i seguenti contributi pubblicati su questa Rivista:

“LEXITOR”: IRRILEVANTE PER I RAPPORTI DI MUTUO ANTE 2010

Va esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 125 sexies TUB. Valida ed efficace la “clausola di non ripetibilità”. 

Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani | 26.01.2021 | n.128

“LEXITOR” – UN ANNO DOPO: PERCHÉ NON SI POSSONO TRASCURARE LE RAGIONI DEGLI INTERMEDIARI

Il nuovo contenzioso “seriale” tra incertezze interpretative, incompatibilità della normativa nazionale e potenziali rischi “sistemici”
Articolo Giuridico | a cura dell’Avv. Walter Giacomo Caturano – Direttore Scientifico Ex Parte Creditoris | 16.11.2020

I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE

Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori

Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020

INDEBITO BANCARIO: per la determinazione della competenza è necessario far riferimento anche al valore del contratto

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

La domanda risarcitoria e/o restitutoria che si fondi sull’asserita nullità di una clausola contrattuale implica un giudicato idoneo ad incidere sulla validità del titolo contrattuale non potendo da tanto prescindere la formulata domanda di restituzione somme. 

Sussistendo in tal caso un cumulo di domanda, ai fini della determinazione della competenza del giudice adito sarà necessario far riferimento anche al complessivo valore del contratto, non potendosi ritenere bastevole il contenimento formulato alla sola domanda di restituzione.

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Buccino, Giudice Rosaria Izzi, con l’ordinanza del 15 febbraio 2021.

Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca al fine di accertare l’indeterminatezza del TAEG di cui al contratto di mutuo fondiario con richiesta restituzione a titolo risarcitorio o, in subordine, per l’effetto della sostituzione del tasso contrattuale con i tassi BOT ex art 117 TUB, della somma quantificata comunque in euro 5.000,00, con espressa rinuncia all’esubero.

Si costituiva in giudizio la Banca eccependo preliminarmente l’incompetenza per valore del Giudice adito argomentando che la domanda giudiziale con cui si chiede la restituzione di somme pagate e asseritamente non dovute a causa della nullità, seppur parziale, della clausola determinativa degli interessi applicati al rapporto non può prescindere dall’accertamento della predetta nullità.

Tale decisione, con effetto di giudicato, andrebbe quindi ad incidere sulla stessa validità del titolo contrattuale, con possibilità del mutuatario di poter introdurre azioni collegate contro l’ente finanziatore, di carattere risarcitorio e/o restitutorio.

Concludeva, quindi, la convenuta che in ragione del complessivo valore del contratto – euro 50.000- era preclusa al giudice onorario la possibilità di pronunciarsi sulla validità dell’obbligazione principale e, conseguentemente, sulla richiesta risarcitoria avanzata dall’attore a nulla rilevando la limitazione di valore dallo stesso indicata con la dicitura “Contenendo il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito con espressa rinuncia all’eccedenza.”

Il Giudice, aderendo alla tesi espressa dalla Banca, ha quindi rilevato che rilevato che le contestazioni sollevate implicavano un giudicato idoneo ad incidere sulla validità del titolo contrattuale non potendo da tanto prescindere la formulata domanda di restituzione somme, chiarendo che nello specifico doveva ritenersi sussistente un cumulo di domanda il cui valore eccedeva il limite massimo della competenza del giudice adito, non potendosi ritenere bastevole il contenimento formulato alla sola domanda di restituzione per la determinazione della competenza.

In ragione di tali rilievi il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza affermando competente il Tribunale di Salerno innanzi al quale ha rimesso le parti, assegnando loro il termine di legge per la riassunzione.

FIDEIUSSIONE: è “contratto autonomo di garanzia” se prevede la rinuncia alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano debitore principale

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

A prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Tale contratto, dunque, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore. Da tutto ciò deriva che per distinguere tali figure contrattuali non sia decisivo l’impiego di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia. 

Per poter qualificare un rapporto quale “contratto autonomo di garanzia”, pertanto, sarà necessaria l’espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.

La pretestuosità ed assoluta genericità delle deduzioni e delle domande del fideiussore, che non adoperi la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione e agisca senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per avvedersi della totale carenza di fondamento della opposizione, giustifica la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, III c., c.p.c.. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni con la sentenza n. 712 del 22 aprile 2021.

Nella vicenda esaminata un fideiussore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno da parte della Banca, deducendo che il contratto di conto corrente cui la fideiussione era riferita fosse affetto da nullità insanabile per violazione della normativa antitrust e che, pertanto, anche le garanzie prestate dovessero ritenersi nulle.

Si costituiva in giudizio l’opposta deducendo l’assoluta genericità delle contestazioni e avverse e la loro infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice ha chiarito che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Pertanto, non è decisivo l’impiego di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia e per poter qualificare un rapporto quale “contratto autonomo di garanzia”, sarà necessaria l’espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.

Ciò posto il Tribunale ha rilevato che la garanzia contestata conteneva esplicita pattuizione relativa all’obbligo del fideiussore di pagare “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole, rimossa sin d’ora ogni eccezione e/o opposizione”, sicchè nel caso di specie, le parti contraenti non si sono limitate a stabilire che il fideiussore debba pagare alla banca “a semplice richiesta scritta”, ma hanno altresì preveduto che tale pagamento debba essere immediato e ciò anche in caso di opposizione della debitrice principale, escludendosi, quindi, esplicitamente per il garante la facoltà di opporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, dovendosi qualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia.

Quanto all’allegazione dell’opponente circa la nullità del contratto di conto corrente per violazione della legge n. 287/1990, il Giudice ha rilevato l’assoluta genericità della stessa, non avendo giammai indicato il fideiussore specificamente i profili di invalidità del contratto bancario a fronte della disciplina antitrust.

Stante la chiarezza della previsione contrattuale, ed in conseguenza della evidente pretestuosità ed assoluta genericità delle deduzioni e delle domande del formulate dal garante, il Tribunale bergamasco ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della condanna di responsabilità aggravata per abuso del processo.

Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha rigettato l’opposizione, condannando il fideiussore al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore sanzione ex art 96, III c., c.p.c.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI CONFIGURA IL CONTRATTO COME AUTONOMO DI GARANZIA

IL DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFE È MOTIVO DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA

Sentenza | Tribunale Di Velletri, Dott. Daniele D’angelo | 22.06.2016 | N.2061

FIDEIUSSIONE – ABI: LA CLAUSOLA DI PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” NON VIOLA LA DISCIPLINA ANTITRUST

DEVE ESSERE DIMOSTRATA L’ESSENZIALITÀ DELLE MEDESIME EX ART. 1419 C.C., CON CONSEQUENZIALE INVALIDITÀ DELL’INTERA GARANZIA

Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 28.11.2020 | n.1708

FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” È SUFFICIENTE PER QUALIFICARE UN CONTRATTO AUTONOMO

NON RILEVA LA MANCANZA DELL’ULTERIORE SPECIFICAZIONE “SENZA ECCEZIONI”

Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice | 09.10.2020 | n.1373

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: se esperita oltre il termine assegnato dal giudice, determina l’improcedibilità del giudizio

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice. 

Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara con la sentenza n.799 del 23 marzo 2021.

Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca al fine di accertare l’usurarietà degli interessi applicati nell’ambito del contratto di mutuo ipotecario.

Si costituiva l’istituto di credito, eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 in quanto parte attrice non aveva provveduto ad avviare la procedura di mediazione né prima dell’introduzione del giudizio né nel termine assegnato all’uopo dal Giudice istruttore.

Sul punto il Tribunale ha rilevato che il procedimento era stato istaurato solo in data successiva al termine assegnato, con la conseguenza che l’attore aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità, ciò in conformità al richiamato principio secondo cui “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice”.

Sulla base di tali rilievi, il Giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità della domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: l’improcedibilità deve essere eccepita o rilevata non oltre la prima udienza

Tardiva ove l’eccezione è sollevata con le note conclusionali

Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956

MEDIAZIONE: la mancata attivazione del procedimento comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione

L’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione non può di per sé comportare la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo | 18.09.2020 | n.1279 

CONTRATTI BANCARI: OBBLIGATORIO ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

LA MANCANZA DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO, A PENA DI DECADENZA, O RILEVATA D’UFFICIO DAL GIUDICE, NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA

Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli | 23.07.2019 |

USURA: la pattuizione del tasso di mora in una misura percentuale maggiorata non determina sommatoria

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

Nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non sì aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò non implica sul piano, logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo. 

Le metodologie di calcolo del “tasso effettivo di mora” (T.E.M.O.), costruite in analogia con il concetto di TAEG sono sconosciute alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non hanno alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità. 

L’eventuale difformità tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivo giammai può comportare la nullità ex artt. 117 e ss- T.U.B. in quanto l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa; pertanto ritenersi che l’eventuale erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo con la sentenza n. 231 del 28 dicembre 2020. 

Nella vicenda in commento un mutuatario conveniva in giudizio la Banca chiedendo l’accertamento dell’illiceità del contratto di mutuo con la stessa sottoscritto e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Si costituiva in giudizio la Banca contestando analiticamente le doglianze attoree e chiedendo il rigetto della domanda.

Quanto alla dedotta usurarietà del contratto, il Giudice ha rilevato preliminarmente la manifesta erroneità del criterio di determinazione del TEG tramite la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio in quanto nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non sì aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo. Né, come vorrebbe parte attrice, la sommatoria sarebbe imposta dalla applicazione degli interessi moratori sull’intera rata di mutuo comprensiva di interessi in quanto la questione è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., con la sentenza n.26286 del 17 ottobre 2019 con la quale è stato chiarito che “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.

In merito alla denunziata usurarietà del tasso effettivo di mora (T.E.MO.) il Tribunale ha rilevato che tale metodologia di calcolo è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità scientifica e giuridica, conducendo ad un risultato privo di significato.

La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Quanto alla doglianza relativa alla asserita rilevanza, ai fini del vaglio di usurarietà della pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, il Giudice ha ritenuto la stessa irrilevante in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà, peraltro sottolineando come l’esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle Istruzioni della Banca d’Italia, nell’aggiornamento dell’agosto 2009, vigente all’epoca della stipula di entrambi i finanziamenti di cui è causa. Sul punto ha altresì rilevato che il principio sotteso all’intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.

In relazione alla questione su quali siano le conseguenze del superamento delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora, il Giudice ha sottolineato come all’orientamento minoritario di merito che riteneva che il mutuo debba considerarsi gratuito si contrappone la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente che ritiene invece che “se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi ” sicchè l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. non comporta la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c..; al riguardo, anche la Corte di Cassazione Civile, sez. III con la sentenza n. 17447 del 28.06.2019 aderisce fermamente all’orientamento che esclude la conversione del mutuo in gratuito in caso di usurarietà del solo tasso di interesse moratorio. In ogni caso, la questione risulta ormai risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione civile che, con la sentenza n.19597 del 18.09.2020 ha chiarito che “Realizzatosi l’inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l’interesse ad agire per l’accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell’usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata”.

Quanto invece l’asserita erronea quantificazione dell’I.S.C./T.A.E.G., il Tribunale ha chiarito che contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la eventuale difformità tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello effettivo risultante dal piano d’ammortamento giammai può comportare la nullità per indeterminatezza delle clausole che determinano il tasso di interesse ai sensi degli artt. 117 e T.U.B. in quanto l’ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Deve pertanto ritenersi in accordo con il succitato orientamento che l’eventuale erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. 

In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla mutuataria condannandola al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA

Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143

L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2

USURA: INATTENDIBILE PERIZIA ECONOMETRICA SU TEMO. CONDANNA ALLE SPESE € 13.430,00

I CALCOLI EFFETTUATI SONO BASATI A MONTE SU PRESUPPOSTI LOGICI E GIURIDICI NON CORRETTI

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 26.04.2018 | n.1169

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: è tardiva oltre i 20 giorni se l’opponente non prova il difetto di conoscenza legale

In tutti i casi in cui l’opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell’atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l’ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d’ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte. 

Questo è il principio enunciato dal Tribunale di Napoli, giudice Mario Ciccarelli, con l’ordinanza del 27.01.2021.

La vicenda ha riguardato l’opposizione spiegata dall’aggiudicataria di un immobile pignorato avverso il decreto di trasferimento del cespite; in particolare, l’opponente ha eccepito la nullità del predetto decreto, per aver avuto ad oggetto un immobile privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare l’interesse dell’aggiudicatario, nonché la nullità del verbale di vendita, dell’avviso di vendita e della relazione di stima dell’esperto.

Si sono costituiti il creditore procedente ed il creditore intervenuto, chiedendo il rigetto della opposizione e, prima ancora, la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Il giudice ha rappresentato la tardività della opposizione che, come noto, va esperita entro 20 giorni dalla conoscenza o conoscibilità dell’atto esecutivo che si impugna.

Orbene, nella specie l’aggiudicataria ha opposto con ricorso depositato solamente il 23.11.2020 il decreto di trasferimento depositato il 26.02.2019, emendato dall’errore materiale il 12.03.2019, assumendo, in punto di tempestività del rimedio azionato, l’omessa notificazione dell’atto.

Tuttavia, la conoscibilità dell’atto impugnato va necessariamente fatta risalire in data ben anteriore rispetto al momento del deposito del ricorso introduttivo.

Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che, in tutti i casi in cui l’opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell’atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l’ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d’ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.

Sul punto, il Giudice ha aderito all’orientamento della Cassazione secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l’onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione” (Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, n. 9962).

Pertanto, è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.

Il Giudice, applicando al caso di specie dei canoni ermeneutici che precedono ha concluso per la tardività del rimedio per più profili.

Innanzitutto, la conoscenza dell’ordine di liberazione, resa effettiva dalla partecipazione della parte ricorrente alla corrispondente attività, presuppone la conoscenza ed il dovere di conoscenza dell’atto presupposto impugnato.

Inoltre, sarebbe stato onere della parte allegare e provare il momento di effettiva conoscenza dell’atto, diversa da quella presunta e dovuta, nonché le ragioni per cui la portata lesiva dell’atto sia stata colta solo successivamente, sì da vincere la presunzione di conoscenza.

Alla luce di ciò, il Giudicante ha dichiarato l’opposizione manifestamente inammissibile perché tardiva, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore procedente e del creditore intervenuto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: L’OPPONENTE DEVE DIMOSTRARE QUANDO HA AVUTO CONOSCENZA DELL’ATTO PRESUPPOSTO NULLO

AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI EX ART. 617, COMMA 2, C.P.C., RILEVA LA CONOSCENZA DELL’ATTO, COMUNQUE ACQUISITA

Sentenza | Tribunale di Napoli, sez. quinta, Dott. Enrico Ardituro | 24.03.2016 | n.3831 

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: INAMMISSIBILE IL RICORSO CHE NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE

NON PUÒ ESSERE PROROGATO DAL GIUDICE UNA VOLTA ASSEGNATO, NÉ PUÒ ESSERE CONCESSO UN NUOVO TERMINE

Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 13.11.2019 |

TERMINE PER RIASSUNZIONE: la causa interrotta per chiusura del fallimento tornato in bonis

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM 

L’apertura del fallimento determina ipso iure l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 43 comma 3 l. fall. anche se al fine del decorso del termine trimestrale per la riassunzione è comunque necessaria la conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo assistita da fede privilegiata. 

Come l’effetto interruttivo automatico previsto dall’art. 43 cit. è stato introdotto per soddisfare un’esigenza di semplificazione e accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare e con l’intento di evitare che il processo possa essere interrotto a distanza di tempo, magari secundum eventum litis, così in caso di revoca del fallimento esiste analoga esigenza di dare immediata e automatica efficacia anche in ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall’art. 18 comma 15 l. fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno.

Questi i principi di diritto a cui si è uniformato il Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, con la sentenza n. 1922 del 1 marzo 2021.

Il caso verte sulla riassunzione di un giudizio di ripetizione delle somme (precedentemente estinto per l’intervenuta chiusura del fallimento della società) da parte della stessa in amministrazione giudiziaria, nel frattempo tornata in bonis, contro una banca. L’istituto di credito aveva eccepito la tardività della riassunzione, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Il Giudice, uniformandosi ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 8640/2018, 27165/2016 e 31473/2018, ha precisato che l’automatismo dell’effetto interruttivo determina esclusivamente la preclusione di ogni ulteriore attività processuale mentre, ai fini della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio, deve aversi riguardi al momento in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo. Il dies a quo, ai fini del termine di cui all’art. 307 c.p.c., deve quindi ancorarsi alla data in cui il fallito tornato in bonis – parte interessata alla riassunzione – abbia avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo (nella specie, la dichiarazione di chiusura del fallimento). Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di chiusura deve essere notificato, a cura della Cancelleria, al debitore e, al fine dell’annotazione, deve essere trasmesso telematicamente presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale.

Nella fattispecie, il Giudice ha ripercorso le tappe della vicenda, specificando che la riassunzione era tardiva per cui ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE L’INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI INTERRUZIONE PER FALLIMENTO DELLA PARTE

Qual è il momento da cui decorre il termine per la riassunzione di un processo in caso di fallimento di una delle parti?

Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Falabella | 12.10.2020 | n.21961