MUTUO: il finanziamento con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese” non determina anatocismo

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo (o finanziamento) con ammortamento c.d. alla francese, difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c..

Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Palmi, dott. Giuseppe Trunfio, con la sentenza del 21 giugno 2016, n. 624.

Nel caso di specie, i clienti citavano in giudizio la banca con la quale intercorreva contratto di prestito, affinché ne fosse dichiarata la nullità parziale per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione, nonchè l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, con conseguente condanna della convenuta, previo ricalcolo del dovuto, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse.

Gli istanti sostenevano, in particolare, che fosse stato adottato dall’Istituto Bancario l’illegittimo sistema dell’ammortamento cd. “alla francese” che prevede rate costanti composte da quota capitale e quota interessi, calcolati con la formula dell’interesse composto, generando una ipotesi di anatocismo in violazione dell’art. 1283 c.c..

La Banca si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del contratto di prestito personale e chiedendo il rigetto delle eccezioni e deduzioni di controparte.

Il Giudice adito riteneva la domanda infondata, respingendo la doglianza sul punto dell’indeterminatezza del tasso d’interesse, poiché, nel caso di specie, nel piano di ammortamento, allegato al contratto di prestito personale e regolarmente accettato dalle parti, mediante sottoscrizione, erano espressi gli importi di tutte le rate costanti di rimborso del finanziamento nonché il costo complessivo di esso e l’importo complessivamente dovuto in restituzione, così da non residuare margini di indeterminatezza.

In merito alla censurata pratica anatocistica che parte attrice, poi, sosteneva come insita nel sistema di ammortamento alla francese applicato, il Giudice ha ritenuto che ove vi sia un contratto di finanziamento con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese”, il meccanismo di ammortamento è strutturato con una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L’importo della rata costante dell’ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l’impiego del principio dell’interesse composto. Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, infatti, tale metodo “…non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.” (cfr: Trib. Monza, sez. III, sent., 27-03-2015).

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal soggetto che ha ricevuto il finanziamento, nelle rate successive, non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

In definitiva, posto che la clausola anatocistica è stata espressamente pattuita in conformità all’art. 3 della delibera CICR, come tale non incorre nel divieto di cui all’art. 1283 cod. civ..

Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi:

MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CAUSA ANATOCISMO

IL TASSO DI MORA VA CONFRONTATO CON IL TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL CREDITO EROGATO

Sentenza, Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02.12.2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-causa-anatocismo.html

MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO

SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA

Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758 

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-comporta-anatocismo.html

MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”

NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE

Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 n.587

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-valido-il-piano-di-ammortamento-progressivo-alla-francese.html