PROCEDURA CIVILE: il mancato deposito del fascicolo di parte non è causa di rimessione sul ruolo

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

E’ onere della parte – ai sensi degli artt.72 e 74 delle disp. att. al C.P.C. – depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti e i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova, ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il Giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte e in quello d’ufficio

Così si è pronunciato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – con sentenza n. 561/2016 del 08/02/2016 – in relazione all’onere gravante sulle parti in giudizio circa il deposito delle proprie produzioni all’interno del fascicolo d’ufficio.

Il Giudice decisore rilevato, dai verbali di causa, che il fascicolo di parte attorea veniva ritirato alla prima udienza per la comparizione delle parti e che il medesimo non veniva più depositato agli atti del giudizio, rigettava la domanda dichiarandola inammissibile.

La fattispecie che ci occupa attiene ad un caso di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione a norma della L. n. 990/69. Secondo quanto disposto dall’art.22 di tale legge, la proponibilità della domanda giudiziale è subordinata alla richiesta di risarcimento da inoltrarsi, in via stragiudiziale, all’assicuratore nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, il tutto al fine di attuare uno strumento deflattivo del contenzioso.

Orbene, il Tribunale, in fase decisoria, preso atto dell’omessa allegazione del fascicolo di parte attorea e della conseguente impossibilità di verificare l’assolvimento delle prescrizioni fissate dalla legge, in relazione alla procedibilità della domanda, ha rigettato la domanda ritenendo, tra l’altro, assorbita ogni altra eccezione e valutazione di merito.

La pronuncia, oltre a ribadire l’onere gravante sulle parti ai sensi degli artt.72 e 74 disp. att. c.p.c. – di depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti e i documenti di causa che ritiene debbano essere valutati a supporto della propria domanda, fa proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in fase di decisione, risulterebbe precluso al Giudice rimettere la causa sul ruolo per concedere il deposito del fascicolo di parte qualora sia mancante (Cass. civ., sez.I, 24.1.86, n°459; cfr. anche Cass. civ., sez.II, 28.1.87, n°791).

Pertanto, secondo quanto statuito nel provvedimento in esame: “il Giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte e in quello d’ufficio”.

Il Giudice di merito argomentando sul principio della disponibilità delle prove – di cui all’art 115 c.p.c. – ha ritenuto che l’obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo al momento del deposito della comparsa conclusionale ex art. 169 II co. c.p.c. ovverosia dopo il ritiro di esso in sede di rimessione della causa al Giudicante per la decisione, sia strettamente connesso a tale principio; per cui l’atteggiamento della parte che omette il deposito della documentazione, precedentemente ritirata, paleserebbe esclusivamente la scelta strategica di non servirsi più di essi ai fini della difesa.

Il codice di rito, inoltre, non prevede alcuna norma che autorizzerebbe e o comunque legittimerebbe il Giudice ad obbligare una parte a ridepositare la documentazione prodotta in precedenza e poi ritirata.

Da ciò ne deriverebbe che maturato il termine del deposito della comparsa conclusionale – di cui all’art. 190 c.p.c.-  il Giudice decisore sia obbligato a pronunciarsi nel merito essendo comunque precluso, alle parti, in questa fase processuale, il deposito dei fascicoli precedentemente ritirati.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda attorea compensando le spese di lite.