USURA-LEASING: gli interessi moratori e l’omessa e/o l’erronea indicazione del TAEG

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm 

È preclusa la possibilità di procedere ad una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori per mancata rilevazione del tasso soglia da parte dalla Banca d’Italia secondo le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, che possa fungere da parametro di liceità, in applicazione dell’art. 2 l. 108/1996. 

Gli interessi moratori giammai si aggiungono a quelli corrispettivi, bensì si sostituiscono a questi ultimi dal giorno della mora, alla luce di quanto disposto dall’art. 1224 c.c. 

L’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB. 

E valida una clausola relativa agli interessi convenzionali di mora che richiama l’EURIBOR in quanto si riferisce ad un parametro compiutamente determinabile ex ante che soddisfa senz’altro il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto, richiesto dall’art. 1346 c.c. in alternativa a quello della determinatezza, ai fini della validità del contratto medesimo. 

Il parametro EURIBOR è valido e non si pone in contrasto con norme imperative per cui una eventuale manipolazione non comporta alcuna nullità a maggior ragione se l’intermediario finanziario è del tutto estraneo all’intesa anticoncorrenziale.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin, con sentenza n. 1473 pubblicata in data 21 giugno 2018.

Nella fattispecie processuale esaminata, una SOCIETÀ’ ed i suoi SOCI convenivano in giudizio una SOCIETÀ di LEASING, con la quale avevano sottoscritto un contratto di locazione finanziaria a tasso variabile, al fine di accertare:

– l’invalidità delle clausole determinative degli interessi del contratto in oggetto;

– l’anatocismo sia in applicazione del piano di ammortamento alla francese sia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute;

– la mancata indicazione del TAEG;

chiedendo, per l’effetto del predetto accertamento, di rilevare la nullità delle clausole determinative dell’interesse corrispettivo e moratorio e dichiarare la gratuità del contratto de quo, con conseguente condanna della SOCIETA’ di LEASING alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio la SOCIETA’ di LEASING, chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo la manifesta infondatezza della domanda.

Il Giudice assegnava la causa in decisione senza disporre alcuna consulenza tecnico contabile.

In particolare il Giudicante ha ritenuto che la verifica in termini oggettivi e cioè matematici del carattere usurario degli interessi moratori è di fatto preclusa dalla mancanza di uno specifico tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia secondo le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, che possa fungere da parametro di liceità, in applicazione dell’art. 2 l. 108/1996.

Nel caso di specie, il Tribunale ha poi osservato che gli interessi moratori giammai si aggiungono a quelli corrispettivi, bensì si sostituiscono a questi ultimi dal giorno della mora, alla luce di quanto disposto dall’art. 1224 c.c.

In merito alla mancata indicazione in contratto del TAEG, il Tribunale ha rappresentato, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che l’omessa o l’erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma tuttalpiù può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale.

Infine, il Giudice Veronese ha ritenuto che le clausole determinative dell’interesse corrispettivo e moratorio non potevano essere considerate nulle in base ad una presunta manipolazione del tasso EURIBOR effettuata tra il 2005 e il 2008 da parte di taluni istituti di credito europei, giacché il comma 2 dell’art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1, e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali, ben evidenziando che l’intermediario era del tutto estraneo all’intesa anticoncorrenziale.

Per le ragioni esposte il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA – LEASING: IMPOSSIBILE L’ACCERTAMENTO DELL’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA

IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VALUTATO IN RELAZIONE AI SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI DEL FINANZIAMENTO

Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Angelo Claudio Ricciardi | 27.09.2017 | n.9709

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-impossibile-laccertamento-dellusurarieta-degli-interessi-di-mora 

USURA-LEASING: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96

NON COSTITUISCONO COSTI COLLEGATI ALL’ EROGAZIONE DEL CREDITO DA INCLUDERE NEL CALCOLO DEL TEGM

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Luparelli | 24.10.2017 | n.20067

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-gli-interessi-di-mora-sono-irrilevanti-ai-fini-della-l-10896

LEASING : IL PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” NON IMPLICA ANATOCISMO

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DI REGOLA È EFFETTUATO SUL CAPITALE RESIDUO

Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.Stefano Franchioni | 14.09.2016 | n.2677

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-implica-anatocismo

OPPOSIZIONE ESECUZIONE USUCAPIONE: La disponibilità esclusiva, quale unico detentore delle chiavi, è insufficiente

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione relativa procedura esecutiva immobiliare, ai fini della prova dell’usucapione, il certificato di residenza storica prodotto dall’opponente non costituisce un elemento congruo ed univoco.

Non è sufficiente per ottenere la sospensione della procedura una mera dichiarazione circa la disponibilità esclusiva del cespite riconducibile ad una mera detenzione del bene, dovendo dimostrare il possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio, tale da determinarne l’acquisto per usucapione;

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Rosaria Giugliano, con l’ordinanza del 07.06.2018.

Un terzo proponeva opposizione ex art. 615 cpc ad una procedura esecutiva deducendo di essere titolare del diritto di proprietà per usucapione di un locale deposito (attualmente casotto per il ricovero di materiale, in precedenza guardiola del portiere) facente parte di un intero fabbricato, dichiarando di averne l’esclusiva disponibilità, in quanto unico detentore delle chiavi e di goderne sin dall’età infantile, essendo parte di un intero fabbricato dove risiedeva con la famiglia, allegando anche il certificato di residenza e dichiarando, infine, di non aver avuto alcuna contestazione circa il suddetto diritto di proprietà.

Il Giudice dell’esecuzione rilevava che il certificato di residenza storica allegato dal terzo opponente non costituiva un elemento adeguato, considerato che la destinazione funzionale del bene e la consistenza escludevano che lo stesso fosse adibito ad abitazione di un nucleo familiare, come, invece, affermava l’opponente.

Infatti, dai titoli di provenienza dell’immobile si evinceva che lo stesso era sempre stato adibito a portineria, in altri termini l’opponente avrebbe dovuto allegare sin dall’inizio elementi tesi a dimostrare una diversa destinazione funzionale, nonché di aver posseduto detto immobile in ragione del servizio di portierato.

Il Giudice non ha contestato la disponibilità esclusiva delle del casotto, ma ha sottolineato che la stessa provava semplicemente la detenzione attuale del bene da parte del debitore, rimanendo, pertanto, del tutto indimostrato il possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto dell’immobile per oltre un ventennio.

Per tali ragioni, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento, condannando il debitore esecutato alle spese di lite, disponendo la vendita del bene pignorato.

 Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

OPPOSIZIONE ESECUZIONE USUCAPIONE: MANCA IL FUMUS SE IL TERZO NON HA PROPOSTO UN PRECEDENTE GIUDIZIO

NON È SUFFICIENTE LA MERA DICHIARAZIONE IN VIRTÙ DEL POSSESSO ULTRAVENTENNALE ANIMO DOMINI

Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Guglielmo | 08.05.2018 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-esecuzione-usucapione-manca-il-fumus-se-il-terzo-non-ha-proposto-un-precedente-giudizio


 

ATP EX ART. 696 CPC: non è ammissibile per accertare eventuali interessi usurari e anatocistici

Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm

L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. è un procedimento di natura cautelare, che non ha alcuna funzione conciliativa e richiede l’urgenza causata dal rischio di dispersione delle prove.

Tale procedimento non è ammissibile per i rapporti bancari in quanto non vi è alcun motivo che potrebbe comportare la dispersione di documenti contrattuali in ragione dei relativi obblighi di conservazione da parte della Banca.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Presidente Alessandro Iacoboni, con ordinanza dell’11.06.2018.

Nella fattispecie in esame un cliente proponeva un accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art.696 c.p.c. nei confronti di una Banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario al fine di accertare l’applicazione di eventuali interessi usurari e anatocistici.

Sul punto il Magistrato ha osservato che, l’accertamento tecnico preventivo, come si evince dal testo normativo, fa espresso richiamo a specifiche condizioni di urgenza causate dal rischio di dispersione delle prove.

Il Tribunale ha rilevato che non esisteva alcun motivo che avrebbe potuto provocare la dispersione dei documenti, in quanto la Banca aveva precisi obblighi di conservazione dei contratti per cui gli stessi potevano essere acquisiti ed esaminati in qualsiasi momento.

Tale ragione di urgenza non era in alcun modo stata nè dedotta né tantomeno dimostrata dal ricorrente.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il Giudice ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

ATP EX 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE PER LA VERIFICA DI ANATOCISMO O NULLITÀ CONTRATTUALI

TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO LA SOLUZIONE DI QUESITI GIURIDICI CHE NON POSSONO ESSERE DEMANDATI AL CTU

Ordinanza | Tribunale di Genova, Pres. Enrico Ravera | 10.05.2018 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-ex-696-bis-cpc-inammissibile-per-la-verifica-di-anatocismo-o-nullita-contrattuali-2

ATP 696-BIS CPC: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTRASTO SU QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE

L’ACCERTAMENTO VERTENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO NON PUÒ ESSERE DEMANDATO AL CONSULENTE TECNICO

Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri | 16.02.2018 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-696-bis-cpc-inammissibile-in-caso-di-contrasto-su-questioni-giuridiche-complesse

ATP 696-BIS C.P.C.: INAMMISSIBILE PER ACCERTAMENTO USURA O VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA BANCARIA

TRATTASI DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE CHE NON POSSONO ESSERE RISOLTE DAL CTU

Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro | 31.10.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-696-bis-c-p-c-inammissibile-accertamento-usura-violazione-della-trasparenza-bancaria

ATP: INAMMISSIBILE PER VERIFICARE ISC DIVERGENTE SU MUTUO

NON È POSSIBILE DEVOLVERE AL PERITO VALUTAZIONI DI NATURA GIURIDICA RELATIVE A INTERPRETAZIONE NORMATIVA T.U.B.

Ordinanza | Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli | 07.06.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-inammissibile-per-verificare-isc-divergente-su-mutuo