OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: la domanda va rigettata in mancanza di una specifica contestazione

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.

Le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.

In materia di ingiunzione civile e di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha l’onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis; in mancanza l’opposizione va rigettata.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Luigia Franzese, con la sentenza n. 213 del 23.01.2017.

Nella fattispecie in questione, una società correntista proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui era stato ingiunto a quest’ultima il pagamento in favore della Banca di una ingente somma, lamentando la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato ad un soggetto sfornito di facoltà, la mancanza di adeguata documentazione comprovante l’esistenza del credito azionato dalla controparte, l’applicazione indebita di interessi anatocistici ed usurari e chiedendo la revoca del provvedimento ed in via riconvenzionale, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte all’Istituto di credito.

La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Il Tribunale campano osservava, preliminarmente, che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l‘onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.

Il Giudice, quindi, rigettava l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente, rilevando che la società, pur in liquidazione, era ancora esistente, come dimostrato dalla costituzione in giudizio, in persona del liquidatore e sottolineando il fatto che, a fronte della produzione in giudizio da parte dell’Istituto di credito degli estratti conto ricostruttivi dell’intero rapporto, l’opponente aveva omesso di contestare in modo specifico sia la pretesa creditoria, sia le risultanze degli estratti conto prodotti in atti.

Ed, in effetti, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza maggioritaria, le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.

In ordine alle censure in punto di anatocismo, il Tribunale rilevava che i contratti, stipulati successivamente alla delibera CICR del 2000, contemplavano legittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi, che passivi, in condizione di pariteticità tra le parti.

Infine, in relazione alle contestazioni mosse in materia di usura, il Giudice ribadiva che grava sul debitore ingiunto che eccepisce l’illegittimità dell’addebito di interessi usurari da parte della Banca, l’onere di indicazione specifica del periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni usurarie.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale rigettava la domanda, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LE CONTESTAZIONI DEVONO ESSERE SPECIFICHE E DETERMINATE

TALE LACUNA NON PUÒ ESSERE COLMATA CON L’ESPERIMENTO DI C.T.U., CHE AVREBBE NATURA MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 19.09.2016 | n.4499

OPPOSIZIONE A D.I.: IL CORRENTISTA-INGIUNTO DEVE MUOVERE OBIEZIONI SPECIFICHE E PRECISE

IN MANCANZA, LA CTU NON PUÒ ESSERE AMMESSA IN QUANTO AVENTE FINALITÀ PURAMENTE ESPLORATIVE

Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Tommaso Marvasi | 22.06.2016 | n.12714