RIPETIZIONE INDEBITO: onere del correntista indicare le singole rimesse solutorie

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’azione di ripetizione di indebito presuppone la positiva individuazione dei periodi temporali e delle rimesse solutorie assertivamente non dovute, trattandosi di elementi costitutivi della domanda.

Il cliente ha l’onere di allegare e provare non soltanto l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria.

In caso di una domanda generica (senza quantum singole rimesse solutorie) si verifica una lesione del contraddittori in quanto la Banca non può individuare il termine di decorrenza della prescrizione.

L’azione di ripetizione di indebito non può essere esperita in presenza di un conto ancora aperto, poiché ad essere ripetibili sono le somme indebitamente pagate e non i meri addebiti illegali, né potrebbe dirsi utilmente proposta laddove il rapporto venga chiuso “in corso di giudizio”, poiché si tratterebbe non già di una semplice emendatio libelli, quanto, piuttosto, di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella spiegata nell’atto di citazione.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Giovanna Caso, con sentenza n. 2341 dell’11 luglio 2018.

Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETÀ SRL, con scrittura dell’1.12.2005, e i suoi garanti riconoscevano espressamente il proprio debito nei confronti della BANCA, impegnandosi al rimborso con versamenti mensili.

Successivamente, nel 2007, la suddetta società venne dichiarata fallita, pertanto in virtù di tale ragione di credito la BANCA otteneva decreto ingiuntivo in danno dei garanti, avverso il quale proponevano opposizione i fideiussori, al fine di far dichiarare:

– l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente iniziale e successivi oggetto del rapporto tra parte attrice e la Banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell’anatocismo trimestrale, della commissione di massimo scoperto, delle valute, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, di conseguenza determinare, a mezzo di Ctu, il Costo Effettivo Annuo dell’impugnato rapporto bancario, nonché il T.E.G. (Tasso effettivo Globale);

– accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’invalidità delle clausole di pattuizione contrarie al disposto della legge 108/96, in quanto eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto d’applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale;

conseguentemente condannare la BANCA alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse fin dall’inizio dei rapporti, oltre agli interessi legali creditori in favore dell’istante.

Si costituiva la BANCA eccependo la nullità delle domande, in quanto gli attori avevano omesso di specificare le poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Il Tribunale sulla base delle considerazioni svolte dalla BANCA precisava che era possibile applicare la sanzione della nullità ex art. 164, comma 4, c.c. non avendo gli attori indicato gli elementi costitutivi della domanda, ovvero le rimesse, l’esecuzione delle rimesse su conto scoperto e infine, il quantum delle singole rimesse solutorie.

Il Giudice rilevava, inoltre, che avendo il cliente l’onere di allegare e provare non soltanto l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, la BANCA non era stata oggettivamente posta in condizione di conoscere in maniera chiara ed univoca l’oggetto della controversia e conseguentemente di esercitare il proprio diritto alla difesa; per di più, non era possibile individuare, né da parte della BANCA, né da parte del giudice il termine di decorrenza della prescrizione.

Infine, il Giudicante precisava che la domanda di ripetizione di indebito non può essere recuperata con l’estinzione “in corso di giudizio” del conto corrente, poiché si tratterebbe di una vera e propria modifica della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa rispetto a quella formulata nell’atto di citazione.

Per le sopra esposte ragioni il Tribunale rigettava la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE

INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA

Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-di-indebito-se-il-conto-e-aperto-o-viene-chiuso-in-corso-di-causa-lazione-e-inammissibile

RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA

SOLO CON LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È POSSIBILE DETERMINARE LA SUSSISTENZA DI PAGAMENTI IN THESI RIPETIBILI

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarone | 19.03.2018 | n.626

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-se-il-conto-e-aperto-al-momento-della-proposizione-della-domanda

RIPETIZIONE INDEBITO: LA CTU VA REVOCATA QUANDO NON È CONFERENTE E RISOLUTIVA

LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO IMPONE DI NON AGGRAVARE LA CAUSA CON ATTIVITÀ INUTILI ED IRRILEVANTI AI FINI DEL DECIDERE

Ordinanza | Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso | 16.04.2018 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-la-ctu-va-revocata-quando-non-e-conferente-e-risolutiva