RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: consentito l’accesso diretto del creditore alle banche dati

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

In virtù del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinques disp. att. c.p.c., quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore munito di titolo esecutivo che abbia notificato preventivo precetto di pagamento, decorso il termine di cui all’art 482 c.p.c., ha diritto di essere autorizzato dal Presidente del Tribunale ad avere accesso diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Dott.ssa Paola Caserta con il provvedimento del 27.02.2018.

Nella fattispecie in disamina un creditore munito di regolare titolo esecutivo, notificato atto di precetto al debitore, in conseguenza dell’inadempimento dello stesso, presentava ricorso al Presidente del Tribunale per ottenere l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare in virtù del combinato disposto degli artt.492-bis c.p.c. e 155-quinques disp. att. c.p.c..

Il Presidente, ricostruita analiticamente la normativa di riferimento, ha rilevato che sebbene dalla lettura testuale dell’art. 492- bis l’autorizzazione all’accesso telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali “per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti” parrebbe dover essere concessa soltanto all’ ufficiale giudiziario, tale facoltà debba essere comunque riconosciuta al creditore che lo richieda in virtù dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c nell’ipotesi in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo l’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. non siano funzionanti ed, al contempo, risultino sussistenti determinati presupposti.

In particolare, qualora un creditore intenda proporre tale richiesta, dovrà essere in possesso di un titolo esecutivo, provvedere alla notifica dell’atto di precetto e solo dopo il decorso di dieci giorni potrà presentare istanza al fine di essere autorizzato ad accedere alla banca dati direttamente.

Ciò posto, il Presidente ha evidenziato che sebbene allo stato non risulti pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell’art. 155-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. per le quali sia operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario e che, pertanto, l’accesso mediante collegamento telematico diretto da parte di questi non possa essere autorizzato, tale mancanza non sia ostativa alla concessione del provvedimento in favore del creditore istante, bensì valga a determinare la realizzazione della condizione prevista dall’ art. 155-quinquies disp. att. c.p.c , 1 comma.

Pertanto, rilevato che nel caso in esame risultava documentata l’esistenza del titolo esecutivo, l’avvenuta notifica dello stesso e dell’atto di precetto ed il decorso del termine di cui all’art. 482 c.p.c., ha autorizzato la Banca ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, nonché di quelle degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE A BANCHE DATI

LA MANCANZA DEI DECRETI ATTUATIVI NON IMPEDISCE LA OPERATIVITÀ

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 06.11.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-pignorare-creditore-puo-accedere-direttamente-banche-dati 

RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ACCEDERE ALLE BANCHE DATI IN PRIMA PERSONA

NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE IN USO AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Decreto | Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco | 22.11.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-beni-da-pignorare-il-creditore-procedente-puo-accedere-alle-banche-dati-in-prima-persona 

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO

ANCHE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ATTE A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricerca-telematica-dei-beni-da-pignorare-autorizzazione-al-creditore-dal-tribunale-di-milano.html