AMMISSIONE AL PASSIVO: illegittimo il rigetto della domanda fondata su sentenza non definitiva

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

È illegittimo il rigetto della domanda di ammissione al passivo fondata su di un credito accertato con sentenza non passata in giudicato, per cui lo stesso va ammesso con riserva ai sensi dell’art. 96 co. 2. n. 3 l.fall., anche in pendenza di appello. 

Nel caso in cui la curatela del fallimento non deduca alcun elemento atto ad inficiare l’accertamento risultante dalla sentenza, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Rabuano – Rel. Di Giorgio, con decreto n. 1376 del 10.04.2017.

Nel caso in oggetto, la Banca aveva proposto domanda di ammissione al passivo di una società fallita, in virtù di sentenza, non ancora passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo credito nei confronti della fallita.

Detta domanda veniva però rigettata dal Giudice Delegato “per carenza di motivazione”.

L’istituto di credito, pertanto, presentava ricorso ex art. 98 l. fall., opponendosi allo stato del fallimento, e chiedendo di far valere il disposto di cui all’art. 96 co. 2 n. 3 di detta legge.

La curatela si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo, in particolare, che la Banca non poteva essere ammessa al passivo fallimentare in pendenza di gravame della sentenza.

Il Tribunale adito sottolineava che il credito vantato dalla Banca era stato accertato con sentenza di primo grado, muita di formula esecutiva, emessa prima della dichiarazione di fallimento, e che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza dedotta dal curatore, secondo la quale essendo il provvedimento oggetto di appello, proposto dalla società in bonis e riassunto dalla curatela, la domanda di insinuazione dell’istututo doveva essere rigettata.

Riteneva, infatti, che ai sensi dell’art. 96 co. 2 n. 3 l.fall. è ammesso con riserva al passivo, il credito accertato con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, pertanto, nella specie, sosteneva che essendo il credito vantato dalla Banca accertato con sentenza da un Giudice ordinario all’esito di un giudizio a cognizione piena, e non avendo la curatela resistente dedotto alcun elemento atto ad inficiare tale accertamento, la domanda doveva essere accolta ed il credito vantato dal ricorrente ammesso con riserva.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale accoglieva il ricorso con condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite.

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Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Pres. Lamonica – Est. Di Giorgio | 16.11.2016 |

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