INTERESSI MORATORI LEASING: insuscettibili di generare usura a titolo originario

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

LE MASSIME

Per gli interessi di mora non può porsi un problema di usurarietà a titolo originario posto che al momento della conclusione del contratto tali oneri, meramente eventuali esprimono un peso economico e finanziario pari a zero e non sono in grado di “superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessipertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case.

La presenza di una cd. “clausola di salvaguardia” esclude la configurabilità della violazione della normativa usura in quanto tale pattuizione, prevedendo espressamente che – nel caso di ipotetico superamento del tasso soglia – l’interesse convenzionale di mora sia pari al tasso soglia stesso, configura un meccanismo che evita in radice l’applicazione di interessi di mora usurari.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello con l’ordinanza resa in data 17.04.2018.

IL CASO

Nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, l’UTILIZZATRICE con ricorso ex art 702-bis conveniva in giudizio la CONCEDENTE deducendo l’applicazione ai contratti di leasing con la stessa stipulati di interessi usurari chiedendo, previa declaratoria di nullità delle relative clausole ex art. 1418 c.c. e art. 644 c.p., la restituzione di tutto quanto versato in esecuzione dei medesimi contratti ex art. 1815, comma 1, c.c., oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Resisteva la CONCEDENTE contestando gli avversi assunti ed eccependo, in particolare, che i tassi convenzionali convenuti rientravano nelle soglie usura ratione temporis applicabili e che, con riferimento agli interessi di mora, gli stessi dovevano essere esclusi dal vaglio di usurarietà, sia in quanto mai concretamente applicati ai rapporti de quibus sia perché non rientranti nell’architettura del sistema normativo di cui alla L. 108/96, evidenziando ulteriormente che, in ogni caso, ai contratti di leasing accedevano altrettante “clausole di salvaguardia” le quali prevedevano espressamente che l’interesse convenzionale di mora fosse pari – nel caso di ipotetico superamento del tasso soglia – al tasso soglia stesso, arrotondato all’intero inferiore e concludendo, infine,  per il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita documentalmente e veniva disposta una CTU contabile al fine di accertare il dedotto superamento del tasso soglia.

Il Tribunale, alla luce delle risultanze peritali, rilevava che con riferimento a tutti i contratti stipulati tra le parti solo le pattuizioni relative agli interessi moratori risultavano essere superiori ai valori soglia, ma che alcuna mora veniva in concreto applicata.

Sul punto il Giudice ha specificato che gli interessi di mora sono insuscettibili di generare usura a titolo originario, posto che al momento della conclusione del contratto tali oneri, meramente eventuali esprimono un peso economico e finanziario pari a zero e non sono in grado di “superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi”.

Ciò posto il Magistrato ha ulteriormente chiarito che, anche ove fossero stati effettivamente applicati interessi di mora, la presenza della cd. “clausola di salvaguardia” avrebbe escluso in ogni caso la configurabilità della violazione della normativa usura, in quanto tale pattuizione, prevedendo espressamente che – nel caso di ipotetico superamento del tasso soglia – l’interesse convenzionale di mora fosse pari al tasso soglia stesso, configura un meccanismo che evita in radice l’applicazione di interessi di mora usurari.

Sulla scorta di tali rilievi il Giudice ha rilevato l’assoluta infondatezza degli assunti della ricorrente, pronunciandosi per l’integrale rigetto delle domande proposte, condannando altresì l’UTILIZZATRICE alla rifusione delle spese di lite in favore della CONCEDENTE.

IL COMMENTO

Con la decisione in commento, il Tribunale di Napoli ha fornito un’importante chiarificazione in merito alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’impianto normativo delineato dalla L. 108/96, sancendo a chiare lettere che gli interessi di mora, in considerazione della loro peculiare natura e funzione, sono ex sé insuscettibili di generare usura a titolo originario.

In particolare, con condivisibile argomentazione, il Giudice ha preliminarmente chiarito che gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEG in quanto – posto che il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario – gli interessi di mora non costituiscono dei costi annuali né certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il cliente non paghi le rate di ammortamento, con la conseguenza che il tasso di mora pattuito in contratto inciderebbe sul TEG nella sua interezza solo nell’ipotesi in cui il cliente sia in mora per l’intero anno.

Il Tribunale ha quindi specificato che al momento della conclusione del contratto tali oneri, meramente eventuali esprimono un peso economico e finanziario pari a zero, e pertanto gli stessi, valutati con riferimento al momento dell’effettiva pattuizione non sono in grado di “superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi”.

Pertanto – continua il Magistrato – a differenza degli interessi corrispettivi, rispetto ai quali può certamente porsi un problema di usurarietà originaria del tasso (poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata) il medesimo discorso non può farsi per la mora in quanto in tal caso “è necessario verificare come tale tasso si atteggia in concreto nel corso del rapporto” e quindi l’effettiva incidenza del tasso nel corso del trimestre, perchè potrebbe anche accadere che il ritardo nell’adempimento sia pari ad un giorno solo e che l’importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso.

Tale ulteriore specificazione deve essere, invero criticata e valutata alla luce del recente orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.24675 del 19.10.2017 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rileva-unicamente-il-momento-della-pattuizione ) che, risolvendo il conflitto giurisprudenziale esistente sul punto, ha stabilito l’irrilevanza di qualsivoglia forma di usura sopravvenuta.

In particolare il Supremo Collegio ha chiarito che allorché il tasso degli interessi superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, rilevando unicamente il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Deve allora negarsi ogni rilevanza alla circostanza che gli interessi di mora originariamente pattuiti siano superiori alla soglia vigente all’epoca della conclusione del contratto, in quanto il controllo di usurarietà non può che essere riferito esclusivamente al momento della pattuizione, e non al momento successivo della concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura, essendo rilevante – in ultima analisi – il solo dato per il quale al momento della conclusione del contratto gli interessi di mora hanno peso economico pari a zero, con la conseguenza che tali oneri, in quanto meramente potenziali, non possono assumere alcuna rilevanza ai fini della L. 108/96.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE

VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI

Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rileva-unicamente-il-momento-della-pattuizione

USURA SOPRAVVENUTA: RILEVANO UNICAMENTE I TASSI CONVENUTI AL MOMENTO DELLA STIPULA

IL TRIBUNALE DI ROMA FA PROPRIO IL DICTUM DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U. N. 24675/17

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3565

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rilevano-unicamente-i-tassi-convenuti-al-momento-della-stipula

USURA: GLI ONERI EVENTUALI NON RILEVANO PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU

SONO COSTI POTENZIALI SUBORDINATI AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PROMESSE

Decreto | Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Maria Cultrera | 26.06.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-oneri-eventuali-non-rilevano-per-la-verifica-del-superamento-tsu