OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: la cognizione è limitata ad accertamento esistenza del titolo giudiziale

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

 In sede di opposizione all’esecuzione avverso un titolo di formazione giudiziale il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato ovvero ancora pendente, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.

Questo il principio sancito dal Tribunale di Nola, Dott.ssa Roberta Guardasole, con l’ordinanza del 05.12.2016.

Nel caso di specie, parte opponente aveva rilevato, tra l’altro, l’usurarietà delle poste contabili azionate nell’ambito della procedura esecutiva e l’abuso di credito conseguente al sovraindebitamento del debitore principale.

Il Giudice ha ritenuto, in aderenza alla univoca giurisprudenza di legittimità, che laddove l’esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c., è limitata all’accertamento dell’esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l’opposizione all’esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo.

A parere del Tribunale, la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata, invero, solo con la deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del rapporto sostanziale, successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero ancora essere fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato ovvero pendente, in virtù del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e del principio dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.

In conclusione, per il Giudice, un’opposizione all’esecuzione che sia fondata su contestazioni afferenti il “merito” è da considerarsi in toto inammissibile.

Sulla base del suddetto principio, il Tribunale di Nola ha rigettato l’istanza di sospensione e condannato parte opponente al pagamento delle spese processuali, assegnando alla parte interessata il termine di 90 giorni per l’introduzione dell’eventuale fase di merito.


 

USURA: gli interessi di mora non rilevano ai fini della L. n. 108/1996

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 Gli interessi moratori e corrispettivi hanno una diversa natura e funzione: i primi, costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardo imputabile nel pagamento dei debiti di denaro, hanno una chiara funzione risarcitoria e pertengono alla fase patologica del rapporto, presupponendo l’inadempimento; i secondi, viceversa, rappresentano il compenso dovuto al creditore dal debitore per il godimento di una somma di denaro ed hanno chiara funzione compensativa. 

Gli interessi di mora non rilevano ai fini della L. n. 108/1996 in quanto a voler conglobare nelle determinazioni dei tassi soglia anche gli interessi moratori, che svolgono la loro funzione solo nella fase patologica del rapporto, si otterrebbe l’effetto deprecabile di far lievitare le soglie anche per la fase fisiologica del rapporto, in danno evidente dei debitori adempienti e dei nuovi contraenti.

E’ escluso che i piani di ammortamento con il metodo cosiddetto alla francese importino un fenomeno anatocistico, mancando, nello specifico, qualsiasi capitalizzazione di interessi. 

Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Dott. Raffaele Celentano, con l’ordinanza del 10.10.2016.

Nel caso considerato, una società correntista proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenendo in giudizio la Banca, onde ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito a titolo di interessi usurari ed anatocistici, applicati nel corso di un rapporto di credito tra le parti.

In particolare, la società ricorrente lamentava l’usurarietà degli interessi moratori convenuti, in quanto asseritamente extra soglia, l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto comportante fenomeno anatocistico e la conseguente illegittimità delle relative poste riscosse ed a riscuotere.

La Banca resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e rilevando, all’uopo, l’estraneità degli interessi moratori al tema dell’usura e la legittimità del piano di ammortamento alla francese.

Il Tribunale di Avellino, preliminarmente, sottolineava la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e corrispettivi: gli uni costituenti una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardo imputabile nel pagamento dei debiti di denaro ed aventi una chiara funzione risarcitoria; gli altri, rappresentanti il compenso dovuto al creditore dal debitore per il godimento di una somma di denaro ed aventi chiara funzione compensativa.

Ad avviso del Giudice campano, proprio in ragione della diversa natura e funzione delle due categorie di interessi, un eventuale inserimento nelle determinazioni dei tassi soglia anche degli interessi moratori, non contemplati dalle Istruzioni della Banca d’Italia nella rilevazione dei TEGM, produrrebbe il deprecabile effetto di far lievitare le soglie anche per la fase fisiologica del rapporto, in danno evidente dei debitori adempienti e dei nuovi contraenti.

Il Giudice adito, osservato, inoltre, che ad oggi non esistono tassi soglia ufficiali ai quali parametrare gli interessi corrispettivi e gli altri costi delle operazioni bancarie e/o finanziarie, aumentati degli interessi moratori, ovvero i soli interessi moratori ed, in punta di anatocismo, che il metodo di capitalizzazione cd. “alla francese” risulta pienamente legittimo, in quanto non determinante alcuna capitalizzazione di interessi, rigettava la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE

L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719

USURA: GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI HANNO DIVERSA NATURA E FUNZIONE E NON VANNO SOMMATI TRA LORO

IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%

Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802

USURA: GLI INTERESSI DI MORA HANNO NATURA SANZIONATORIA E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEGM

IL METODO “ALL INCLUSIVE” PREVISTO DA L. 2/2009, SI APPLICA SOLO AD INTERESSI E COMMISSIONI AVENTI CARATTERE REMUNERATORIO

Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906