TERMINE PER RIASSUNZIONE: la causa interrotta per chiusura del fallimento tornato in bonis

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM 

L’apertura del fallimento determina ipso iure l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 43 comma 3 l. fall. anche se al fine del decorso del termine trimestrale per la riassunzione è comunque necessaria la conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo assistita da fede privilegiata. 

Come l’effetto interruttivo automatico previsto dall’art. 43 cit. è stato introdotto per soddisfare un’esigenza di semplificazione e accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare e con l’intento di evitare che il processo possa essere interrotto a distanza di tempo, magari secundum eventum litis, così in caso di revoca del fallimento esiste analoga esigenza di dare immediata e automatica efficacia anche in ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall’art. 18 comma 15 l. fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno.

Questi i principi di diritto a cui si è uniformato il Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, con la sentenza n. 1922 del 1 marzo 2021.

Il caso verte sulla riassunzione di un giudizio di ripetizione delle somme (precedentemente estinto per l’intervenuta chiusura del fallimento della società) da parte della stessa in amministrazione giudiziaria, nel frattempo tornata in bonis, contro una banca. L’istituto di credito aveva eccepito la tardività della riassunzione, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Il Giudice, uniformandosi ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 8640/2018, 27165/2016 e 31473/2018, ha precisato che l’automatismo dell’effetto interruttivo determina esclusivamente la preclusione di ogni ulteriore attività processuale mentre, ai fini della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio, deve aversi riguardi al momento in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo. Il dies a quo, ai fini del termine di cui all’art. 307 c.p.c., deve quindi ancorarsi alla data in cui il fallito tornato in bonis – parte interessata alla riassunzione – abbia avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo (nella specie, la dichiarazione di chiusura del fallimento). Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di chiusura deve essere notificato, a cura della Cancelleria, al debitore e, al fine dell’annotazione, deve essere trasmesso telematicamente presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale.

Nella fattispecie, il Giudice ha ripercorso le tappe della vicenda, specificando che la riassunzione era tardiva per cui ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE L’INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI INTERRUZIONE PER FALLIMENTO DELLA PARTE

Qual è il momento da cui decorre il termine per la riassunzione di un processo in caso di fallimento di una delle parti?

Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Falabella | 12.10.2020 | n.21961