USURA: la mancata produzione dei decreti ministeriali determina il rigetto dell’opposizione

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, (cfr. cass. n. 2543/2019). Di conseguenza, il mancato adempimento all’onere probatorio ricadente sulla parte, determina il rigetto della domanda, in quanto pur trattandosi di una nullità rilevabile d’ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo, con la sentenza n. 16213 del 04.12.2019.

La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli dalla banca per sorta capitale, rate impagate ed interessi moratori in relazione ad un contratto di mutuo dalle parti stipulato.

L’opponente ha fondato la domanda su tre doglianze:

1) inefficacia del titolo (mutuo fondiario) in relazione alla consegna immediata della somma mutuata;

2) mancanza dei presupposti per la risoluzione contrattuale;

3) usurarietà dei tassi.

La Banca si è costituita in giudizio contestando estensivamente l’assunto attoreo e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Senza necessità di istruttoria, la causa è stata discussa ed introitata per la decisione, sulla base delle comparse conclusionali già depositate ex art. 281quinquies c. 2 c.p.c.

Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha sottolineato che la deduzione circa l’usurarietà del mutuo sconta una evidente genericità non solo in ordine agli argomenti di prova, ma anche nei termini della stessa allegazione, non contenendo alcuna indicazione specifica delle irregolarità rilevate.

Infatti non è stato indicato né negli atti di causa né in una eventuale consulenza di parte quale sarebbe stato il tasso effettivo applicato e quale sarebbe stato il tasso di mora per il trimestre interessato. Oltre a ciò, non è stato prodotto il DM relativo ai tassi soglia per il trimestre in cui rientra il contratto in oggetto in base alla data di stipula.

Per tale motivo, il mancato adempimento all’onere probatorio ricadente sulla parte ha determinato il rigetto della domanda, in quanto, pur trattandosi di una nullità rilevabile d’ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato in toto l’opposizione ed ha condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: LA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI IMPEDISCE LA VALUTAZIONE NEL MERITO
SONO MERI ATTI AMMINISTRATIVI PER I QUALI NON OPERA IL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA§
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Francesca Arrigoni | 08.01.2018 | n.5§
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-mancata-produzione-dei-decreti-ministeriali-impedisce-la-valutazione-nel-merito

 

LITE TEMERARIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DI LA GENERICITÀ ECCEZIONI SOLLEVATE È FONTE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
IL MANCATO DEPOSITO DEI DECRETI MINISTERIALI RENDE IMPROPONIBILE LA VERIFICA DELL’USURA
Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni 11-03-2016 n. 3214
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-in-sede-di-opposizione-a-di-la-genericita-eccezioni-sollevate-e-fonte-di-responsabilita-aggravata.html

 

USURAINAMMISSIBILE LA CTU SE IL CLIENTE NON ALLEGA I DECRETI MINISTERIALI
A FRONTE DI DEDUZIONI GENERICHE, LE ISTANZE ISTRUTTORIE AVREBBERO FINALITÀ MERAMENTE ESPLORATIVE
Tribunale Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | Ordinanza | 27-01-2016
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-ctu-se-il-cliente-non-allega-i-decreti-ministeriali.html


 

QUERELA DI FALSO: l’istanza deve essere proposta entro l’udienza di precisazione delle conclusioni

La querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) ma, a tal fine, è necessario che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, intervenga prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo, con la sentenza n. 8010 dell’11.09.2019, che si riporta di seguito.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del R.G.A.C.C. dell’anno 2015, trattenuta in decisione nell’udienza del 30/04/2019 rimessa al Giudice per la decisione in data 23/07/2019 e vertente

TRA

FIDEIUSSORI

– OPPONENTI –

E

BANCA

– OPPOSTA –

CONCLUSIONI

All’udienza del 30/04/2019 le parti hanno concluso come da verbale in atti.

Per parte opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell’atto di citazione. Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE – revocare la provvisoria opposizione del decreto ingiuntivo opposto in sede di udienza di prima comparizione, essendo l’opposizione de qua fondata su prova scritta e di pronta soluzione; NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE – previo accertamento e declaratoria della nullità dei contratti di garanzia recanti il nomen juris di fidejussione omnibus sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007 per vizio del consenso nel processo formativo della volontà per quanto suesposto, accogliere la proposta opposizione e, per l’effetto, revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Napoli; – previo accertamento e declaratoria della decadenza (e/o prescrizione) dei diritti della BANCA derivanti dai contratti sottoscritti dalle parti in data 20.07.2007 ai sensi dell’art. 5 della clausola contrattuale per quanto suesposto, accogliere la proposta opposizione e, per l’effetto, revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Napoli”.

Per parte convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e riposta. 1) per il rigetto della promossa opposizione e di ogni domanda con la stessa formulata in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile;2) con vittoria di spese secondo la vigente normativa oltre IVA, CPA e spese generali. Ribadisce la tardività dell’opposizione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. OMISSIS reso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2015, depositato in Cancelleria il 28.09.2015, su ricorso dalla BANCA con il quale è stato ingiunto alla società, nonché ai Sigg.ri FIDEIUSSORI il pagamento della somma di € 309.362,10, oltre interessi convenzionali e spese legali di procedura.

Il ricorso per decreto ingiuntivo, con in calce il pedissequo provvedimento di ingiunzione del Tribunale munito di provvisoria esecutività, è stato notificato ai fidejussori ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 05.11.2015 presso l’indirizzo di residenza, e la notifica risulta perfezionata in data 11.11.2015, data nella quale gli avvisi ex art. 140 c.p.c. risultano consegnati a mani della sorella di FIDEIUSSORE, nella qualità di familiare convivente, come risulta dall’originale di notifica del ricorso e pedissequo decreto depositati in atti.

L’atto di citazione in opposizione, è stato notificato dai Sigg.ri FIDEIUSSORI a mezzo pec soltanto il 22.12.2015.

Come rilevato d’ufficio dal Giudice all’udienza del 22/04/2016, l’opposizione deve ritenersi tardiva essendo stata notificata oltre il quarantesimo giorno di cui all’art. 641 c.p.c. che cadeva il 21.12.2015.

Ne deriva che l’opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.

Manifestamente inammissibile è la querela di falso incidentale proposta dagli opponenti unitamente alla comparsa conclusionale e pertanto non ne può essere autorizzata la presentazione.

La querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) ma, a tal fine, è necessario che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, intervenga prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 17900/2011; Cassazione civile sez. I, – 01/02/2016, n. 1870).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell’8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 260.001 a € 520.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.375,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00

Fase decisionale, valore medio: € 5.870,00

Compenso tabellare € 18.413,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare € 18.413,00

Spese generali (15% sul compenso totale ) € 2.761,95

COMPENSO LIQUIDATO € 21.174,95

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

1) DICHIARA inammissibile l’opposizione proposta da FIDEIUSSORI avverso il decreto ingiuntivo n.OMISSIS reso dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2015, depositato in Cancelleria il 28.09.2015, su ricorso dalla BANCAche per l’effetto conferma;

2) CONDANNA FIDEIUSSORI in solido alla refusione delle spese di lite in favore della BANCA, che liquida in € 21.174,95 (di cui € 18.413,00 per compensi di avvocato ed € 2.761,95 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55), oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute.

Napoli lì 09/09/2019

Il Giudice
Dott. Paolo Andrea Vassallo


USURA: la mora è rilevante solo in caso di effettiva applicazione, non potendo la mera pattuizione ultra soglia comportare la sanzione della gratuità

Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM

La tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27442/2018, la quale muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.

Il sistema normativo in materia di usura non prevede e non richiede né la rilevazione dei tassi di mora ai fini della rilevazione del tasso medio né la previsione di una soglia distinta per il tasso moratorio, che pertanto rimane soggetto al tasso soglia determinato in base alla categoria dell’operazione. Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

La mera pattuizione degli interessi moratori ultrasoglia è irrilevante ai fini della applicazione della legge 108/96, richiedendo la effettiva applicazione degli interessi di mora al rapporto bancario.

Se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art: 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi

Gli interessi corrispettivi sono sempre dovuti anche in ipotesi di superamento del tasso soglia per gli interessi moratori.

La verifica del superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, con conseguente irrilevanza ai fini dello scrutinio sull’usura della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Andrea Vassallo, con la sentenza n. 4676 del 07.05.2019.

La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo l’applicazione di tassi usurari al contratto; lo stesso ha, dunque, chiesto la declaratoria di gratuità dello stesso, oltre che la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

L’istituto convenuto, nel costituirsi in giudizio, si è opposto all’accoglimento della domanda, chiedendone il rigetto con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice, investito del thema decidendum, ha manifestato di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito con la sentenza 27442/2018 della Corte di cassazione, che muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto rilevanti, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, anche gli interessi moratori ma ha specificato che lo scrutinio non va effettuato sulla base della sommatoria dei due tassi, bensì considerando le due categorie autonomamente.

L’organo giudicante ha, altresì, affrontato il questione relativa alle conseguenze del superamento delle soglie usurarie da parte dei soli interessi di mora.

Orbene, in virtù della differenza ontologica e funzionale tra gli istituti, è necessario, per il Tribunale, isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità.

In tal senso, è opportuno riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinanti ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutuate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento e alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione relativa alla fisiologia del rapporto.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attore ritenendo non dedotto né provato che alcuna somma sia stata corrisposta alla banca convenuta indebitamente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO
OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-lonere-di-indicare-in-modo-specifico-modi-tempi-e-la-misura-del-superamento

 

USURA-MORATORI: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INIBISCE IN RADICE IL VERIFICARSI DEL FENOMENO USURARIO
INCONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 08.02.2019 | n.1897
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-moratori-la-clausola-di-salvaguardia-inibisce-in-radice-il-verificarsi-del-fenomeno-usurario

 

USURA-MUTUO: NON È CORRETTA LA SOMMATORIA DEI TASSI
IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA VA VERIFICATO SEPARATAMENTE PER LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA POSSIBILITÀ DI CUMULO
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Annarita Giuliani | 29.01.2019 | n.38
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-non-e-corretta-la-sommatoria-dei-tassi

 

USURA – COMMISSIONE DI ESTINZIONE: COSTO SOLO EVENTUALE PER IL MUTUATARIO
NON VA SOMMATA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI PREVISTI NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Matera, Giudice Antonello Vitale | 24.01.2019 | n.51
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-commissione-di-estinzione-costo-solo-eventuale-per-il-mutuatario

 

SUPERAMENTO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA DEI TASSI
INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI HANNO FUNZIONI DIFFERENTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 07.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-soglia-usura-no-alla-sommatoria-dei-tassi


 

ASSEGNO: ove privo di provvista, è obbligatoria la segnalazione in CAI

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Il successivo pagamento di un assegno privo di provvista, anche nel caso in cui avvenga nei termine di sessanta giorni, dalla scadenza del termine di presentazione, e anche se la prova del pagamento avvenga mediante presentazione di quietanza del portatore con firma autenticata, è requisito sufficiente ad evitare il protesto, ma legittima comunque la segnalazione della Banca alla Centrale Allarme Interbancario, atteso che tale procedura è dovuta dalla Banca in ragione delle disposizioni della legge n. 386 del 15 dicembre 1990.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione civile, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta con l’ordinanza dell’11.04.2017.

Nella fattispecie processuale ivi esposta, una società conveniva in giudizio una Banca ed in riferimento alla segnalazione compiuta dall’Istituto creditizio alla Centrale d’Allarme Interbancaria per aver l’attrice presentato alla medesima Banca un assegno privo della necessaria provvista, eccepiva l’illegittimità della segnalazione, chiedendone la cancellazione.

In particolare, l’attrice asseriva che sebbene l’assegno presentato alla Banca fosse privo di provvista la circostanza dell’avvenuto pagamento prima e la distruzione dello stesso titolo di credito, poi, fossero circostanze tali non solo ad evitare tanto il protesto, quanto la procedura che la Banca deve seguire in ragione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Sul punto, tanto il Giudice di prime cure, quanto la Corte d’Appello territorialmente competente rigettavano la doglianza della società attrice, ed in particolare, il collegio precisava che stante la presentazione alla banca di un assegno privo della necessaria provvista la circostanza che successivamente l’assegno venga «richiamato» se serve a evitare il protesto, non vale a paralizzare la procedura che la banca deve comunque porre in essere essendo necessaria la segnalazione alla CAI.

Di conseguenza, la Corte riteneva legittima, perché dovuta, la segnalazione compiuta dalla Banca alla Centrale d’Allarme Interbancaria respingendo, quindi, la domanda risarcitoria formulata dalla Società traente.

Avverso tale pronuncia, la società promuoveva ricorso per cassazione sulla base di due motivi di doglianza, ed in particolare I) sull’assunto della difformità della suddetta sentenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in violazione della Circolare n.139/91 della Banca d’Italia e della legge n. 386/90; II) sull’omesso esame della circostanza che il titolo di credito fosse stato realmente distrutto ad opera dello stesso correntista.

Si costituiva in giudizio la Banca eccependo l’infondatezza delle avverse pretese, sottolineando la legittimità della segnalazione.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili, in quanto infondati in fatto ed in diritto, i suindicati motivi di ricorso, ritenendo del tutto generica l’eccepita violazione della normativa della legge 386/90 ad opera della Corte d’Appello, precisando, nel merito, l’irrilevanza del ricorso in quanto non indica per quale profilo di tale normativa rileverebbe l’individuazione del soggetto che ha distrutto il titolo, e pertanto l’incensurabilità della decisione del collegio.

In definitiva, gli Ermellini hanno osservato che ai fini della non applicazione delle diverse sanzioni che sono previste dalla legge 386/90, è opportuno far riferimento all’art. 8 in quanto stabilisce che l’avvenuto pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, e pertanto la prova del pagamento avvenuto mediante presentazione di quietanza del portatore con firma autenticata, sebbene serve a evitare il protesto, non vale a paralizzare la procedura che la banca deve seguire in ragione delle disposizioni della legge stessa.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

ISCRIZIONE CAI: L’OBBLIGO DI PREAVVISO NON È NECESSARIO PER LA REVOCA DELLA CARTA DI CREDITO

LA SEGNALAZIONE AL CAI HA EFFETTO INFORMATIVO

Ordinanza | Tribunale di Messina, dott.ssa Maria Carmela D’Angelo | 20.01.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/iscrizione-cai-l-obbligo-di-preavviso-non-e-necessario-per-la-revoca-della-carta-di-credito

SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: SI IMPONE ALLA BANCA UNA VALUTAZIONE PROGNOSTICA SULLE RAGIONI DELL’IMPEDIMENTO DEL CLIENTE

LA DIFFIDA DI PAGAMENTO E L’EMISSIONE DI UN DECRETO INGIUNTIVO NON SONO SUFFICIENTI A COMPROVARE L’INSOLVENZA DEL SOGGETTO

Ordinanza | Tribunale di Marsala, sezione feriale dott. Pasquale Russolillo | 05.08.2013

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/segnalazione-centrale-rischi-si-impone-alla-banca-una-valutazione-prognostica-sulle-ragioni-dell-impedimento-del-cliente


 

USURA-LEASING: gli interessi moratori e l’omessa e/o l’erronea indicazione del TAEG

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

È preclusa la possibilità di procedere ad una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori per mancata rilevazione del tasso soglia da parte dalla Banca d’Italia secondo le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, che possa fungere da parametro di liceità, in applicazione dell’art. 2 l. 108/1996. 

Gli interessi moratori giammai si aggiungono a quelli corrispettivi, bensì si sostituiscono a questi ultimi dal giorno della mora, alla luce di quanto disposto dall’art. 1224 c.c. 

L’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB. 

E valida una clausola relativa agli interessi convenzionali di mora che richiama l’EURIBOR in quanto si riferisce ad un parametro compiutamente determinabile ex ante che soddisfa senz’altro il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto, richiesto dall’art. 1346 c.c. in alternativa a quello della determinatezza, ai fini della validità del contratto medesimo. 

Il parametro EURIBOR è valido e non si pone in contrasto con norme imperative per cui una eventuale manipolazione non comporta alcuna nullità a maggior ragione se l’intermediario finanziario è del tutto estraneo all’intesa anticoncorrenziale.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin, con sentenza n. 1473 pubblicata in data 21 giugno 2018.

Nella fattispecie processuale esaminata, una SOCIETÀ’ ed i suoi SOCI convenivano in giudizio una SOCIETÀ di LEASING, con la quale avevano sottoscritto un contratto di locazione finanziaria a tasso variabile, al fine di accertare:

– l’invalidità delle clausole determinative degli interessi del contratto in oggetto;

– l’anatocismo sia in applicazione del piano di ammortamento alla francese sia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute;

– la mancata indicazione del TAEG;

chiedendo, per l’effetto del predetto accertamento, di rilevare la nullità delle clausole determinative dell’interesse corrispettivo e moratorio e dichiarare la gratuità del contratto de quo, con conseguente condanna della SOCIETA’ di LEASING alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio la SOCIETA’ di LEASING, chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo la manifesta infondatezza della domanda.

Il Giudice assegnava la causa in decisione senza disporre alcuna consulenza tecnico contabile.

In particolare il Giudicante ha ritenuto che la verifica in termini oggettivi e cioè matematici del carattere usurario degli interessi moratori è di fatto preclusa dalla mancanza di uno specifico tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia secondo le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, che possa fungere da parametro di liceità, in applicazione dell’art. 2 l. 108/1996.

Nel caso di specie, il Tribunale ha poi osservato che gli interessi moratori giammai si aggiungono a quelli corrispettivi, bensì si sostituiscono a questi ultimi dal giorno della mora, alla luce di quanto disposto dall’art. 1224 c.c.

In merito alla mancata indicazione in contratto del TAEG, il Tribunale ha rappresentato, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che l’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma tuttalpiù può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale.

Infine, il Giudice Veronese ha ritenuto che le clausole determinative dell’interesse corrispettivo e moratorio non potevano essere considerate nulle in base ad una presunta manipolazione del tasso EURIBOR effettuata tra il 2005 e il 2008 da parte di taluni istituti di credito europei, giacché il comma 2 dell’art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1, e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali, ben evidenziando che l’intermediario era del tutto estraneo all’intesa anticoncorrenziale.

Per le ragioni esposte il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA – LEASING: IMPOSSIBILE L’ACCERTAMENTO DELL’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA

IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VALUTATO IN RELAZIONE AI SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI DEL FINANZIAMENTO

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Angelo Claudio Ricciardi | 27.09.2017 | n.9709

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-impossibile-laccertamento-dellusurarieta-degli-interessi-di-mora 

USURA-LEASING: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96

NON COSTITUISCONO COSTI COLLEGATI ALL’ EROGAZIONE DEL CREDITO DA INCLUDERE NEL CALCOLO DEL TEGM

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Luparelli | 24.10.2017 | n.20067

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-gli-interessi-di-mora-sono-irrilevanti-ai-fini-della-l-10896

LEASING : IL PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” NON IMPLICA ANATOCISMO

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DI REGOLA È EFFETTUATO SUL CAPITALE RESIDUO

Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.Stefano Franchioni | 14.09.2016 | n.2677

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-implica-anatocismo

OPPOSIZIONE ESECUZIONE USUCAPIONE: La disponibilità esclusiva, quale unico detentore delle chiavi, è insufficiente

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione relativa procedura esecutiva immobiliare, ai fini della prova dell’usucapione, il certificato di residenza storica prodotto dall’opponente non costituisce un elemento congruo ed univoco.

Non è sufficiente per ottenere la sospensione della procedura una mera dichiarazione circa la disponibilità esclusiva del cespite riconducibile ad una mera detenzione del bene, dovendo dimostrare il possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio, tale da determinarne l’acquisto per usucapione;

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Rosaria Giugliano, con l’ordinanza del 07.06.2018.

Un terzo proponeva opposizione ex art. 615 cpc ad una procedura esecutiva deducendo di essere titolare del diritto di proprietà per usucapione di un locale deposito (attualmente casotto per il ricovero di materiale, in precedenza guardiola del portiere) facente parte di un intero fabbricato, dichiarando di averne l’esclusiva disponibilità, in quanto unico detentore delle chiavi e di goderne sin dall’età infantile, essendo parte di un intero fabbricato dove risiedeva con la famiglia, allegando anche il certificato di residenza e dichiarando, infine, di non aver avuto alcuna contestazione circa il suddetto diritto di proprietà.

Il Giudice dell’esecuzione rilevava che il certificato di residenza storica allegato dal terzo opponente non costituiva un elemento adeguato, considerato che la destinazione funzionale del bene e la consistenza escludevano che lo stesso fosse adibito ad abitazione di un nucleo familiare, come, invece, affermava l’opponente.

Infatti, dai titoli di provenienza dell’immobile si evinceva che lo stesso era sempre stato adibito a portineria, in altri termini l’opponente avrebbe dovuto allegare sin dall’inizio elementi tesi a dimostrare una diversa destinazione funzionale, nonché di aver posseduto detto immobile in ragione del servizio di portierato.

Il Giudice non ha contestato la disponibilità esclusiva delle del casotto, ma ha sottolineato che la stessa provava semplicemente la detenzione attuale del bene da parte del debitore, rimanendo, pertanto, del tutto indimostrato il possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio.

Per tali ragioni, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento, condannando il debitore esecutato alle spese di lite, disponendo la vendita del bene pignorato.

 Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

OPPOSIZIONE ESECUZIONE USUCAPIONE: MANCA IL FUMUS SE IL TERZO NON HA PROPOSTO UN PRECEDENTE GIUDIZIO

NON È SUFFICIENTE LA MERA DICHIARAZIONE IN VIRTÙ DEL POSSESSO ULTRAVENTENNALE ANIMO DOMINI

Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Guglielmo | 08.05.2018 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-esecuzione-usucapione-manca-il-fumus-se-il-terzo-non-ha-proposto-un-precedente-giudizio


 

USURA: inattendibile perizia econometrica su TEMO. Condanna alle spese € 13.430,00

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

Gli interessi moratori non vengono rilevati dalla legge in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall’inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all’erogazione del credito. 

È inattendibile la perizia econometrica con riferimento alla pretesa di determinare un tasso effettivo di mora, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore. 

È’ destituita di fondamento ed arbitrario l’operazione di ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di rapportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata non pagata tempestivamente. 

La pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora non ha alcuna base normativa ed è assolutamente priva di attendibilità in quanto la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori è priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, con la sentenza n.1169 del 26.04.2018.

Nella fattispecie processuale esaminata due Clienti agivano in giudizio contro una Banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo rispetto al quale lamentavano l’applicazione di interessi usurari, nonché l’indeterminatezza dell’ISC.

Resisteva la Banca che chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice.

In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che le parti svolgevano il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo a causa della mancata partecipazione della Banca, la quale non forniva alcuna motivazione per giustificare la sua assenza.

Nel merito il Giudice ha sottolineato l’esigenza di fornire una corretta interpretazione della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, che la parte attrice richiamava a sostegno della propria pretesa, invero con la suddetta pronuncia la Corte chiariva che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, ma tale accertamento non può derivare dalla sommatoria di tassi.

Sul punto, l’applicazione congiunta dei tassi nel medesimo periodo temporale è esclusa, in quanto gli interessi convenzionali e moratori sono tra loro ontologicamente differenti e incompatibili anche in ordine alla diversa funzione remuneratoria e sanzionatoria che assolvono.

Peraltro, anche le istruzioni della Banca d’Italia escludono i tassi di mora nel calcolo del TEG, in quanto diversamente opinando si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei, posto che gli interessi moratori sono obbligazioni pecuniarie eventuali destinati ad operare solo in caso di inadempimento del mutuatario.

Pur tuttavia, se è vero che anche gli interessi moratori sono suscettibili di usurarietà il legislatore non ha ancora disciplinato un tasso soglia specifico, tale vuoto normativo, in attesa di uno specifico intervento, è stato colmato dalla Banca d’Italia con la nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.13 ha precisato che la soglia a cui raffrontare i tassi previsti per gli interessi di mora deve venire calcolata in base ai criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione di 2,1 punti percentuali.

Inoltre, la parte attrice deduceva il superamento del tasso soglia anche in relazione al solo tasso effettivo di mora (cd. T.E.MO.), a prescindere cioè dal tasso nominale di mora contrattualmente convenuto.

Sul punto, ai fini del calcolo del tasso effettivo occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati, che non è evidentemente possibile in caso di mora, essendo un costo eventuale e incerto del quale non si conosce né la base di calcolo, né la durata. 

Più nello specifico, la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora non aveva alcuna base normativa e risultava inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore. 

Tenuto conto delle suddette argomentazioni, il Giudice ha rilevato che le pattuizioni contrattuali risultavano lecite non sussistendo alcun superamento del valore soglia.

Quanto all’indeterminatezza dell’ISC e alla censura di parta attrice secondo cui sarebbe stato applicato un tasso diverso rispetto a quello pattuito, il Tribunale ha precisato che un’eventuale difformità non comporta l’applicazione dell’art. 117 co. 7 lett. a) TUB.

Più nello specifico, l’ISC non costituisce un costo da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima di accedervi.

In altri termini, l’ISC costituisce un mero elemento informativo e non una regola di validità da cui deriverebbe la nullità del contratto.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha rigettato la domanda dei Clienti con condanna alle spese di lite, nonché condanna della Banca al versamento all’entrata del bilancio dello Stato per non aver partecipato al procedimento di mediazione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA: NON È POSSIBILE CALCOLARE UN TAEG CHE COMPRENDA ANCHE GLI INTERESSI DI MORA (CD. TEMO)

NELL’ATTUALE ASSETTO NORMATIVO UN SIMILE VALORE NON È NORMATO, NÉ RILEVATO.

Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi | 11.01.2018 | n.220

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-non-e-possibile-calcolare-un-taeg-che-comprenda-anche-gli-interessi-di-mora-cd-temo 

USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI

È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-infondata-la-pretesa-di-sommare-interessi-corrispettivi-e-moratori 

USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO

LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-irrilevanti-gli-interessi-moratori-la-mancanza-un-valido-termine-raffronto

RIMBORSO ONERI: escluso per i contratti stipulati ante 2010

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Il novellato art. 125 sexies TUB non è suscettibile di applicazione retroattiva, pertanto rispetto ai contratti definiti e risolti anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli Istituti di Credito e di finanziamento, perché, diversamente, si violerebbe il principio di cui all’art. 11 preleggi.

La clausola contrattuale che prevede l’esclusione del diritto al rimborso dei costi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, ove formulata in modo chiaro ed inequivoco, è pienamente legittima e non vessatoria.

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Pasqualina Martone con la sentenza n.2936 del 08.01.2018.

Nella fattispecie processuale esaminata un cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di prestito, rispetto al quale chiedeva di accertare e dichiarare la vessatorietà di una clausola che escludeva il diritto del contraente al rimborso delle commissioni e del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del contratto, nonché la condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamento riscosso.

Resisteva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.

Il Magistrato onorario si è soffermato sul diritto dell’attore ad ottenere il rimborso degli oneri assicurativi, sottolineando che in riferimento alle polizze assicurative stipulate nell’ambito di un contratto di credito, non si applicava la prescrizione breve prevista dal c.c. in materia di assicurazioni, in quanto nel caso di estinzione anticipata del credito e della successiva richiesta di rimborso del premio assicurativo, rilevavano diritti derivanti da un contratto di credito.

In altri termini, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.

Nel caso di specie il diritto che l’attore esercitava non era prescritto, ma la sua richiesta di rimborso non poteva trovare fondamento nel novellato art. 125 TUB, in quanto il contratto di finanziamento era stato sottoscritto nel 2003 ed estinto nel 2007, pertanto l’art. 125 TUB applicabile ratione temporis era quello precedente alla riforma del D.lgs. 141/2010, entrata in vigore il 19.09.2010, che nella sua formulazione originaria prevedeva che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.

Sul punto, il Giudice di Pace ha affermato che il novellato art. 125 sexies TUB non è suscettibile di applicazione retroattiva, pertanto rispetto ai contratti definiti e risolti anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli Istituti di Credito e di finanziamento, perché, diversamente, si violerebbe l’art. 11 delle Preleggi secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Ciò posto, il giudicante ha riportato integralmente le argomentazioni esposte nella sentenza del Tribunale di Torino n. 1823 del 04.04.2017, secondo cui le commissioni spettanti al mediatore creditizio, alla quale la cedente si è rivolta a copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definite con il prestito, non sono da ritenersi rimborsabili, trattandosi di compensi maturati per attività definitivamente esauritesi al momento della stipulazione del contratto di finanziamento e quindi da conteggiare una tantum al momento della stipulazione del contratto.

Altresì, è escluso anche il rimborso pro quota delle “commissioni previste a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito“.

Infine, in merito alla dedotta vessatorietà, ai sensi del Codice del Consumo, della clausola contrattuale prevedente l’esclusione del diritto al rimborso dei detti costi, il Giudice di Pace ha precisato che la prevista pattuizione, in quanto formulata in modo chiaro ed inequivoco, doveva ritenersi pienamente legittima e non vessatoria e quindi sanciva, in concreto, il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore.

Per questi motivi nella fattispecie de qua, essendo intervenuta l’estinzione anticipata del credito prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies T.U.B., il Magistrato onorario ha ritenuto legittima la restituzione dei soli interessi scalari residui.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea compensando le spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RIMBORSO ONERI: NON PUÒ ESSERE APPLICATO L’ART. 125 SEXIES TUB AI CONTRATTI STIPULATI ANTE 2010 IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI

ESCLUSO IL RIMBORSO PER I FINANZIAMENTI ESTINTI ANTE LEGGE 221/2012

Tribunale di Teramo, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 18.09.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-non-puo-applicato-lart-125-sexies-tub-ai-contratti-stipulati-ante-2010-virtu-del-principio-irretroattivita-delle-leggi

RIMBORSO ONERI: ESCLUSA RIPETIZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER CONTATTI CONCLUSI ANTE L.221/2012

LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI

Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese | 15.11.2017 | n.3786

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-esclusa-la-ripetizione-premio-assicurativo-contatti-conclusi-ante-l-2212012

RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER CONTRATTI ESTINTI ANTE 2010

L’ART. 125-SEXIES T.U.B. NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA

Sentenza | Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Giovanna Cellini | 05.02.2018 | n.1443

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-escluso-contratti-estinti-ante-2010


 

USURA-MUTUO: la clausola di salvaguardia per il tasso di mora esclude ogni profilo di illegittimità

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

La cd. clausola contrattuale di salvaguardia per la determinazione del tasso di mora che prevede espressamente la riduzione automatica al tasso soglia elide sin dall’origine ogni profilo di usura.

Ove, al momento della promissio, la misura degli interessi di mora sia superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 7/3/1996 n. 108, la clausola di salvaguardia li riduce automaticamente al limite soglia.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, con la sentenza n.1425 del 22.05.2018.

Nella fattispecie processuale esaminata un Cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario rispetto il quale lamentava l’applicazione di interessi usurari e per l’effetto chiedeva la restituzione dell’indebito.

Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Più nello specifico, il Cliente deduceva l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario, in quanto sommando tutti i costi (TAEG+ MORA+ PENALI) risultava un TEG contrattuale superiore al tasso soglia, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 secondo comma c.c.

Sul punto, il Tribunale ha osservato che la tesi attorea che postulava la cd. sommatoria di tassi risultava erronea, in quanto gli interessi di mora non sono considerati ai fini dell’individuazione del tasso medio praticato, vale a dire che sono esclusi dalla base di calcolo della soglia d’usura.

A tal riguardo, il TEG rappresenta un indice del costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario, tra questi non vi rientrano gli interessi di mora che, viceversa, trovano applicazione nell’eventualità in cui il mutuatario non paghi le rate di ammortamento.

In altri termini, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente.

In termini ancor più espliciti il Magistrato ha rilevato che il tasso di mora indicato in contratto avrebbe inciso per l’intero nel TEG solo nell’ipotesi limite in cui il mutuatario fosse stato inadempiente sin dal primo giorno della prima rata, per tutte le rate seguenti e per l’intero periodo di ammortamento.

Applicando tali principi al caso in esame, il tasso di mora del 6,40 % che la parte attrice indicava nell’atto introduttivo avrebbe inciso per l’intero sul TEG solo nel caso di inadempimento totale del contratto.

Sul punto, il Tribunale ha avuto cura di precisare che l’impostazione da lui accolta non risultava in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta in quanto l’usurarietà dipenderebbe dall’illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all’epoca della conclusione del contratto.

L’unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto ex ante, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

In virtù di tali considerazioni l’impostazione metodologica seguita dall’attore non risultava corretta neanche con riguardo alla penale di estinzione anticipata che non costituisce un corrispettivo del mutuate per la messa a disposizione del denaro, bensì la remunerazione per il minor guadagno dovuto all’esercizio del diritto potestativo del mutuatario di estinguere anticipatamente il rapporto.

Ebbene, mentre il mutuatario risulta sin dall’inizio obbligato al pagamento degli interessi corrispettivi e degli altri oneri connessi all’erogazione del credito, che in quanto costi sono inclusi nel TEG, la penale di estinzione anticipata si applica solo qualora il mutuatario scelga di avvalersi dell’opzione di estinguere anticipatamente il rapporto.

Ne consegue che anche tale clausola non può essere inclusa nel TEG, identificandosi come elemento accidentale ed eventuale del rapporto contrattuale.

Neppure risultava meritevole di pregio la deduzione formulata da parte attrice secondo cui nel caso di specie sarebbe stato lo stesso regolamento contrattuale a prevedere una sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora.

Invero, dal momento dell’inadempimento della rata le due originarie obbligazioni pecuniarie di capitale ed interessi si trasformano in un unico debito su cui operano gli interessi di mora.

Peraltro, nel caso di specie il regolamento contrattuale prevedeva una clausola volta ad elidere ogni possibile addebito illegittimo.

Più nello specifico l’art. 6 del contratto di mutuo statuiva che la misura degli interessi di mora, al momento della promissio, non poteva mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. 7/3/1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura si riduceva automaticamente al limite soglia.

In altri termini, il contratto di mutuo controverso prevedeva una clausola di salvaguardia che evitava ab origine l’applicazione di interessi di mora usurari.

Inoltre, i criteri di matematica finanziaria utilizzati dalla parte attrice erano privi di valenza normativa riferendosi a costi fittizi ed ipotetici, non verificabili nel caso di specie, pertanto se ne deduceva la carenza dell’impianto probatorio, che neppure poteva essere colmato attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio di carattere meramente esplorativo.

Il Tribunale ha poi rilevato che la parte attrice non aveva neppure provato la sussistenza dell’usura soggettiva, infatti, nessuna deduzione o prova veniva fornita in ordine alla sussistenza di condizioni di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice con condanna alle spese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CHE PREVEDE LA RICONDUZIONE INTRA – SOGLIA DEI TASSI DI MORA CONVENUTI

COSÌ STRUTTURATA LA PATTUIZIONE NON VIOLA LA RATIO DELLA L. 108/1996

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.02.2018 | n.1476

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-valida-la-clausola-di-salvaguardia-che-prevede-la-riconduzione-intra-soglia-dei-tassi-di-mora-convenuti

USURA: VALIDA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREDISPOSTA NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO

LA NULLITÀ DI CUI ALL’ART. 1344 C.C. OPERA SOLO NEL CASO PATTUIZIONE TESA AD ELUDERE DIVIETO DELLA L. 108/96

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott. Laura Cortellaro | 21.03.2017 | n.494

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-valida-la-clausola-salvaguardia-predisposta-nella-stipula-un-contratto-mutuo

USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA

LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO

Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14.03.2015 |

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LEASING: inammissibile la tutela cautelare per la sospensione della vendita del bene locato

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

E inammissibile per difetto del periculum in mora un ricorso di urgenza sul presupposto che la vendita del bene avrebbe pregiudicato il diritto dell’utilizzatore ad ottenere il riscatto, in vista di una futura azione di merito atteso che la tutela cautelare è ammissibile solo per i diritti assoluti minacciati da pregiudizio grave ed irreparabile e non per quelli di natura esclusivamente patrimoniale, pacificamente suscettibili di reintegrazione per equivalente.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi con l’ordinanza resa in data 21.05.18.

Nella fattispecie in disamina nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria risoltosi per inadempimento dell’utilizzatore, lo stesso agiva in via d’urgenza chiedendo che fosse sospesa la procedura di vendita dell’imbarcazione oggetto del contratto, in quanto “lesiva delle proprie legittime pretese” in vista del giudizio per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il riscatto del natante.

Si costituiva la Concedente eccependo la mancata individuazione e l’insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, essendosi il ricorrente limitato a denunciare il pericolo di una lesione delle proprie legittime pretese senza nemmeno procedere alla loro individuazione.

Il Giudice, concordando con le prospettazioni della resistente, ha rilevato che in punto di periculum in mora, nessun elemento era stato prospettato in ricorso, essendosi limitato a dedurre l’istante che la vendita del natante avrebbe pregiudicato il proprio diritto ad ottenere il riscatto della imbarcazione, in vista di una futura azione di merito, unitamente a quella di tipo risarcitorio, che avrebbe proposto, con evidente riferimento a diritti di natura esclusivamente patrimoniale, pacificamente suscettibili di reintegrazione per equivalente.

In proposito il Tribunale ha specificato che la tutela cautelare è ammissibile solo a tutela di diritti assoluti minacciati da pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del giudizio ordinario e mai a tutela di diritti di credito o di natura obbligatoria in senso ampio, con la conseguenza che la tutela d’urgenza volta ad impedire l’inadempimento contrattuale, rimane sempre ipotesi derogatoria, riconosciuta dalla giurisprudenza di merito in riferimento a casi del tutto particolari ove all’inadempimento si ricolleghino effetti peculiari quali, ad esempio, l’insolvenza o una seria sofferenza di un’eventuale attività imprenditoriale, o ancora l’importante entità delle somme coinvolte, ma solo nel caso in cui l’importo elevato della somma in contestazione ed il protrarsi dell’insoddisfazione possano creare un eccessivo scarto tra danno subito e danno effettivamente risarcito.

Tale ultima evenienza, ha sottolineato il Giudicante, quand’anche specificamente dedotta non è comunque configurabile nel caso, come quello di specie, in cui la controparte sia un intermediario finanziario, posto che in tale ipotesi ben può essere risarcito l’eventuale danno integrale laddove accertato.

In virtù delle suesposte considerazioni, e rilevato che nessuna delle richiamate evenienze era stata dedotta ed allegata, il Giudice si è pronunciato per l’integrale rigetto del ricorso.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

PROCEDIMENTI CAUTELARI: ESCLUSO PERICULUM IN MORA IN CASO DI PROLUNGATA INERZIA DEL RICORRENTE

Inesistente ove nel tempo intercorso il giudizio di merito si sarebbe definito

Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 08.03.2016

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