In tutti i casi in cui l’opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell’atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l’ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d’ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
Questo è il principio enunciato dal Tribunale di Napoli, giudice Mario Ciccarelli, con l’ordinanza del 27.01.2021.
La vicenda ha riguardato l’opposizione spiegata dall’aggiudicataria di un immobile pignorato avverso il decreto di trasferimento del cespite; in particolare, l’opponente ha eccepito la nullità del predetto decreto, per aver avuto ad oggetto un immobile privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare l’interesse dell’aggiudicatario, nonché la nullità del verbale di vendita, dell’avviso di vendita e della relazione di stima dell’esperto.
Si sono costituiti il creditore procedente ed il creditore intervenuto, chiedendo il rigetto della opposizione e, prima ancora, la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Il giudice ha rappresentato la tardività della opposizione che, come noto, va esperita entro 20 giorni dalla conoscenza o conoscibilità dell’atto esecutivo che si impugna.
Orbene, nella specie l’aggiudicataria ha opposto con ricorso depositato solamente il 23.11.2020 il decreto di trasferimento depositato il 26.02.2019, emendato dall’errore materiale il 12.03.2019, assumendo, in punto di tempestività del rimedio azionato, l’omessa notificazione dell’atto.
Tuttavia, la conoscibilità dell’atto impugnato va necessariamente fatta risalire in data ben anteriore rispetto al momento del deposito del ricorso introduttivo.
Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che, in tutti i casi in cui l’opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dell’atto impugnato per propria iniziativa, non può limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui l’ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell’opposizione; diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d’ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposte.
Sul punto, il Giudice ha aderito all’orientamento della Cassazione secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l’onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione” (Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, n. 9962).
Pertanto, è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.
Il Giudice, applicando al caso di specie dei canoni ermeneutici che precedono ha concluso per la tardività del rimedio per più profili.
Innanzitutto, la conoscenza dell’ordine di liberazione, resa effettiva dalla partecipazione della parte ricorrente alla corrispondente attività, presuppone la conoscenza ed il dovere di conoscenza dell’atto presupposto impugnato.
Inoltre, sarebbe stato onere della parte allegare e provare il momento di effettiva conoscenza dell’atto, diversa da quella presunta e dovuta, nonché le ragioni per cui la portata lesiva dell’atto sia stata colta solo successivamente, sì da vincere la presunzione di conoscenza.
Alla luce di ciò, il Giudicante ha dichiarato l’opposizione manifestamente inammissibile perché tardiva, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore procedente e del creditore intervenuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI EX ART. 617, COMMA 2, C.P.C., RILEVA LA CONOSCENZA DELL’ATTO, COMUNQUE ACQUISITA
Sentenza | Tribunale di Napoli, sez. quinta, Dott. Enrico Ardituro | 24.03.2016 | n.3831
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: INAMMISSIBILE IL RICORSO CHE NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE
NON PUÒ ESSERE PROROGATO DAL GIUDICE UNA VOLTA ASSEGNATO, NÉ PUÒ ESSERE CONCESSO UN NUOVO TERMINE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 13.11.2019 |