FIDEIUSSIONE: in caso di inefficacia ex art. 44 l.f. è ammissibile la manleva nei confronti dei fideiussori

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

In caso di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 44 l.f. dei pagamenti effettuati dalla società successivamente al fallimento è ammissibile la domanda di manleva nei confronti dei fideiussori. 

Il contratto di fideiussione che espressamente prevede l’impegno dei garanti a rimborsare all’istituto di credito quanto lo stesso sia tenuto a restituire in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, rientra nel concetto della fideiussione omnibus, pertanto, l’estinzione dell’obbligazione principale, nella specie del rapporto di mutuo non estingue la garanzia. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace, con sentenza n. 1824 del 06.06.2017.

Nella fattispecie considerata, una Banca riassumeva un precedente giudizio con il quale la Curatela di un fallimento di una società cliente, aveva citato l’istituto di credito chiedendo la revoca ai sensi dell’art. 67 l.f. dei versamenti aventi carattere solutorio effettuati della società poi fallita nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, nonché, l’inefficacia ex art. 44 l.f. di tutti i pagamenti effettuati dalla stessa a favore della Banca, successivamente a detta dichiarazione.

In particolare, l’istituto nel costituirsi nel primo giudizio aveva chiamato in causa i garanti della società fallita, chiedendo di essere dagli stessi manlevati in caso di condanna alla ripetizione delle somme e questi, a loro volta, si erano difesi deducendo l’accessorietà della fideiussione rispetto all’obbligazione principale, nonché l’estinzione della stessa per l’avvenuto pagamento del mutuo concesso dalla Banca.

Il Tribunale aveva, pertanto, separato il giudizio esistente fra la Curatela attrice e l’istituto di credito convenuto, da quello tra quest’ultimo ed i terzi chiamati in causa e solo dopo l’emissione della sentenza di accoglimento della declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. delle rimesse effettuate dalla società a favore dell’istituto di credito dopo la dichiarazione di fallimento, la Banca riassumeva il giudizio nei confronti dei fideiussori chiedendo di essere dagli stessi manlevati.

Nel procedimento così riassunto, il giudicante rilevava che la garanzia prestata con il contratto di fideiussione aveva ampia portata, posto che si riferiva a qualsiasi operazione bancaria realizzata dal debitore principale, entro il limite patrimoniale di 500.000.000 Lire, di conseguenza, riteneva che il pagamento effettuato in favore della procedura fallimentare, in ordine al quale la Banca pretendeva di essere garantita, rientrasse nell’oggetto della stessa in virtù di una disposizione negoziale contenuta nel medesimo contratto, la quale espressamente prevedeva l’impegno dei garanti di rimborsare all’istituto di credito, quanto lo stesso fosse stato tenuto a restituire in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti.

Inoltre, affermava la compatibilità di detto contratto di fideiussione con i limiti sanciti dall’art. 1938 c.c. in tema di obbligazioni di garanzia che si riferiscono ad obbligazioni future o condizionate, in quanto le stesse prevedono con specificità sia il soggetto garantito, sia il soggetto nei cui confronti veniva offerta la garanzia e, soprattutto, il limite dell’importo massimo della stessa.

Dunque, il Giudice affermava che la fideiussione prestata, rientrando nella fattispecie della fideiussione omnibus, non si limitava semplicemente a garantire il mutuo concesso dall’istituto di credito nei confronti della fallita e pertanto, l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria di ripetizione delle somme mutuate, non aveva estinto la fideiussione prestata in riferimento a quelle che nel contratto venivano definite come operazioni bancarie di qualsiasi natura.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale accoglieva la domanda di manleva avanzata nei confronti dei fideiussori, condannando gli stessi al pagamento delle somme oggetto di ripetizione, fino all’importo massimo garantito, oltre al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:

FIDEIUSSIONE: IN CASO DI REVOCA DEI PAGAMENTI EX ART. 67 L.F. RIVIVE LA GARANZIA PERSONALE E PUÒ ESSERE EFFICACEMENTE ESCUSSA DALLA BANCA

LA CLAUSOLA DI REVIVISCENZA NON HA NATURA VESSATORIA

Sentenza | La clausola di reviviscenza non ha natura vessatoria | 30.05.2016 | n.2952

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-in-caso-di-revoca-dei-pagamenti-ex-art-67-l-f-rivive-la-garanzia-personale-e-puo-essere-efficacemente-escussa-dalla-banca

FIDEIUSSIONE: ove previsto il “pagamento a prima richiesta e senza eccezione” si tratta di contratto autonomo di garanzia

LA PATTUIZIONE DI SIFFATTA CLAUSOLA È INCOMPATIBILE CON L’ACCESSORIETÀ CHE CARATTERIZZA LA FIDEIUSSIONE

Ordinanza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile | 18.04.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-ove-previsto-pagamento-richiesta-senza-eccezione-si-tratta-contratto-autonomo-garanzia  

FIDEIUSSIONE: il garante-socio della società debitrice non può qualificarsi come consumatore ai fini della competenza

Non è vessatoria la clausola che preveda quale foro aggiuntivo quello della dipendenza della Banca

Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-garante-socio-della-societa-debitrice-non-puo-qualificarsi-consumatore-ai-fini-della-competenza

ESECUZIONI IMMOBILIARI: il G.E. può ordinare a delegato non più in carica, la consegna documentazione ritirata al momento delega

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Il Giudice dell’Esecuzione, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata, può ordinare al professionista delegato non più in carica e che non abbia depositato la documentazione ricevuta originariamente al momento della delega, di consegnarla entro un termine prestabilito, riservandosi, all’esito, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario.

Questo il principio sancito dal Tribunale di Benevento, Dott. Michele Cuoco, con l’ordinanza del 13.04.2017.

Nella fattispecie considerata, il professionista delegato, nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, depositava relazione con la quale lamentava la mancata restituzione da parte del delegato precedentemente nominato e non più in carica, della documentazione originariamente ricevuta al momento della delega.

Il Giudice, letta la relazione del professionista in carica, ordinava al precedente delegato la consegna della documentazione richiesta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, riservandosi, all’esito, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario.

Per altri precedenti si veda:

ESECUZIONE FORZATA: l’azione risarcitoria del creditore in danno del professionista delegato per appropriazione indebita del ricavato

Il notaio risponde del danno arrecato al creditore anche per la condotta del collaboratore infedele

Sentenza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 05.02.2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-l-azione-risarcitoria-del-creditore-in-danno-del-professionista-delegato-per-appropriazione-indebita-del-ricavato

PROCEDURA ESECUTIVA: COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

Il rimedio avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in favore di qualsiasi “ausiliario del magistrato” è costituito dall’opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170

Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 01.02.2013 | n.2474

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/procedura-esecutiva-compenso-professionista-delegato


 

SUCCESSIONE: i crediti del de cuius non si dividono automaticamente pro quota tra gli eredi

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

I crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti. 

La diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727 c.c., il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione.

Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Massimiliano Sacchi, con l’ordinanza del 23.10.2017, resa nell’ambito di un procedimento ex art 702-bis promosso da alcuni eredi contro una banca perché fosse accertato il loro diritto ad ottenere la propria quota di eredità della successione, consistente in somme depositate dal de cuius presso una filiale della banca convenuta.

Si costituiva la Banca che, pur non negando l’esistenza del rapporto di conto corrente intestato al de cuius, deduceva di non poter procedere allo svincolo pro quota degli importi, poiché i ricorrenti non avevano né provato la propria qualità di coeredi né risultava chiaro il numero di coloro che effettivamente concorrevano alla ripartizione della massa ereditaria.

L’istituto di credito, infatti, eccepiva che i ricorrenti non avevano presentato alcuna idonea documentazione al fine di ottenere lo svincolo delle somme avendo fornito semplicemente dichiarazioni di successione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ex art. 21, 2 comma T.U. 445/200 sottoscritte disgiuntamente, le quali hanno valore solo da un punto di vista amministrativo e non equivalgono ad accettazione dell’eredità.

Il Giudicante, facendo riferimento anche al concorde orientamento della Suprema Corte, chiarisce innanzitutto che i crediti del de cuius non seguono la medesima disciplina dei debiti (che s’intendono automaticamente ripartiti tra i coeredi) bensì entrano a far parte della comunione ereditaria per poi essere ripartiti tra gli eredi, previa stima dei beni, in proporzione dell’entità di ciascuna quota, come evincibile dall’interpretazione dell’art. 727 c.c..

Il Tribunale, quindi, aderendo alle eccezioni della banca resistente, pur premettendo che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ribadisce la possibilità, come nel caso di specie, per il convenuto debitore di chiedere l’intervento di questi ultimi perché vi è interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Il Giudice, quindi, in assenza di evidenze documentali da cui fosse evincibile in maniera inequivoca il numero dei coeredi e, quindi, l’ammontare delle quote di ciascuno, ha valutato come imprescindibile l’integrazione del contraddittorio verso gli altri chiamati all’ eredità, ordinando il mutamento del rito con passaggio dal rito 702 bis al rito ordinario.


 

AMMISSIONE AL PASSIVO: illegittimo il rigetto della domanda fondata su sentenza non definitiva

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

È illegittimo il rigetto della domanda di ammissione al passivo fondata su di un credito accertato con sentenza non passata in giudicato, per cui lo stesso va ammesso con riserva ai sensi dell’art. 96 co. 2. n. 3 l.fall., anche in pendenza di appello. 

Nel caso in cui la curatela del fallimento non deduca alcun elemento atto ad inficiare l’accertamento risultante dalla sentenza, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Rabuano – Rel. Di Giorgio, con decreto n. 1376 del 10.04.2017.

Nel caso in oggetto, la Banca aveva proposto domanda di ammissione al passivo di una società fallita, in virtù di sentenza, non ancora passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo credito nei confronti della fallita.

Detta domanda veniva però rigettata dal Giudice Delegato “per carenza di motivazione”.

L’istituto di credito, pertanto, presentava ricorso ex art. 98 l. fall., opponendosi allo stato del fallimento, e chiedendo di far valere il disposto di cui all’art. 96 co. 2 n. 3 di detta legge.

La curatela si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo, in particolare, che la Banca non poteva essere ammessa al passivo fallimentare in pendenza di gravame della sentenza.

Il Tribunale adito sottolineava che il credito vantato dalla Banca era stato accertato con sentenza di primo grado, muita di formula esecutiva, emessa prima della dichiarazione di fallimento, e che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza dedotta dal curatore, secondo la quale essendo il provvedimento oggetto di appello, proposto dalla società in bonis e riassunto dalla curatela, la domanda di insinuazione dell’istututo doveva essere rigettata.

Riteneva, infatti, che ai sensi dell’art. 96 co. 2 n. 3 l.fall. è ammesso con riserva al passivo, il credito accertato con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, pertanto, nella specie, sosteneva che essendo il credito vantato dalla Banca accertato con sentenza da un Giudice ordinario all’esito di un giudizio a cognizione piena, e non avendo la curatela resistente dedotto alcun elemento atto ad inficiare tale accertamento, la domanda doveva essere accolta ed il credito vantato dal ricorrente ammesso con riserva.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale accoglieva il ricorso con condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti:

AMMISSIONE AL PASSIVO: POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE LE SPESE DI ESECUZIONE SOSTENUTE ANCHE DAL CREDITORE NON FONDIARIO

OVE CON IL PIGNORAMENTO E LE SPESE CONSEGUENTI, IL CREDITORE SIA RIUSCITO A CONSERVARE ALLA MASSA ATTIVA FALLIMENTARE QUEL BENE

Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Pres. Lamonica – Est. Di Giorgio | 16.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-possono-essere-riconosciute-le-spese-di-esecuzione-sostenute-anche-dal-creditore-non-fondiario-2 

AMMISSIONE AL PASSIVO: APPLICABILI GLI INTERESSI MORATORI COMMERCIALI FINO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

LA DISCIPLINA EX D.LGS. 231/02 È IMPOSTA DAL DIRITTO COMUNITARIO E NON È ABROGABILE DAL GIUDICE COMUNE

Ordinanza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese | 05.05.2016 | n.8979

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-applicabili-gli-interessi-moratori-commerciali-fino-alla-dichiarazione-di-fallimento

INSINUAZIONE AL PASSIVO: PER I CREDITI SORTI DOPO IL FALLIMENTO NON SI APPLICA IL LIMITE TEMPORALE DI CUI ALL’ART. 101 L.F.

LE DOMANDE ULTRA TARDIVE AMMISSIBILI FIN QUANDO NON SIANO ESAURITE LE RIPARTIZIONI DELL’ATTIVO FALLIMENTARE

Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Est. De Chiara | 31.07.2015 | n.16218

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/insinuazione-al-passivo-per-i-crediti-sorti-dopo-il-fallimento-non-si-applica-il-limite-temporale-di-cui-allart-101-l-f

APERTURA DI CREDITO – RECESSO AD NUTUM: legittimo se sussistono segnali di deterioramento del merito creditizio.

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

È legittima la clausola con la quale le parti convengano che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche mediante comunicazione verbale, e con preavviso di un solo giorno, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla, stante, altresì, il tenore letterale dell’art. 1845, co.3, c.c., laddove dispone che ove l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, in quello di quindici giorni; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Non si considera arbitrale il recesso ad nutum operato dalla Banca laddove rappresenti la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare, e se laddove, dalla stessa valutazione si evincono inequivocabili segnali di deterioramento dello stesso merito creditizio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano con la sentenza n.997 del 25.05.2017.

Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione, nonché la società controllante a sua volta fallita, convenivano in giudizio una Banca, e lamentando l’illegittimità della revoca degli affidamenti Bancari concessi.

In particolare parte attrice, eccepiva l’illegittimità del recesso ad nutum esercitato dall’istituto di credito, precisando che a seguito dello stesso, aveva – ex abrupto – perso la possibilità di far fronte agli ulteriori impegni mensili assunti presso altri istituti di credito, generando, in primo luogo, il protesto dei titoli in circolazione e, in secondo luogo, la richiesta da parte degli altri istituti finanziatori di rientrare nelle proprie posizioni debitorie.

Nel merito gli attori chiedevano a) la condanna della Banca al risarcimento del danno sofferto a causa del crollo economico subito a seguito del comportamento assunto dalla stessa creditrice, e b) lamentando l’impossibilità di indicare una somma precisa da imputarsi a risarcimento danni chiedevano al Giudice di pronunciarsi in via equitativa sull’ammontare dell’eventuale danno risarcibile.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle doglianze attoree, asseriva la legittimità del recesso operato dalla stessa, con contestuale prova della previsione contrattuale.

Nel merito, la Banca precisava che il recesso operato dalla stessa costituiva un atto necessario, ovvero naturale, in virtù di inequivocabili segnali di deterioramento del medesimo, in relazione a :a) l’aumento dell’esposizione debitoria delle società; b) i numerosi protestati alle società per il mancato pagamento degli assegni; c) la segnalazione alla CAI della controllata; d) la presenza di iscrizioni ipotecarie a carico della società controllata; e) gli atti dispositivi posti in essere dal garante.

Il Giudicante, relativamente alla doglianza concernente il recesso ad nutum, ha disatteso l’eccezione sollevata dagli attori, confermando quanto sostenuto dalla convenuta, ovvero la legittimità della clausola con la quale le parti hanno convenuto la possibilità per la banca di recedere da contratto di apertura di credito con preavviso di un solo giorno, e prendendo in considerazione le prove documentali prodotte dalla stessa ha escluso che la stressa abbia esercitato il recesso in modo arbitrario e senza alcuna valutazione del merito creditizio.

In particolare, il Giudice ha rilevato che la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

Inoltre, quanto alla questione relativa alla liquidazione del danno in via equitativa, il Tribunale, ritenendo non esaustivamente ed adeguatamente provato l’an e, soprattutto, il quantum debeatur– in relazione al risarcimento richiesto, ne ha rigettato tale ed ulteriore domanda.

In conformità con il noto orientamento giurisprudenziale formatosi a riguardo, il Giudice ha precisato chiarito che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno.

Alla lue delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato le domande attoree compensando le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

APERTURA DI CREDITO: È LEGITTIMO IL RECESSO SE IL TERMINE DI PREAVVISO È FISSATO IN UN GIORNO

A PATTO CHE IL CONTRATTO SIA STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO E CHE LE PARTI SIANO PROFESSIONISTI

Sentenza | Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera | 24.05.2014 | n.673

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/apertura-di-credito-e-legittimo-il-recesso-se-il-termine-di-preavviso-e-fissato-in-un-giorno

CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMO IL RECESSO OPERATO DALLA BANCA IN CASO DI NOTEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA

IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI

Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-legittimo-il-recesso-operato-dalla-banca-in-caso-di-notevole-esposizione-debitoria


 

USURA – LEASING: gli oneri eventuali (interessi moratori e penale da inadempimento) sono esclusi dal calcolo TAEG

Il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell’usura disegnata dall’art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e anche nella parte finale della norma penale citata è sottolineato il riferimento alle remunerazioni e commissioni collegate alla erogazione del credito.

In virtù della natura la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” devono essere esclusi dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, atteso che risultano soggetti ad una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi

L’introduzione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, comporta l’esclusione dal calcolo del TAEG di eventuali penali per inadempimento, posto che in relazione al nuovo art. 1284, IV co. c.c. che dalla data di proposizione della domanda giudiziale, in assenza di accordi, determina il saggio legale degli interessi di mora in misura pari a quello previsto dalla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), viene ulteriormente ribadita la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” disegnando una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi con la sentenza n.1549 del 18.07.2017.

Con citazione notificata il 10 febbraio 2014, l’UTILIZZATORE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna la SOCIETÀ DI LEASING SPA, e narrava che in data 16 agosto 2008 aveva avuto un sinistro in mare, danneggiando il natante detenuto in forza di leasing così gravemente che la riparazione era stata ritenuta antieconomica e in precedenza aveva incardinato presso il Tribunale di Lecce un giudizio civile, chiedendo la condanna della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE alla copertura del danno, e l’accertamento della illegittimità della condotta della SOCIETÀ DI LEASING, vedendosi peraltro respingere le domande, rispettivamente per difetto di legittimazione attiva, atteso che il contratto di assicurazione prevedeva la clausola di vincolo a favore della concedente, e perché infondata nel merito, atteso che la perdita del natante costituiva motivo di risoluzione di diritto del contratto.

A seguito di tale decisione l’attore aveva meglio verificato la diligenza spiegata dalla società di leasing per ottenere dalla assicurazione la copertura del danno, verificando che dopo la prima richiesta, con nota 29.9.2008 la società non aveva svolto ulteriori attività, cosicché il diritto alla copertura assicurativa si era prescritto, o comunque era maturato un gravissimo ritardo, nella concreta erogazione.

Da ciò era derivato un danno ingente per l’attore: l’art.17 del contratto di leasing consente infatti all’utilizzatore di scegliere se provvedere all’immediato pagamento alla concedente dell’indennizzo dovuto a seguito della risoluzione del contratto per perdita del bene, ovvero attendere che la concedente incassi dalla assicurazione l’indennizzo, così gravandosi però del rischio di dovere corrispondere la differenza tra quanto dovuto alla concedente secondo il contratto di leasing e quanto in concreto versato dalla assicurazione.

Nel caso in esame, l’utilizzatore aveva optato per l’attesa, il che lo esponeva appunto al rischio di dovere corrispondere interessi crescenti, a fronte della mancata diligente coltivazione della pratica, da parte della società di leasing, nei confronti degli assicuratori, oltre che al danno per le spese sostenute per il recupero del relitto, le perizie, e gli oneri conseguenti.

L’UTILIZZATORE contestava, altresì, l’usura bancaria relativamente ai soli interessi moratori per cui chiedeva l’accertamento globale della l’usurarietà del contratto intercorso tra le parti, con accertamento della minor somma di denaro dovute alla SOCIETÀ DI LEASING in seguito alla risoluzione – di diritto – del contratto stante la perdita del natante.

Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la SOCIETÀ DI LEASING che eccepiva, in via preliminare, l’infondatezza della pretesa di parte attrice, precisando che aveva continuativamente richiesto alla COMPAGNIA la liquidazione dell’indennizzo, chiedendo, quindi, l’autorizzazione alla chiamata in causa di quest’ultima; mentre, in via riconvenzionale, faceva valere la risoluzione di diritto del contratto, e il conseguente diritto al pagamento dei canoni impagati e del residuo dovuto.

Disposta la chiamata in causa della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, la stessa non si costituiva, rimanendo contumace.

Il Giudicante quanto all’asserita usurarietà del contratto di leasing per superamento del TSU ha ritenuto priva di pregio la relativa doglianza avuto riguardo che la contestazione si sia basata esclusivamente sugli interessi di mora, e non anche su quelli corrispettivi.

Nel merito, il Tribunale ha articolato la propria decisione ripercorrendo, brevemente, il fondamento normativo della disciplina sull’usura, e osservando come in seguito all’introduzione della legge 108/1996 è stato introdotto un meccanismo di determinazione della soglia della usura, rimettendo al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, l’individuazione trimestrale del limite usura, ha precisato che la tesi secondo cui i tassi, anche di mora, debbono confrontarsi con il tasso soglia deve ritenersi ormai smentita.

Sul punto il Giudice ha, pertanto, dichiarato che il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell’usura disegnata dall’art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e anche nella parte finale della norma penale citata è sottolineato il riferimento alle remunerazioni e commissioni collegate alla erogazione del credito, peraltro, l’introduzione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha escluso dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, ribadendo ulteriormente la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” soggetti ad una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

Infine quanto alle ulteriori questioni sollevate dall’attore circa l’inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulla società di leasing, il Tribunale ha parimenti rigettato ogni questione sollevata, spiegando che la condotta dell’UTILIZZATORE ha creato un conflitto tra aventi diritto, fornendo il destro agli ASSICURATORI per non pagare alla società concedente, titolare del natante andato distrutto, ed effettiva legittimata a riscuotere l’indennizzo.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava integralmente le domande dell’ATTORE, accoglieva la domanda proposta dalla convenuta SOCIETA’ DI LEASING nei confronti della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, terzi chiamati, condannando tanto l’UTILIZZATORE-ATTORE quanto la COMPAGNIA al pagamento di euro 375.824,56, oltre interessi legali dal 01/04/2014 e fino al soddisfo, oltre spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA

TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.

Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-devono-conteggiati-nel-calcolo-del-tasso-soglia

 MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO

È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI

Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-tasso-mora-sostitutivo-non-aggiuntivo-rispetto-al-tasso-corrispettivo

 USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO

LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevanti-gli-interessi-moratori-la-mancanza-un-valido-termine-raffronto

 USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI HANNO FUNZIONE RISARCITORIA E NON RILEVANO AI FINI DELLA L.108/96

LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI

Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-gli-interessi-moratori-hanno-funzione-risarcitoria-e-non-rilevano-ai-fini-della-l-10896

 USURA: INTERESSE MORATORIO IRRILEVANTE IN MANCANZA INADEMPIMENTO

LA VERIFICA VA EFFETTUATA CON RIFERIMENTO A DATI EFFETTIVI E NON MERAMENTE POTENZIALI

Ordinanza | Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Silvia Nastasia | 09.12.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interesse-moratorio-irrilevante-in-mancanza-inadempimento

 USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI

MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA

Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-possono-verificati-tegm-dei-corrispettivi

 USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE

L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719

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ESECUZIONE FORZATA: e’ inopponibile a creditore ipotecario sentenza di esecuzione in forma specifica ex art 2932 cc

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

 

L’anteriorità di un credito vantato rende inopponibile al creditore ipotecario la sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. ottenuta dalla promittente acquirente, anche nel caso in cui la stessa passasse in cosa giudicata.

In tema di procedura esecutiva immobiliare costituisce un ostacolo alla sospensione della procedura stessa l’anteriorità della iscrizione ipotecaria del creditore pignorante sul bene, poi pignorato, rispetto alla trascrizione della domanda di esecuzione dell’obbligo specifico di concludere la vendita del medesimo bene eseguita dalla reclamante contro l’esecutato.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Pres. De Tullio – Rel. Califano con l’ordinanza del 18.07.2017.

Nella fattispecie in esame un debitore esecutato promuoveva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il Giudice dell’Esecuzione aveva denegato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla banca, quale creditore ipotecario in danno del debitore medesimo, ove vi era la trascrizione di una domanda in forma specifica ex art 2932 cc.

Il Giudice adito ritenendo che il reclamo avanzato dal debitore fosse analoga all’istanza sospensiva già avanzata in precedenza ha dichiarato perciò inammissibile ex art. 669 septies c.p.c. la suddetta richiesta.

Il Tribunale ha chiarito che il punto fondamentale che rende valida la esecuzione intrapresa dalla Banca e che dunque è di ostacolo alla sospensione della stessa è rappresentato dall’anteriorità della iscrizione ipotecaria del creditore pignorante sul bene, poi pignorato, rispetto alla trascrizione della domanda di esecuzione dell’obbligo specifico di concludere la vendita del medesimo bene eseguita dalla reclamante contro l’esecutato.

In particolare il Giudice ha ritenuto che la specificata anteriorità del credito rispetto al quale la Banca creditrice agisce in veste esecutiva rende inopponibile alla stessa, quale creditrice ipotecaria la sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. ottenuta dalla promittente acquirente, anche nel caso in cui la stessa sia passata in cosa giudicata.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato il reclamo, condannando il debitore reclamante al pagamento in favore della Banca delle spese di lite, disponendo altresì in applicazione della norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1bis del medesimo articolo.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:

ESECUZIONE IMMOBILIARE: PUÒ PROSEGUIRE ANCHE IN CASO DI SOSPENSIONE PARZIALE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO

E’ ESPROPRIABILE LA CASA FAMILIARE ATTESO CHE L’ART. 76 D.P.R. N. 602/73 NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE ANALOGICA

Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, dott. Alessandro Paone | 30.05.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-immobiliare-puo-proseguire-anche-in-caso-di-sospensione-parziale-dell-efficacia-esecutiva-del-titolo

ESECUZIONE: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE È SEMPRE INOPPONIBILE AL CREDITORE IPOTECARIO ANCHE SE CON DATA ANTERIORE AL PIGNORAMENTO

IL BENE IPOTECATO DOVRÀ ESSERE VENDUTO COME LIBERO

Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 05.06.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-il-contratto-di-locazione-e-sempre-inopponibile-al-creditore-ipotecario-anche-se-con-data-anteriore-al-pignoramento

OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: l’istanza di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda monitoria

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

A norma dell’art. 5 co. 4 d. lgs. 28/10, nei procedimenti monitori, la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda, fino all’adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto deve essere sorretta dal fumus e dal periculum, orbene, l’opponente che richieda detta sospensione, deve dare prova anche della possibilità che la BANCA non sia poi in grado di restituire quanto in ipotesi riscosso, in pendenza di giudizio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, con ordinanza del 16.06.2017.

Nel caso considerato i fideiussori di una società correntista proponevano separata opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della Banca, di un’ingente somma di danaro, sostenendo la nullità delle garanzie prestante ed eccependo l’improcedibilità della domanda spiegata col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo chiedendone, pertanto, la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c,.

La Banca convenuta si costituiva tempestivamente sostenendo la validità delle fideiussioni prestate dalle opponenti, attivando nelle more dell’opposizione, la procedura di mediazione.

Il Tribunale adito, preliminarmente, attesa la connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte dalle garanti procedeva alla riunione delle stesse e in merito all’eccepita improcedibilità della domanda avanzata dalla Banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, rilevava che a norma dell’art. 5 co. 4 d. lgs. 28/10, nei procedimenti monitori, la mediazione non rappresenta condizione di procedibilità della domanda, fino all’adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Inoltre, affermava che l’istanza di sospensione avanzata dai fideiussori opponenti non era sorretta né dal fumus né dal periculum, in particolare, gli stessi non avevano dato prova del fatto che, qualora il decreto fosse stato revocato, la Banca non sarebbe stata in grado di restituire quanto riscosso in pendenza di opposizione.

Alla luce di dette considerazioni, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata dalle opponenti ex art. 649 c.p.c. e concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c..

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE

IL MANCATO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA SOLA OPPOSIZIONE

Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott.ssa Floriana Consolante | 15.03.2017 | n.465

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-nel-giudizio-opposizione-d-grava-sul-debitore-opponente

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE VERTE SULL’OPPONENTE

L’AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON “SALVA” IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE

Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-tema-di-opposizione-a-

d-i-lonere-verte-sullopponente


 

LEASING IMMOBILIARE: l’utilizzatore non può esercitare l’azione di risoluzione per servitù non dichiarata

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’utilizzatore del bene in leasing in caso di vizi della cosa locata, può esercitare in via diretta azione di risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, solo in presenza di una clausola espressa di cessione da parte del concedente, dei diritti nascenti dalla responsabilità del fornitore, in mancanza, è esclusa la legittimazione attiva dell’utilizzatore alla proposizione dell’azione di risoluzione nei confronti del fornitore.

In caso di domanda di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale l’attore ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno e in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Rosa Romano Cesareo, con la sentenza n. 7625 del 30.06.2017.

Nel caso considerato, l’utilizzatore di un immobile conveniva in giudizio il fornitore e la società di leasing, con la quale aveva stipulato contratto di locazione finanziaria, chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza della diminuzione del godimento del bene che era risultato essere, solo successivamente, gravato da una servitù di passaggio non apparente di uso pubblico e, per l’effetto, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra il dante causa e la società di leasing.

La società di locazione finanziaria si costituiva resistendo alle argomentazioni dell’attore chiedendone il rigetto, mentre il fornitore rimaneva contumace.

Relativamente alla domanda di risoluzione del contratto, il Tribunale adito richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 19785 del 26.05.2015, con cui la Suprema Corte si era pronunciata in merito alla tutela riconoscibile all’utilizzatore del bene in leasing in caso di vizi della cosa locata, affermando che la prassi commerciale aveva già in parte risolto il problema della tutelabilità dell’utilizzatore a fronte dell’inadempimento del fornitore, con l’inserimento in tali contratti, di clausole di cessione all’utilizzatore dei diritti nascenti da responsabilità del fornitore.

Di conseguenza, il Tribunale partenopeo osservava che, in mancanza di una specifica previsione pattizia nel contratto di leasing, dovesse escludersi la legittimazione attiva dell’utilizzatore alla proposizione dell’azione di risoluzione nei confronti del fornitore, rilevando nella specie, che il contratto di compravendita pur prevedendo una clausola di cessione in favore dell’utilizzatore dei diritti nascenti da responsabilità del fornitore escludeva espressamente l’esperibilità dell’azione di risoluzione del contratto.

Inoltre, il Giudicante rilevava, da una parte, che avendo l’utilizzatore all’atto della stipula notarile della compravendita, confermato di aver eseguito tutti gli accertamenti sull’immobile, aveva, con la sottoscrizione del verbale di consegna, accettato l’immobile attestandone definitivamente l’idoneità; dall’altra, che l’attore aveva, ad ogni modo, omesso di allegare prove a fondamento della propria pretesa circa l’ammontare dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonchè la loro eventuale diretta riconducibilità alla condotta del fornitore, oltre che la mala fede di quest’ultimo, cosi come richiesto ex art. 2043 c.c..

Invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la cosa oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli elementi di fatto costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l’attore lamenti di avere patito; pertanto, l’attore ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno ed in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito, e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.

A tal proposito, il Giudice sottolineava che, nel caso di specie, la società in virtù del contratto di leasing, era stata espressamente esonerata da ogni responsabilità “per servitù anche se non note” e tale clausola non era stata oggetto di contestazione dell’attore.

Alla luce di tali presupposti, il Tribunale partenopeo rigettava la domanda dell’utilizzatore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:

LEASING: L’UTILIZZATORE PUÒ ESERCITARE NEI CONFRONTI DEL FORNITORE L’AZIONE DI RISOLUZIONE O DI RIDUZIONE DEL PREZZO DEL CONTRATTO

E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UNA CLAUSOLA CON LA QUALE GLI VENGA TRASFERITA DAL CONCEDENTE LA PROPRIA POSIZIONE SOSTANZIALE

Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Est. Spirito | 05.10.2016|

LEASING FINANZIARIO: L’UTILIZZATORE NON PUÒ CHIEDERE RISOLUZIONE CONTRATTO VENDITA TRA FORNITORE E CONCEDENTE

Sentenza | Cassazione Civile, Sezioni Unite, Pres. Rovelli – Rel. Spirito | 05.10.2015 | n.19785


 

USURA LEASING: irrilevanti gli interessi moratori e e le penali da inadempimento

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Ai fini della valutazione dell’usura oggettiva, non possono assumere alcun rilievo gli oneri conseguenti all’inadempimento del cliente (interessi moratori, penali) o all’interruzione volontaria del rapporto (penale di estinzione anticipata), in quanto la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti.

La Banca d’Italia non tiene conto degli interessi di mora applicati dagli istituti di credito ai fini dell’individuazione del tasso medio praticato, integrante la base di calcolo della soglia d’usura.

Ove si volesse ritenere che gli interessi moratori dovrebbero includersi nel calcolo del TAEG (ai fini del confronto con le soglie di usura), la conseguenza dell’eventuale superamento non sarebbe la nullità di tutto il contratto e la gratuità del rapporto ex art. 1815 c.c., bensì potrebbe configurarsi al più solo una nullità parziale della clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto del mutuatario/utilizzatore alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro con la sentenza n.7906 del 10.07.2017.

Nella fattispecie in esame un concessionario di un leasing conveniva in giudizio la società di leasing al fine di accertare la nullità del contratto stipulato con quest’ultima per contrasto con l’art. 644 cp alla luce dell’usurarietà degli interessi pattuiti.

Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la società di leasing deducendo l’infondatezza della pretesa attorea, in considerazione dell’irrilevanza degli interessi moratori in quanto sommati a quelli corrispettivi ai fini del superamento del tasso soglia.

Il Giudicante, in merito all’eccepita usurarietà del contratto, ripercorrendo brevemente i vari orientamenti giurisprudenziali diffusisi circa la rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo TSU ha ritenuto infondata la domanda avanzata in giudizio dall’attore, osservando come la Banca d’Italia non tiene conto degli interessi di mora applicati dagli istituti di credito ai fini dell’individuazione del tasso medio praticato, integrante la base di calcolo della soglia d’usura e specificando inoltre che risulterebbe irragionevole valutare l’usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito laddove lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora – che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura.

In particolare, sul punto Tribunale ha ulteriormente argomentato richiamando l’assunto secondo cui ai fini della valutazione dell’usura oggettiva, non possono assumere alcun rilievo gli oneri conseguenti all’inadempimento del cliente (interessi moratori, penali) o all’interruzione volontaria del rapporto (penale di estinzione anticipata), in quanto la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti.

Infine, il Giudicante ha inoltre ribadito che anche qualora si volesse ritenere che gli interessi moratori dovrebbero includersi nel calcolo del TAEG (ai fini del confronto con le soglie di usura), la conseguenza dell’eventuale superamento non sarebbe la nullità di tutto il contratto e la gratuità del rapporto ex art. 1815 c.c., bensì potrebbe configurarsi al più solo una nullità parziale della clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto del mutuatario/utilizzatore alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti.

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava la domanda avanzata dall’attore, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite in favore della società di leasing.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI HANNO FUNZIONE RISARCITORIA E NON RILEVANO AI FINI DELLA L.108/96

LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI

Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |

LEASING: IL TASSO DI MORA NON PUÒ DETERMINARE USURA NÉ OGGETTIVA NÉ SOGGETTIVA

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI NON POSSONO ESSERE INFICIATI DALL’EVENTUALE USURARIETÀ DEI MORATORI

Sentenza | Tribunale di Brescia, dott. Giuseppe Magnoli | 10.02.2015 |

USURA LEASING: INCUMULABILITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI STANTE LA DIVERSA NATURA DI TALI CATEGORIE DI INTERESSI

LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ART. 644 C.P. E 1815 COMMA 2 C.C. SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI NATURA CORRISPETTIVA GRAVANTI SUL MUTUATARIO

Sentenza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Manuela Velotti | 17.02.2015 |